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Document 32003R1746

Regolamento (CE) n. 1746/2003 della Banca centrale europea, del 18 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2003/10)

OJ L 250, 2.10.2003, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 307 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 307 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 307 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 307 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 307 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 307 - 309
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 307 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 307 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 307 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 197 - 199

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; abrog. impl. da 32009R0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1746/oj

32003R1746

Regolamento (CE) n. 1746/2003 della Banca centrale europea, del 18 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2003/10)

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 02/10/2003 pag. 0017 - 0019


Regolamento (CE) n. 1746/2003 della Banca centrale europea

del 18 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2003/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(2), impone alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) la segnalazione su base trimestrale di informazioni statistiche disaggregate per paese e per valuta. Tuttavia, attualmente esso prevede che la trasmissione di tali dati avvenga unicamente con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea (UE) al momento dell'adozione del regolamento. Si rende pertanto necessaria una modifica dello stesso al fine di estendere gli obblighi di segnalazione altresì ai dati relativi ai paesi che aderiranno all'UE il 1o maggio 2004.

(2) Allo stato attuale è improbabile che la maggior parte dei dati relativi a tali paesi siano significativi. Il vantaggio di isolare i dati non significativi è probabilmente inferiore ai costi associati alla raccolta dei dati stessi. In linea con il regime di flessibilità consentito dal regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) per il calcolo dei dati trimestrali, laddove sia possibile dimostrare, sulla base dei dati raccolti a un più elevato livello di aggregazione, che le informazioni probabilmente non sono significative, il principio della flessibilità dovrebbe essere applicato anche alla segnalazione di nuovi dati. A tal fine, le banche centrali nazionali valutano regolarmente la significatività dei dati.

(3) Ulteriori modifiche al regolamento (CE) n. 2434/2001 (BCE/2001/13) sono necessarie in considerazione della codifica del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime(3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2434/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

1) Nell'articolo 4, la seguente frase è aggiunta al paragrafo 2:"Con riferimento ai paragrafi 6a e 7a della parte 1, sezione IV, dell'allegato I, ogni BCN valuta se, nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell'allegato I, i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo '>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>' siano non significativi e informa i soggetti dichiaranti qualora non debbano essere segnalati."

2) L'articolo 5, paragrafo 2, è eliminato.

3) Gli allegati I e V sono modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.

4) L'allegato II è modificato conformemente a quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o maggio 2004. I paragrafi 2 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 marzo 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 settembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2174/2002 (BCE/2002/8) (GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29).

(3) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 690/2002 (BCE/2002/3) della Banca centrale europea (GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9).

ALLEGATO

Gli allegati I, II e V del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) La parte 1, sezione IV, è modificata come segue:

i) È aggiunto il seguente paragrafo 6a:

"6a. I soggetti dichiaranti segnalano i dati relativi alle celle non contrassegnate con il simbolo '>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>' nella tabella 3 della parte 2.

I soggetti dichiaranti segnalano altresì i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo '>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>'. Tuttavia, se i dati raccolti a un più elevato livello di aggregazione indicano che tali informazioni non sono significative, le BCN possono decidere se richiederne la segnalazione. Ogni BCN informa i soggetti dichiaranti in relazione a tale decisione."

ii) È aggiunto il seguente paragrafo 7a:

"7a. I soggetti dichiaranti segnalano i dati relativi alle celle non contrassegnate con il simbolo '>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>' nella tabella 4 della parte 2.

I soggetti dichiaranti segnalano altresì i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo '>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>'. Tuttavia, se i dati raccolti a un più elevato livello di aggregazione indicano che tali informazioni non sono significative, le BCN possono decidere se richiederne la segnalazione. Ogni BCN informa i soggetti dichiaranti in relazione a tale decisione."

iii) È aggiunto il seguente paragrafo 9a:

"9a. Qualora i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo '>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>' non siano significativi, ma le BCN li raccolgano comunque, gli stessi possono essere trasmessi dalle BCN alla BCE entro un mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza."

b) La parte 2 è modificata come segue:

i) Nella tabella 3 (Disaggregazione per paese):

- Sotto il titolo "B. Altri Stati membri partecipanti (ovvero esclusi i residenti nazionali) + parte C. Resto del mondo (Stati membri)" viene inserita una colonna per ciascun paese che aderirà all'UE il 1o maggio 2004. Tutte le celle in ciascuna di tali colonne sono contrassegnate con il simbolo ">RIFERIMENTO A UN GRAFICO>".

- Nel titolo dell'ultima colonna l'espressione "(esclusi gli Stati membri)" è sostituita con "(escluse DK, SE, GB)".

- Alla tabella viene aggiunta la seguente "Nota generale": Qualora i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indichino che le informazioni relative alle celle contrassegnate con il simbolo ">RIFERIMENTO A UN GRAFICO>" non sono significative, le BCN possono decidere di non richiederne la segnalazione.

ii) Nella tabella 4 (Disaggregazione per valuta):

- Sotto il titolo "Valute di altri Stati membri" viene inserita una colonna per ciascuno dei paesi che aderiranno all'UE il 1o maggio 2004. Tutte le celle di ciascuna di tali colonne sono contrassegnate con il simbolo ">RIFERIMENTO A UN GRAFICO>".

- La prima riga è sostituita con la seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

- Alla tabella viene aggiunta la seguente "Nota generale": Qualora i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indichino che le informazioni relative alle celle contrassegnate con il simbolo ">RIFERIMENTO A UN GRAFICO>" non sono significative, le BCN possono decidere di non richiederne la segnalazione.

2) Nell'allegato II, parte 1, paragrafo 2, vengono eliminati i termini "(ciascuno di un mese)".

3) Nell'allegato V vengono inseriti i seguenti paragrafi 1a, 1b e 2a:

"1a. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle contrassegnate con il simbolo '>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>' avviene con riferimento ai dati trimestrali del periodo che si conclude a giugno 2004.

1b. Nel caso in cui la BCN competente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi a partire dai dati trimestrali del periodo che si conclude a giugno 2004, la segnalazione avviene trascorsi 12 mesi dalla comunicazione, da parte della BCN ai soggetti dichiaranti, dell'obbligo di segnalazione.

2a. Per i primi 12 mesi di segnalazione, i dati significativi relativi alle celle contrassegnate con il simbolo '>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>' possono essere segnalati alla BCE con un ritardo di un ulteriore mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza."

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