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Document 32003O0005
Guideline of the European Central Bank of 20 March 2003 on the enforcement of measures to counter non-compliant reproductions of euro banknotes and on the exchange and withdrawal of euro banknotes (ECB/2003/5)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5)
GU L 78 del 25.3.2003, p. 20–22
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020
Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5)
Gazzetta ufficiale n. L 078 del 25/03/2003 pag. 0020 - 0022
Indirizzo della Banca centrale europea del 20 marzo 2003 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5) (2003/206/CE) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, visti gli articoli 12.1, 14.3 e 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, vista la decisione BCE/2003/4, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro(1), considerando quanto segue: (1) L'indirizzo della Banca centrale europea, del 7 luglio 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro, recante le modifiche apportate il 26 agosto del 1999 (BCE/1999/3)(2), prevede norme per l'applicazione del diritto d'autore della Banca centrale europea (BCE) sulle banconote in euro. (2) Le norme relative all'applicazione del diritto d'autore della BCE richiedono un aggiornamento e un'integrazione attraverso un complesso esauriente di disposizioni e procedure che assicuri la protezione delle banconote in euro contro le riproduzioni irregolari. (3) L'articolo 106, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello statuto prevedono che la BCE abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno della Comunità. Tali articoli prevedono, inoltre, che la BCE e le banche centrali nazionali possano emettere banconote. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(3), la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (in seguito denominate "BCN"), immettono in circolazione banconote in euro. Tale diritto di autorizzare l'emissione di banconote in euro include la competenza ad adottare misure per proteggere l'integrità delle banconote in euro quale mezzo di pagamento e di stabilire un livello minimo di protezione in tutti gli Stati membri partecipanti. Qualora non sussista rischio di confondere le riproduzioni con le banconote in euro originali, tali riproduzioni dovrebbero essere consentite. Al fine di prevenire tale confusione la decisione BCE/2003/4 ha fissato regole comuni per la riproduzione delle banconote in euro. (4) Le suddette regole relative alla riproduzione delle banconote in euro e sul diritto d'autore della BCE relativo alle banconote in euro devono essere applicate e fatte valere in stretta cooperazione tra la BCE e le BCN e, se necessario, tra queste e le autorità nazionali competenti; tali regole devono essere altresì applicate in modo da non pregiudicare le normative penali nazionali che vietano la produzione, l'emissione o il possesso di riproduzioni di banconote in euro confondibili dalla generalità del pubblico con le banconote in euro originali. In tale contesto, è opportuno che la BCE faccia ricorso alle BCN al fine di prevenire o di adottare misure contro la riproduzione irregolare di banconote in euro. In ogni caso, le disposizioni del presente indirizzo non dovrebbero recare pregiudizio all'applicazione della normativa penale, in particolare, in materia di contraffazione. (5) Come ulteriore misura a tutela dell'integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento, la BCE e le BCN cercheranno di sviluppare la consapevolezza della generalità del pubblico in merito alle decisioni della BCE relative alle regole sulla riproduzione delle banconote in euro, in particolare, pubblicando tali decisioni nei mezzi di informazione nazionali e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (6) Le disposizioni relative alla sostituzione e al ritiro delle banconote in euro di cui alla decisione BCE/2003/4 devono trovare attuazione da parte delle BCN. (7) Al fine di accrescere ulteriormente la consapevolezza della generalità del pubblico in merito a qualsiasi decisione delle BCE di ritirare tipi o serie di banconote in euro, alle BCN viene affidato il compito di pubblicare annunci nei mezzi di informazione nazionali. (8) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante della legislazione comunitaria, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 Definizione di riproduzioni irregolari Per "riproduzione irregolare" si intende qualsiasi riproduzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2003/4 che: a) sia illecita nel senso di cui all'articolo 2 della decisione BCE/2003/4; o b) violi il diritto d'autore della BCE sulle banconote in euro, ad esempio, influenzando negativamente la reputazione delle banconote in euro. Articolo 2 Attuazione dei provvedimenti per contrastare le riproduzioni irregolari 1. Qualora una BCN venga a conoscenza di una riproduzione irregolare nel proprio territorio nazionale, la BCN stessa, con comunicazione standard predisposta dalla BCE, ordina all'autore della riproduzione irregolare di interromperne la produzione e, se opportuno, al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa. Qualora una BCN venga a conoscenza dell'esistenza di una riproduzione irregolare disponibile in formato elettronico su siti web, tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere alla riproduzione irregolare in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, la BCN ne informa immediatamente la BCE. Questa adotta, quindi, tutte le misure necessarie per rimuovere la riproduzione irregolare dalla localizzazione elettronica. 