EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0610

2003/610/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2944]

OJ L 210, 20.8.2003, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/610/oj

32003D0610

2003/610/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2944]

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 20/08/2003 pag. 0035 - 0035


Decisione della Commissione

del 19 agosto 2003

che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2003) 2944]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 92/59/CEE, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(1), in particolare l'articolo 11 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE(2), la cui ultima modifica è stata introdotta con la decisione 2003/368/CE(3), fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

(2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11 paragrafo 2 della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.

(3) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CEE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CEE è stata prorogata con diverse decisioni ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi. Detta validità è destinata a scadere il 20 agosto 2003.

(4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti per quanto riguarda la convalida dei test riguardanti la migrazione di ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(4). Tuttavia, ulteriori lavori sono ancora necessari in quest'ambito per cercare di risolvere alcune difficoltà d'importanza cruciale.

(5) Nell'attesa di chiarire tali aspetti, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le sue proroghe è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.

(6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE con misure applicabili fino al 20 agosto 2003. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.

(7) È pertanto necessario prorogare la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione.

(8) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato d'Urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini "20 agosto 2003" sono sostituiti dai termini "20 novembre 2003".

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

(2) GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.

(3) GU L 125 del 20.5.2003, pag. 12.

(4) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

Top