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Document 32003D0687

2003/687/CE: Decisione della Commissione, del 19 marzo 2003, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Linde AG (Sassonia-Anhalt) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 647]

OJ L 250, 2.10.2003, p. 24–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/687/oj

32003D0687

2003/687/CE: Decisione della Commissione, del 19 marzo 2003, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Linde AG (Sassonia-Anhalt) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 647]

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 02/10/2003 pag. 0024 - 0028


Decisione della Commissione

del 19 marzo 2003

relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Linde AG (Sassonia-Anhalt)

[notificata con il numero C(2003) 647]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/687/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Il 17 ottobre 2002 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato la decisione 2000/524/CE della Commissione(1), che dichiarava incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alla Linde AG ("Linde"). Con questa sentenza il Tribunale accoglieva quindi l'istanza della Linde, in quanto la Commissione non aveva approvato la concessione alla Linde di una parte sostanziale di una sovvenzione all'investimento ("la sovvenzione") a titolo di aiuto.

(2) Nel maggio 1998, la Commissione, nel quadro dei propri contatti con le autorità tedesche, è venuta a conoscenza di numerose operazioni cui hanno preso parte la Treuhandanstalt ("THA") e l'ente che ne ha rilevato le attività, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben ("BvS"), nonché le società UCB Chemie GmbH ("UCB") e Linde. Tali operazioni riguardavano in particolare le condizioni di fornitura del monossido di carbonio ("CO") per la produzione di ammina, produzione ceduta dalla Leuna Werke GmbH ("LWG") alla UCB in esito ad una procedura di privatizzazione.

(3) Con lettera del 7 agosto 1998, la Germania ha comunicato alla Commissione gli antefatti di queste operazioni, notificando al contempo i relativi aiuti di Stato. Con lettera del 18 settembre 1998, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le sono state fornite con lettera del 3 dicembre 1998. Il caso è stato registrato il 3 febbraio 1999 con il numero NN 16/99.

(4) Con lettera del 30 marzo 1999, la Commissione ha comunicato alla Germania l'avvio del procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardante una sovvenzione per un importo pari a 9 milioni di DEM a favore della Linde, finalizzata alla costruzione di un nuovo impianto di produzione di monossido di carbonio, e le condizioni di fornitura di CO alla UCB(2) [SG(99)D/2353].

(5) La Germania ha inviato i propri commenti con lettera del 25 maggio 1999 mentre alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati.

(6) Il 18 gennaio 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2000/524/CE che sanciva una parziale incompatibilità.

(7) Il 21 aprile 2000, la Linde (con il sostegno della Germania) ha presentato al Tribunale di primo grado un ricorso di annullamento contro gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/524/CE. La Commissione ha presentato al tribunale un'istanza di rifiuto del ricorso, in quanto infondato. Con la sentenza del 17 ottobre 2002 nella causa 98/00(3), il Tribunale di primo grado, a seguito di un'udienza, ha accolto l'istanza della Linde.

(8) Ai sensi dell'articolo 233 del trattato CE, la Commissione deve adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di ottemperare alla sentenza del Tribunale, emettendo quindi una nuova decisione conforme alle prescrizioni della sentenza.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

1. L'impresa beneficiaria

(9) La Linde fa parte del gruppo omonimo, operante a livello internazionale in campo tecnico. Nel 2001 il gruppo ha conseguito un fatturato pari a 9,076 miliardi di EUR con 46400 addetti, di cui 18176 in Germania e 28387 in altri paesi. Lo stesso anno, l'utile netto ammontava a 289 milioni di EUR. Secondo quanto dichiarato dal gruppo, la Linde vanta una posizione di leader di mercato nei settori in cui opera, vale a dire gas e costruzione di impianti, sistemi di movimentazione e tecnica del freddo(4).

