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Document 32003D0316

2003/316/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 2003, sull'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 747]

OJ L 115, 9.5.2003, p. 75–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/316/oj

32003D0316

2003/316/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 2003, sull'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 747]

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/2003 pag. 0075 - 0081


Decisione della Commissione

del 28 marzo 2003

sull'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 747]

(I testi in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, italiana, portoghese, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/316/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(1), modificato da ultimo dalla decisione 2003/60/CE della Commissione(2), in particolare l'articoli 3, paragrafo 1, e l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità ha già proceduto ad eliminare gradualmente la produzione e il consumo di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano.

(2) Ogni anno la Commissione deve stabilire gli usi essenziali di queste sostanze controllate, le quantità utilizzabili e le imprese che ne possono fare uso.

(3) La decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito "protocollo di Montreal") stabilisce i criteri utilizzati dalla Commissione per determinare gli usi essenziali e autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate.

(4) La decisione X/19 delle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate di cui agli allegati A e B del suddetto protocollo per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell'allegato IV della relazione sulla settima riunione delle parti, alle condizioni specificate nell'allegato II della relazione sulla sesta riunione delle parti e nelle decisioni VII/11 e XI/15 delle parti del protocollo di Montreal.

(5) Le sostanze necessarie a soddisfare usi essenziali non elencate negli allegati A e B del protocollo di Montreal devono essere oggetto di approvazione specifica delle parti. Questo requisito si applica agli usi essenziali degli idrobromofluorocarburi e del bromoclorometano indicati nell'allegato C del protocollo di Montreal.

(6) Conformemente al paragrafo 3 della decisione XII/2 sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, adottata in occasione della dodicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Norvegia, il Portogallo, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno di recente stabilito che i clorofluorocarburi (CFC) non sono più essenziali per la produzione di specifici inalatori-dosatori di beta-agonisti a breve durata di azione(3). L'articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l'uso e l'immissione sul mercato dei CFC, salvo qualora tali sostanze siano considerate essenziali alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Le decisioni relative al carattere non essenziale dei clorofluorocarburi hanno portato ad una riduzione della domanda di queste sostanze nella Comunità. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti contenenti clorofluorocarburi, salvo qualora i CFC siano considerati essenziali alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1.

(7) La Commissione ha pubblicato una comunicazione(4) destinata alle imprese che intendono utilizzare sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità nel 2003, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative agli usi essenziali previsti nell'anno in questione.

(8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato formulato secondo le procedure previste all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi medici essenziali nella Comunità nel 2003 è di 1895260,00 kg PRO (potenziale di riduzione dell'ozono).

2. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e II (altri clorofluorocarburi completamenti alogenati) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 87211,365 kg PRO.

3. La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 6358,70 kg PRO.

4. La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 133811,70 kg PRO.

5. La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 789,68 kg PRO.

6. La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 11,335 kg PRO.

7. La quantità di sostanze controllate del gruppo "nuove sostanze" (bromoclorometano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 1,248 kg PRO.

Articolo 2

Gli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi elencati nell'allegato I non possono essere immessi sul mercato nei paesi in cui l'uso dei CFC per questi prodotti è considerato non essenziale.

Articolo 3

Nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2003 si applicano le seguenti regole:

1) Alle imprese elencate nell'allegato II sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 per usi medici essenziali.

2) Alle imprese elencate nell'allegato III sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati per usi essenziali di laboratorio.

3) Alle imprese elencate nell'allegato IV sono assegnate quote di halon per usi essenziali di laboratorio.

4) Alle imprese elencate nell'allegato V sono assegnate quote di tetracloruro di carbonio per usi essenziali di laboratorio.

5) Alle imprese elencate nell'allegato VI sono assegnate quote di 1,1,1-tricloroetano per usi essenziali di laboratorio.

6) Alle imprese elencate nell'allegato VII sono assegnate quote di idrobromofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio.

7) Alle imprese elencate nell'allegato VIII sono assegnate quote di bromoclorometano per usi essenziali di laboratorio.

8) Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano per usi essenziali sono indicate nell'allegato IX.

