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Document 32003D0173

2003/173/CE: Decisione della Commissione, del 12 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 828]

OJ L 69, 13.3.2003, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2003; abrogato da 32003D0187 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/173(1)/oj

32003D0173

2003/173/CE: Decisione della Commissione, del 12 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 828]

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 13/03/2003 pag. 0029 - 0030


Decisione della Commissione

del 12 marzo 2003

recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio

[notificata con il numero C(2003) 828]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/173/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) In tarda giornata dell'11 marzo 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno informato la Commissione che nutrivano forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in un allevamento di volatili della provincia di Anversa.

(2) L'influenza aviaria è una malattia dei volatili molto contagiosa, che può costituire una grave minaccia per l'industria avicola.

(3) Le autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio(3), prima della conferma ufficiale della malattia, introducendo misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, mentre parallelamente sono in atto ulteriori procedure di diagnosi per la conferma della malattia.

(4) Inoltre, in cooperazione con la Commissione, il Belgio ha disposto il fermo del trasporto, su scala nazionale, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedizione di volatili vivi e di uova da cova in altri Stati membri. Tuttavia, in considerazione delle peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati all'interno del Belgio i movimenti di pulcini di un giorno e di pollame destinato alla macellazione immediata.

(5) Gli stessi divieti dovrebbero applicarsi alle esportazioni verso i paesi terzi, al fine di tutelare il loro stato sanitario e prevenire il rischio che queste spedizioni siano reintrodotte in un altro Stato membro.

(6) Per ragioni di chiarezza e trasparenza è necessario che le suddette misure siano adottate a livello comunitario.

(7) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 13 marzo 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure adottate dal Belgio nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio(4) all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono a che:

a) non si spediscano volatili vivi o uova da cova dal Belgio a destinazione di altri Stati membri o di paesi terzi;

b) non si trasportino all'interno del Belgio volatili vivi o uova da cova.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), e previa adozione di tutte le misure di biosicurezza intese ad evitare la diffusione della malattia, le autorità veterinarie competenti possono autorizzare, a partire dalla mezzanotte del 13 marzo 2003 24.00, il trasporto di:

a) volatili destinati alla macellazione immediata fino ad un macello designato dall'autorità competente;

b) pulcini di un giorno fino ad un'azienda sotto controllo ufficiale.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino alla mezzanotte del 20 marzo 2003 24.00, a meno che i sospetti siano stati ufficialmente eliminati mediante esami di laboratorio.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

(4) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

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