2. La privatizzazione della produzione di ammina e l'assunzione della produzione di CO

(10) Nel 1993, la THA decise la cessione degli impianti di produzione di ammina, situati a Leuna, ad un'affiliata della Union Chimique Belge, gruppo operante a livello internazionale nel settore farmaceutico, chimico e delle pellicole (il contratto di privatizzazione). La casa madre UCB SA raggruppa in tutto il mondo circa 130 affiliate e imprese collegate, prevalentemente situate nell'Europa occidentale ma anche in Nord e Sud America e Asia. Nel 2001, il gruppo contava circa 10000 addetti, dei quali metà operava nel settore farmaceutico e l'altra metà nel settore chimico e delle pellicole. Circa un terzo degli addetti lavorava in Belgio, dove si trovano le principali unità produttive e la centrale amministrativa di ciascuno dei tre settori industriali, oltre alle centrali di ricerca e sviluppo dei settori farmaceutico e chimico. Nel 2001, il gruppo ha conseguito un fatturato di 2,475 miliardi di EUR(5).

(11) Secondo le dichiarazioni della Germania, la cessione della produzione di ammina avvenne a seguito di una gara aperta, sostanzialmente incondizionata e trasparente, nella quale l'UCB era l'unica società offerente.

(12) Poiché, nella produzione di ammina si rende necessario l'utilizzo di CO, la UCB pose come condizione per l'acquisizione di questo comparto produttivo l'impegno della THA a garantire l'approvvigionamento di CO a Leuna. La THA si impegnò a fornire CO a un prezzo fisso per un periodo di dieci anni, a condizione che l'UCB non stipulasse un contratto di fornitura di CO con un altro produttore e non costruisse un impianto autonomo di produzione di CO. Nel contratto di privatizzazione, la THA mise tuttavia a disposizione un importo pari a 5 milioni di DEM per il presente caso.

(13) Non sono state fornite informazioni sulle modalità di determinazione di tale prezzo fisso. Si può tuttavia osservare che, all'epoca, la THA stipulava con i nuovi investitori contratti di fornitura a lungo termine, perché la situazione dell'approvvigionamento nel settore chimico appariva relativamente incerta. Dalle informazioni fornite dalle autorità tedesche risulta che, senza questo genere di garanzie sull'approvvigionamento, la maggior parte dei produttori non sarebbe stata disposta ad insediarsi nel sito di Leuna e la THA non avrebbe potuto quindi procedere con le privatizzazioni.

(14) Quando concluse il contratto relativo all'impianto di produzione di ammina con la UCB, la THA sperava di trovare anche un investitore disposto a rilevare l'impianto di produzione del monossido di carbonio, aspettativa che andò però delusa. Dato che l'impianto di produzione di CO non era stato né ristrutturato né ammodernato, i costi di produzione risultavano notevolmente superiori ai livelli di mercato. L'impegno di fornitura, assunto dalla THA, le procurava quindi perdite dai 3,5 ai 5 milioni di DEM all'anno, poiché il prezzo fisso era stato calcolato sulla base di supposizioni errate e non copriva nemmeno le spese di produzione degli impianti ormai obsoleti. Pertanto, se avesse rispettato il contratto di privatizzazione sino alla scadenza del 30 aprile 2003, la THA, solo nel periodo successivo all'ottobre 1998 avrebbe subito perdite superiori a 15 milioni di DEM.

(15) Nel 1996, la BvS decise di porre fine al contratto di fornitura di CO, in perdita, e propose alla UCB di produrre autonomamente il CO necessario per la produzione di ammina. A questo scopo, l'UCB avrebbe ricevuto, conformemente a quanto previsto nel contratto di privatizzazione, una sovvenzione di 5 milioni di DEM.

(16) L'UCB respinse, tuttavia, la proposta e, di conseguenza, la BvS fu costretta a cercare un nuovo investitore.

(17) L'unico investitore, interessato e in grado di assumere l'impegno di fornitura del CO, era la Linde, impresa che dal 1994 produce gas nel sito di Leuna. Nel giugno 1997, si giunse di fatto alla conclusione di un accordo di fornitura di CO ("l'accordo del 1997") tra la BvS, la LWG, la UCB e la Linde, il quale prevedeva che, entro 18 mesi, la Linde costruisse un nuovo impianto di produzione di CO, che sarebbe stato integrato nello stabilimento che essa già possedeva a Leuna. I costi per la costruzione furono stimati in 12,5 milioni di DEM, che la Linde avrebbe sostenuto con risorse proprie per 3,5 milioni di DEM mentre i restanti 9 milioni di DEM (la sovvenzione) sarebbero stati forniti dalla BvS.