Articolo 4

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

3M Health Care Ltd 3M House Morley Street Loughborough Leicestershire LE11 1EP United Kingdom

Acros Organics bvba Janssen Pharmaceuticalaan 3a B - 2440 Geel

Agfa-Gevaert NV Septestraat 27 B - 2640 Mortsel

Atofina SA Cours Michelet - La Défense 10 F - 92091 Paris La Défense

Aventis London Road, Holmes Chapel Cheshire CW4 8BE United Kingdom

Bespak PLC North Lynn Industrial Estate King's Lynn Norfolk PE30 2JJ United Kingdom

Bie & Berntsen A/S Sandbækvej 7 DK - 2610 Rødovre

Biosolve BV Waalreseweg 17 5554 HA Valkenswaard Nederland

Boehringer Ingelheim GmbH Binger Straße 173 D - 55216 Ingelheim am Rhein

Butterworth Laboratories Ltd 54 Waldegrave Road, Teddington Middlesex TW11 8NY United Kingdom

Carl Roth GmbH Schoemperlenstr. 1-5 D - 76185 Karlsruhe

Chiesi Farmaceutici SpA Via Palermo 26/A I - 43100 Parma

Dow Benelux BV Herbert H. Dowweg 4542 NM Hoek Nederland

Ecotechnics SpA Via L. Longo 21/23 I - 50019 Sesto Fiorentino, Firenze

Environnement SA 111, Bd Robespierre, BP 4513 F - 78304 Poissy

Fisher Scientific Bishop Meadow Road Loughborough LE11 5RG United Kingdom

GlaxoSmithKline Speke Boulevard Speke Liverpool L24 9JD United Kingdom

Groupe de Physique des Solides - CNRS Université Paris 7 Denis-Diderot et Paris 6 Pierre et Marie Curie F - 75251 Paris Cedex 5

Honeywell Specialty Chemicals Wunstorfer Straße 40 Postfach 100262 D - 30918 Seelze

IG Sprühtechnik GmbH Im Hemmet 1 D - 79664 Wehr

Ineos Fluor Ltd PO Box 13, The Heath Runcorn Cheshire WA7 4QF United Kingdom

IVAX Ltd Unit 301 Industrial Park Waterford Ireland

Jaba Farmacêutica SA Rua da Tapada Grande, 2 P - 2710-089 Abrunheira, Sintra

Katholieke Universiteit Leuven Krakenstraat 3 B - 3000 Leuven

Laboratorio Aldo Unión SA Baronesa de Maldá 73 Esplugues de Llobregat E - 08950 Barcelona

Laboratorios Lesvi SA Aptdo. Correos 65 E - 08740 Sant Andreu de la Barca

Laboratoires sérobiologiques 3, rue de Seichamps F - 54425 Pulnoy

Laboratorios Vita SA Avenue Barcelona 69 E - 08970 Sant Joan Despí

LGC Promochem GmbH Mercatorstr. 51 D - 46485 Wesel

Merck KGaA Frankfurter Straße 250 D - 64271 Darmstadt

Miza Pharmaceuticals Ltd Astmoor Industrial Estate

9 Arkwright Road

RUNCORN Cheshire WA7 1NU United Kingdom

Otsuka Pharmaceuticals SA (E) Provenca 388 E - 08025 Barcelona

Panreac Química SA Riera de Sant Cugat 1 E - 08110 Montcada I Reixac

Rathburn Chemicals Mfg Ltd Caberston Road Walkerburn EH43 6AS Scotland

Rohs Chemie GmbH Berliner Str. 54 D - 53819 Neunkirchen-Seelsheid

Schering-Plough Labo NV Industriepark 30 B - 2220 Heist Op Den Berg

SDS Solvants, Documentation, Synthèses SA ZI de Valdonne, BP 4 F - 13124 Peypin

SICOR S.p.A Via Terrazzano 77 I - 20017 Rho Milano

Sigma Aldrich Chemie GmbH Riedstraße 2 D - 89555 Steinheim

Sigma Aldrich Chimie SARL 80, rue de Luzais, L'Îsle d'Abeau

Chesnes

F - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Sigma Aldrich Company Ltd The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT United Kingdom

Sigma Aldrich Laborchemikalien Wunstorfer Straße 40, Postfach 100262 D - 30918 Seelze

Valeas SpA Pharmaceuticals Via Vallisneri, 10 I - 20133 Milano

Valois SA 50, avenue de l'Europe F - 78160 Marly-le-Roi

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI) SpA - LINDAL Group Italia Via del Pino, 10 I - 23854 Olginate (LC)

VWR ISAS 201, rue Carnot F - 94126 Fontenay-sous-Bois

YΑ-Kemia Oy Teerisuonkuja 4 FIN - 00700 Helsinki

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 29.