2. In caso l'autore della riproduzione irregolare non rispetti l'ordine emesso ai sensi del paragrafo 1, la BCN interessata ne informa immediatamente la BCE. 3. Il Comitato esecutivo della BCE o la BCN interessata, prende, quindi, la decisione di avviare una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della BCE di irrogare sanzioni(4). Prima di adottare tale decisione, la BCE e la BCN interessata si consultano reciprocamente e la BCN informa la BCE dell'esistenza o, alternativamente, della possibilità di intraprendere una distinta procedura di infrazione ai sensi della normativa penale nazionale, nonché dell'esistenza di altro adeguato presupposto giuridico ai sensi del quale avviare un'azione contro la riproduzione irregolare, quale, ad esempio, la normativa sul diritto d'autore. Qualora una procedura di infrazione sia stata già intrapresa o, alternativamente, debba essere intrapresa ai sensi della normativa penale nazionale, ovvero qualora esista la possibilità di agire contro la riproduzione irregolare ai sensi di altro adeguato presupposto giuridico, nessuna procedura di infrazione è intrapresa ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98. 4. In caso la BCE decida di intraprendere una procedura di infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, la stessa può prescrivere che siano le BCN a condurre i procedimenti legali. In tal caso, la BCE fornisce le istruzioni e conferisce i poteri necessari alle BCN interessate. Tutte le spese legali sono a carico della BCE. Nella misura in cui sia ritenuto opportuno e possibile, la BCE e le BCN, a seconda del caso, assicurano che le riproduzioni irregolari vengano ritirate. 5. La BCE adotta per proprio conto i provvedimenti di cui al presente articolo qualora: a) non è ragionevolmente possibile stabilire l'origine della riproduzione irregolare; o b) la riproduzione irregolare è stata o sarà prodotta nel territorio di diversi Stati membri partecipanti; o c) la riproduzione irregolare è stata o sarà prodotta all'esterno del territorio degli Stati membri partecipanti. Articolo 3 Richieste di conferma della regolarità delle riproduzioni 1. Tulle le richieste di informazioni e di conferma relative alla liceità di una riproduzione ai sensi dell'articolo 2 della decisione BCE/2003/4 sono trattate: a) dalla BCN relativa al territorio nazionale in cui le riproduzioni sono state o saranno prodotte, per conto della BCE; o b) dalla BCE nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 5. 2. Le BCN informano la BCE in merito a tutte le risposte date alle richieste di conferma ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 1. La BCE raccoglie dette informazioni e distribuisce alle BCN informazioni complessive in merito alle risposte relative alle richieste di conferma. La BCE può altresì pubblicare saltuariamente tali informazioni complessive. Articolo 4 Sostituzione di banconote mutilate o danneggiate 1. Le BCN danno debitamente attuazione alla decisione BCE/2003/4. 2. Nel dare attuazione alla decisione BCE/2003/4, e salvo ogni eventuale restrizione legale, le BCN possono distruggere le banconote in euro mutilate o danneggiate o loro frammenti, a meno che vi siano fondamenti legali in base ai quali esse debbano essere conservate o restituite al richiedente. 3. Le BCN designano un unico organo che adotti le decisioni in merito alla sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate nei casi disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione BCE/2003/4, e ne informano la BCE. Articolo 5 Ritiro delle banconote in euro Le BCN pubblicano, a proprie spese, nei mezzi di comunicazione nazionali, qualsiasi decisione del Consiglio direttivo concernente il ritiro di un tipo o una serie di banconote in euro, in conformità con le istruzioni eventualmente impartite dal comitato esecutivo. Articolo 6 Modifiche all'indirizzo BCE/1999/3 Il presente indirizzo abroga gli articoli 1, 2 e 4 dell'indirizzo BCE/1999/3. Qualsiasi rinvio agli articoli abrogati deve essere inteso come rinvio agli articoli 2, 4 e 5 del presente indirizzo. Articolo 7 Disposizioni finali 1. Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo. 2. Il presente indirizzo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2003. Per il Consiglio direttivo della BCE Willem F. Duisenberg (1) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32. (3) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. (4) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.