(18) Poiché la Commissione nutriva seri dubbi circa il fatto che sia i) la sovvenzione pari a 9 milioni di DEM in favore della Linde per la produzione di CO che ii) il prezzo fisso pattuito tra la UCB e la Linde potessero contenere elementi di aiuti di Stato, essa decise di avviare in merito a tali misure il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(19) Con lettera del 25 maggio 1999, la Germania precisò che il monossido di carbonio, data la sua particolare composizione, deve essere prodotto sul luogo di utilizzazione e pertanto, per un simile prodotto, non può aversi un'alterazione delle condizioni degli scambi intracomunitari. Inoltre, non esistendo un mercato del CO nel senso tradizionale del termine, il prezzo di approvvigionamento può basarsi esclusivamente sui costi correnti dell'impianto esistente.

(20) La costruzione di un nuovo impianto di CO, con un investimento di 20 milioni di DEM, sarebbe stata sostanzialmente più costosa della ristrutturazione degli impianti di produzione di gas esistenti, costati alla Linde 12,5 milioni di DEM. Non sussisteva inoltre un impegno ad indire una gara, poiché i possibili offerenti di CO erano stati contattati e nessuno di essi aveva manifestato interesse. Una risposta positiva fu fatta pervenire solo da Linde, i cui prezzi si basavano sui costi d'investimento, maggiorati di un profitto adeguato.

(21) La LWG vagliò la possibilità di produrre il CO in proprio, ma i costi d'investimento risultarono troppo alti. Il CO viene prodotto a partire da un gas di sintesi che deve essere purificato in un impianto di "steam reforming". Per la LWG, l'unica alternativa alla produzione in proprio era rappresentata dall'utilizzo di un impianto di "steam reforming" esistente nella zona. Dato che in precedenza la Linde aveva acquisito un impianto del genere dalla LWG, essa propose alla BvS e alla UCB di diventare il fornitore di CO della UCB. In questo caso, il CO sarebbe stato fornito alla UCB a un prezzo più elevato.

(22) Con la lettera del 25 maggio 1999, la Germania comunicò che la UCB aveva accettato l'offerta della Linde, la quale pur prevedendo un prezzo più elevato per il CO, offriva alcune condizioni favorevoli, che superavano l'impegno della THA. La Linde, grazie alla costruzione del nuovo impianto di produzione, era in grado di fornire quantitativi superiori di CO rispetto alla LWG per un periodo più lungo e la possibilità di un aumento della produzione di ammina in futuro costituiva per la UCB un importante fattore nella valutazione fatta in merito all'accettazione dell'accordo del 1997.

3. La decisione 2000/524/CE

(23) Nel luglio 1999, la Commissione avviò un procedimento formale d'esame, in quanto sospettava che la sovvenzione di 9 milioni di DEM a favore della Linde rappresentasse un aiuto di Stato. Alla pubblicazione dell'avvio del procedimento da parte della Commissione pervenne una risposta solo dalla Germania. Nel gennaio 2000, la Commissione chiuse il procedimento con la decisione di incompatibilità di parte dell'aiuto 2000/524/CE.

(24) Nella suddetta decisione, essa giudicò che la sovvenzione di 9 milioni di DEM costituisse un aiuto di Stato. In conformità agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(6), la parte d'importo eccedente il 35 % dei costi d'investimento ammissibili pari a 4,4 milioni di DEM venne ritenuta incompatibile con il mercato comune e quindi passibile di recupero.

(25) L'argomento principale a favore della classificazione della misura quale aiuto di Stato consisteva nel fatto che la sovvenzione consentiva alla Linde di costruire un nuovo impianto di produzione, senza doverne sostenere tutti i relativi costi. Ai fini della valutazione da parte della Commissione risultava irrilevante il fatto che, per determinati motivi, fosse più vantaggioso produrre il CO nel luogo di utilizzazione. Infatti, la Linde era già avvantaggiata rispetto ai suoi potenziali concorrenti, in quanto si trovava già sul posto e vantava quindi migliori condizioni d'investimento per la costruzione dei nuovi impianti.