(3) www.unep.org/ozone/dec12-2-3.shtml

(4) GU C 193 del 13.8.2002, pag. 20.

ALLEGATO I

Conformemente al paragrafo 3 della decisione XII/2 sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, adottata in occasione della dodicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal, nel dicembre 2002 le seguenti parti hanno stabilito che, data l'esistenza di inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, i CFC non sono più considerati essenziali, ai sensi del protocollo, se utilizzati in combinazione con i seguenti prodotti:

Elenco di sostanze non essenziali

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

www.unep.org/ozone/dec12-2-3.pdf

ALLEGATO II

Usi medici essenziali

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo I utilizzabili per la produzione di dosatori-inalatori per il trattamento dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche:

3M (UK)

Aventis (UK)

Bespak (UK)

Boehringer Ingelheim (D)

Chiesi (I)

Glaxo Smith Kline (UK)

IG Sprühtechnik (D)

IVAX (IRL)

Jaba Farmaceutica (P)

Lab Lesvi (E)

Lab Vita (E)

Lab. Aldo-Union (E)

MIZA Pharmaceuticals (UK)

Otsuka Pharmaceuticals (E)

Schering-Plough (B)

Sicor (I)

Valeas (I)

Valois (F)

VARI (I)

ALLEGATO III

Usi essenziali di laboratorio

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate dei gruppi I e II utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Agfa-Gevaert (B)

Atofina (F)

Bie & Berntsen (DK)

Biosolve (NL)

Butterworth Laboratories (UK)

Carl Roth (D)

Dow Benelux (NL)

Ecotechnics SpA (I)

Environnement SA (F)

Groupe de Physique des Solides (F)

Honeywell Specialty Chemicals (D)

Ineos Fluor (UK)

Katholieke Universiteit Leuven (B)

LGC Promochem (D)

Merck KGaA (D)

Panreac Quimica (E)

Rathburn Chemicals (UK)

SDS Solvants (F)

Sigma Aldrich Chemie (D)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Sigma Aldrich Company (UK)

VWR ISAS (F)

ALLEGATO IV

Usi essenziali di laboratorio

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo III utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Butterworth Laboratories (UK)

Ineos Fluor (UK)

Sigma Aldrich Company (UK)

ALLEGATO V

Usi essenziali di laboratorio

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IV utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (B)

Agfa-Gevaert (B)

Bie & Berntsen (DK)

Biosolve (NL)

Dow Benelux (NL)

Fisher Scientific (UK)

Katholieke Universiteit Leuven (B)

Laboratoires Sérologiques (F)

Merck KGaA (D)

Panreac Quimica (E)

Rathburn Chemicals (UK)

Rohs Chemie (D)

SDS Solvants (F)

Sigma Aldrich Chemie (D)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Sigma Aldrich Company (UK)

Sigma Aldrich Laborchemikalien (D)

VWR ISAS (F)

YΑ-Kemia Oy (FIN)

ALLEGATO VI

Usi essenziali di laboratorio

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo V utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (B)

Agfa-Gevaert (B)

Dow Benelux (NL)

Katholieke Universiteit Leuven (B)

Merck KGaA (D)

Panreac Quimica (E)

Rathburn Chemicals (UK)

Sigma Aldrich Chemie (D)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Sigma Aldrich Company (UK)

VWR ISAS (F)

ALLEGATO VII

Usi essenziali di laboratorio

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo VII utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (B)

Ineos Fluor (UK)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Sigma Aldrich Company (UK)

Le quote non possono essere detratte finché la Commissione non abbia notificato a ciascuna impresa che le parti del protocollo di Montreal hanno autorizzato l'impiego nel 2003 di idrobromofluorocarburi per usi essenziali.

ALLEGATO VIII

Usi essenziali di laboratorio

Imprese a cui sono assegnate quote di bromoclorometano utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Ineos Fluor (UK)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Le quote non possono essere detratte finché la Commissione non abbia notificato a ciascuna impresa che le parti del protocollo di Montreal hanno autorizzato l'impiego nel 2003 di bromoclorometano per usi essenziali.

ALLEGATO IX

[L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate].

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