(26) La Commissione ritenne che la sovvenzione potesse avere conseguenze sui prodotti finali di altri produttori che utilizzano il CO come prodotto intermedio, considerato che tali prodotti finali sono oggetto di scambi commerciali nella Comunità.

(27) A ciò si aggiunse il fatto che la UCB era l'unico acquirente di CO nel luogo in questione, ma non si poteva escludere che in futuro la Linde avrebbe effettuato forniture anche ad altre imprese della stessa regione.

(28) Infine, la Germania non addusse prove sufficienti del fatto che, oltre alla Linde, nessuna altra impresa sarebbe stata disposta ad effettuare le forniture alla UCB e, avendo dichiarato che la Linde era l'unico investitore interessato, non venne indetta una gara.

(29) Nell'aprile 2000, la Linde, con il sostegno della Germania, presentò ricorso contro la decisione 2000/524/CE.

4. La sentenza del Tribunale di primo grado

(30) La sentenza del Tribunale di primo grado si basa sostanzialmente sulle seguenti considerazioni:

"42. Dal fascicolo risulta che la BvS, che era succeduta alla THA ed era proprietaria dell'unità di produzione di monossido di carbonio gestita dalla LWG a Leuna, si è trovata ad affrontare un problema di carattere finanziario a causa del concorso delle seguenti circostanze:

- in forza del contratto di fornitura del 22 aprile 1993, la THA e la LWG si erano impegnate a fornire alla UCB, a un prezzo definito come corrispondente al prezzo di mercato, determinate quantità di monossido di carbonio lungo un periodo di dieci anni rinnovabile per una durata indeterminata,

- tuttavia, successivamente è risultato che tale prezzo di fornitura non copriva i costi di produzione di monossido di carbonio sostenuti dalla LWG,

- tali costi, infatti, erano particolarmente elevati a causa del carattere obsoleto delle attrezzature e della tecnologia utilizzate da parte di quest'ultima,

- inoltre, il prezzo di fornitura era stato fissato nella prospettiva, poi mai concretizzatasi, che si insediasse un secondo acquirente di monossido di carbonio sul sito di Leuna, il che avrebbe permesso una gestione più remunerativa dell'unità di produzione della LWG,

- le perdite subite dalla BvS e dalla LWG a causa dell'esecuzione del detto contratto di fornitura ammontavano approssimativamente a 3,5 milioni DEM all'anno e sarebbero ammontate a partire dal 1998 a 5 milioni di DEM all'anno,

- quindi, se il detto contratto fosse stato eseguito fino alla scadenza, cioè il 30 aprile 2003, anziché essere risolto nell'ottobre 1998, la BvS e la LWG avrebbero sopportato, a partire da quest'ultima data, perdite accumulate per oltre 15 milioni di DEM,

- la LWG non era in grado di risolvere il contratto di fornitura del 22 aprile 1993 ai sensi del suo articolo 6, paragrafo 4 (cfr. il precedente punto 3), in quanto nessuna delle due ipotesi previste da tale disposizione si era verificata,

- da un lato, infatti, la UCB aveva scartato la possibilità di costruire e gestire un proprio impianto di produzione di monossido di carbonio,

- dall'altro, nel sito di Leuna non era presente alcun altro produttore di quel gas presso il quale la UCB avrebbe potuto approvvigionarsi,

- la UCB non avrebbe potuto approvvigionarsi neanche al di fuori di quel sito, dal momento che il monossido di carbonio deve essere prodotto nelle vicinanze del luogo di ubicazione dell'acquirente (cfr. il ventiduesimo considerando 22 della decisione impugnata)".

(31) Un ulteriore importante punto di vista consisteva nell'intenzione della Linde di limitare la propria capacità produttiva al fabbisogno della UCB(7). La fornitura di monossido di carbonio ad altri acquirenti fu esclusa a causa delle scarse riserve di produzione. In prossimità dello stabilimento di Leuna non esistono altri potenziali acquirenti di CO e la fornitura degli stabilimenti chimici più vicini, situati a Bitterfeld o Buna, era impossibile a causa delle caratteristiche tecniche del CO.

III. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1. Il mercato rilevante

(32) Il mercato rilevante per il prodotto è costituito dal CO, un gas tossico impiegato nell'industria chimica. Poiché il trasporto del gas è costoso e pericoloso, la produzione deve essere situata nelle vicinanze dell'acquirente.

(33) Il mercato geografico rilevante è sempre il mercato locale, poiché la produzione e il consumo devono svolgersi nello stesso luogo, a causa dei costi e dei rischi del trasporto.

2. Sussistenza di un aiuto di Stato

(34) La sovvenzione di 9 milioni di DEM non costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto la misura non falsava la concorrenza né pregiudicava gli scambi.

(35) Date le peculiarità del mercato del prodotto e la situazione dell'inizio degli anni 90, caratterizzata dagli sforzi di privatizzazione nei nuovi Länder federali, la sovvenzione non ha avuto effetti né sulla concorrenza nel campo della produzione di CO né sull'ulteriore utilizzo del CO nella produzione dell'ammina.

(36) La particolare fattispecie economica e giuridica deve essere valutata alla luce del sistema industriale basato sui cosiddetti "kombinat", vigente nella ex RDT. Il concetto del raggruppamento dell'intero settore in uno o due siti era culminato nella concentrazione nei due grandi stabilimenti chimici di Leuna e Bitterfeld. Dopo la riunificazione tedesca, si constatò tuttavia che questi grossi complessi industriali non erano gestibili a condizioni di mercato. Le privatizzazioni di questi stabilimenti industriali tennero conto delle peculiarità del precedente sistema economico.

(37) Nel quadro della privatizzazione dell'industria chimica presso lo stabilimento di Leuna, la Germania nel 1993 assunse l'impegno per la fornitura del CO alla UCB a un prezzo fisso e per un periodo piuttosto lungo. Senza tale impegno di fornitura, la UCB non avrebbe rilevato la produzione di ammina di Leuna(8).

(38) La Germania ha mantenuto gli impegni contrattuali nei confronti della UCB, fornendole debitamente il CO, in perdita, ma si è adoperata al fine di ridurre il relativo onere finanziario e di perseguire una soluzione più economica. In questa particolare situazione, la decisione della THA/BvS a favore della Linde era obiettivamente la soluzione più economica per la pubblica amministrazione, in quanto la Linde gestiva già un impianto chimico a Leuna. Nel 1994, la Linde ha inaugurato il più grande impianto di produzione di gas industriali a livello internazionale e, nel 1998, ha rilevato l'intera fornitura di gas industriali della Mitteldeutsche Erdölraffinerie (MIDER) di Leuna. Il nuovo impianto di produzione di CO poteva essere integrato nella struttura esistente, consentendo quindi una notevole riduzione dei costi d'investimento rispetto alla costruzione di una nuova fabbrica.

(39) Poiché nessuna altra impresa con sede a Leuna presentava oggettivi vantaggi strutturali di pari entità o semplicemente mostrava interesse alla costruzione di un impianto di produzione al fine di incaricarsi delle forniture di CO, la Linde godeva di un rilevante vantaggio di costi per la costruzione del nuovo impianto.

(40) La Linde ricevette la sovvenzione per la costruzione del nuovo impianto di CO, senza la quale non avrebbe effettuato l'investimento. Nelle trattative riguardo alla sovvenzione venne concordato l'importo minimo, occorrente per la costruzione dell'impianto. Poiché la Linde era l'unica impresa che possedesse già un impianto di gas chimici funzionante a Leuna, nessuna altra impresa avrebbe potuto finanziare la costruzione di un simile impianto con quella cifra. La sovvenzione di 9 milioni di DEM rappresentava quindi la soluzione migliore e più economica per l'amministrazione pubblica, poiché altrimenti uno stabilimento completamente nuovo sarebbe costato 20 milioni di DEM e non 12,5 milioni di DEM come nel caso della Linde. A titolo di compensazione per le maggiori spese di costruzione, qualsiasi altra impresa avrebbe preteso una sovvenzione notevolmente più elevata o avrebbe dovuto aumentare considerevolmente i prezzi di fornitura alla UCB. Ciò sarebbe però stato rifiutato dalla UCB, che poteva avvalersi del diritto d'opzione ad essa spettante in virtù del contratto originale di privatizzazione, e l'intero progetto sarebbe fallito.

(41) La particolare situazione della Linde, quale fornitore più idoneo del CO per la UCB, risultava anche dal fatto che, durante l'intero procedimento d'indagine, svolto dalla Commissione, fatta eccezione per la Germania, non vi sono state reazioni né da parte di concorrenti né di altri interessati. Considerati nel loro insieme, tali motivi costituiscono una prova sufficiente che un altro procedimento di selezione non avrebbe comportato una sovvenzione di entità inferiore a quella stabilita dall'accordo del 1997.

(42) La sovvenzione non ha avuto effetti sul mercato del CO, poiché le caratteristiche tecniche dell'impianto e le capacità produttive erano previste appositamente per il fabbisogno della UCB. Infatti, il nuovo impianto della Linde era destinato esclusivamente a produrre per la UCB e non vi è mai stato un secondo acquirente di CO che potesse approfittare del CO "sovvenzionato". In tali circostanze, non sussisteva quindi alcuna possibilità che il CO "sovvenzionato" lasciasse il sito di Leuna o si trovasse un altro acquirente nello stesso luogo. Si può pertanto escludere che le sovvenzioni abbiano avuto effetti su altri prodotti o mercati.

(43) Da quanto sopra risulta che il sostegno, fornito dalla Germania per il nuovo impianto della Linde, aveva l'unico scopo di adempiere gli impegni contrattuali nei confronti della UCB nel modo più economico. La sovvenzione a favore della Linde corrispondeva all'importo minimo necessario per raggiungere tale obiettivo. Date le particolari circostanze del presente caso, la sovvenzione non ha falsato la concorrenza sui mercati, in cui la Linde o la UCB sono presenti.

(44) Si deve escludere altresì che sia stata falsata la concorrenza sul mercato dell'ammina, poiché il prezzo del CO della Linde era addirittura superiore al prezzo pagato dalla UCB in base al contratto di privatizzazione e quindi non migliorava certamente la sua posizione concorrenziale. Il prezzo venne trattato tra la Linde e la UCB secondo criteri puramente commerciali e la UCB accettò il prezzo più alto a fronte della proroga della garanzia di fornitura oltre il termine del 2003, stabilito dal contratto di privatizzazione. Di conseguenza, la sovvenzione non ha influito sui mercati attinenti.

IV. CONCLUSIONE

(45) A causa delle circostanze uniche e del panorama storico, si può escludere che sul mercato rilevante la concorrenza sia stata falsata (o anche solo il rischio di tale turbativa). Oggettivamente, la Linde era l'unica impresa idonea a fornire il CO alla UCB ed ha effettivamente fornito la propria produzione esclusivamente alla UCB. Per quanto riguarda la Germania, la Linde offriva la garanzia di continuare a far fronte al proprio impegno di approvvigionamento della UCB con il CO. La sovvenzione era limitata all'importo minimo necessario a tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sovvenzione pari a 9 milioni di DEM, concessa dalla Germania alla Linde AG per la costruzione di un impianto di produzione di monossido di carbonio a Leuna, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2003.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 211 del 22.8.2000, pag. 7.

(2) GU C 194 del 10.7.1999, pag. 14.

(3) Non ancora pubblicata.

(4) http://www.linde.com/en/en.jsp, 3 dicembre 2002.

(5) http://www.ucb-group.com/corp/ default.htm, 3 dicembre 2002.

(6) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(7) Elemento esposto dalla Linde al punto 21 del ricorso presentato il 19 aprile 2000 al Tribunale di primo grado e non contestato dalla Commissione.

(8) Il fatto che il prezzo d'acquisto, corrisposto dalla UCB alla THA/BvS per il CO non coprisse nemmeno i costi di produzione può essere indizio della presenza di un elemento di aiuto. Poiché esso tuttavia rientra molto probabilmente nelle deroghe autorizzate (regime fiduciario), la Commissione non ha affrontato questo punto.

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