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Document 32003D0076

2003/76/CE: Decisione del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

OJ L 29, 5.2.2003, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
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Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
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Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 103 - 105

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/oj

32003D0076

2003/76/CE: Decisione del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 05/02/2003 pag. 0022 - 0024


Decisione del Consiglio

del 1o febbraio 2003

che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

(2003/76/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) giungerà a scadenza il 23 luglio 2002 in forza del suo articolo 97.

(2) Il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "il protocollo") trasferisce le attività e le passività della CECA alla Comunità europea e destina il valore netto di dette attività, quali appaiono nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, alla ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio. Detta destinazione è conforme alla risoluzione sulla crescita e l'occupazione adottata dal Consiglio europeo riunito ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997(3), nonché alle risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 1998(4) e del 21 giugno 1999(5).

(3) Occorre determinare la distribuzione degli stanziamenti di ricerca fra i due settori interessati.

(4) Occorre stabilire le regole di attuazione del protocollo e, in particolare, le procedure decisionali ai fini dell'adozione degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione delle attività del fondo di ricerca carbone e acciaio, nonché degli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (in seguito denominato "il programma"), tenendo presente che, ove non altrimenti previsto nella presente decisione, la Commissione è responsabile della gestione di tali attività ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto derivato adottato ai sensi di quest'ultimo.

(5) Alla data di scadenza del trattato CECA, resteranno talune operazioni finanziarie da eseguire, sul fronte sia delle entrate che delle spese, connesse sia all'esecuzione dei bilanci operativi della CECA relativi ai periodi precedenti sia alle attività di contrazione e concessione di prestiti della CECA.

(6) È necessario designare l'istituzione incaricata di liquidare queste operazioni e fissare le procedure da seguire a tal fine. Appare opportuno incaricare di questo compito di liquidazione la Commissione e decidere che le procedure da seguire siano quelle in vigore al 23 luglio 2002, in base al trattato CECA e al diritto derivato.

(7) Nella riunione dell'11 settembre 1996 la Commissione ha ritenuto che andassero conservate riserve destinate a coprire al 100 %, dopo il 2002, i prestiti in corso non assistiti dalla garanzia di uno Stato membro. I fondi CECA gestiti al 23 luglio 2002 ammontavano a circa 1,6 miliardi di EUR. Questo importo subirà alcune variazioni in seguito alle attività finanziarie ancora da effettuare prima e dopo la scadenza del trattato CECA.

(8) In ordine alle inadempienze verificatesi durante il periodo di liquidazione posteriore al 23 luglio 2002 ed al fine di garantire la stabilità annuale dello strumento di ricerca carbone-acciaio, occorrerebbe imputare qualsiasi inadempienza dai singoli debitori della CECA innanzitutto sul capitale e, successivamente, sulle entrate che alimentano la ricerca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA. In caso di inadempienza di un debitore della CECA verificatasi durante il periodo di liquidazione, la perdita conseguente va imputata innanzitutto sul capitale esistente e, successivamente, sulle entrate dell'anno in corso. Prima di stralciare un credito nei confronti di un debitore della CECA inadempiente, la Commissione esaurisce tutti i mezzi di tutela, compresa l'escussione di eventuali garanzie (ipoteche, cauzioni, garanzie bancarie, ecc.). La Commissione si riserva ogni possibile azione qualora il debitore recuperi la solvibilità.

2. La liquidazione è effettuata secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti per queste operazioni, con le facoltà e le prerogative spettanti alle istituzioni comunitarie, in base al trattato CECA e al diritto derivato in vigore al 23 luglio 2002.

Articolo 2

1. Il patrimonio è gestito dalla Commissione in modo da garantirne la redditività a lungo termine. L'investimento delle disponibilità deve prefiggersi il massimo rendimento possibile in condizioni di sicurezza.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata e dopo aver consultato il Parlamento europeo, fissa gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio.

Articolo 3

1. Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quella di investimento di cui all'articolo 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie delle rimanenti Comunità, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

Questi documenti finanziari sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell'articolo 275 del trattato CE e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 4

1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 2 costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio non contemplati dal programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

2. Le entrate di cui al paragrafo 1 sono ripartite tra la ricerca relativa al carbone e quella relativa all'acciaio nella misura, rispettivamente, del 27,2 % e del 72,8 %. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può eventualmente modificare la ripartizione degli importi tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell'acciaio.

3. Il Consiglio adotta gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un anno a titolo di queste entrate sono riportate automaticamente all'anno successivo. Questi stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

5. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito a questi annullamenti è computato nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e rientrano, in un primo tempo nel patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione terminata, nel patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio. Le riscossioni sono contabilizzate allo stesso modo nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

Articolo 5

1. Le entrate nette utilizzabili per il finanziamento dei progetti di ricerca dell'anno n+2 figureranno nel bilancio della CECA in liquidazione dell'anno n, e, una volta effettuata la liquidazione, nel bilancio del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio.

2. Per minimizzare eventuali fluttuazioni nei finanziamenti della ricerca determinate dall'andamento dei mercati finanziari, si procederà a una perequazione e verrà costituito un accantonamento per imprevisti. Gli algoritmi di perequazione e di determinazione dell'ammontare dell'accantonamento per imprevisti sono indicati in allegato.

Articolo 6

Le spese amministrative risultanti dalle operazioni di liquidazione, investimento e gestione di cui alla presente decisione, corrispondenti a quelle fissate dall'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, il cui importo è stato modificato con la decisione del Consiglio del 21 novembre 1977, sono a carico della Commissione nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 7

La Commissione determina l'importo delle attività e delle passività della CECA nell'ambito di un bilancio chiuso in data 23 luglio 2002.

Articolo 8

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1o febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU C 180 del 26.6.2001, pag. 4.

(2) GU C 177 del 25.7.2002, pag. 28.

(3) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

(4) GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5.

(5) GU C 190 del 7.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Procedure applicabili per determinare l'importo delle entrate nette, che verranno assegnate al fondo di ricerca carbone e acciaio

1. INTRODUZIONE

Le entrate nette utilizzabili per finanziare progetti di ricerca equivalgono al risultato netto annuale della CECA in liquidazione, ovvero al risultato netto annuale del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio quando la liquidazione sarà effettiva. L'impostazione consiste nel determinare i finanziamenti da assegnare alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio dell'anno n + 2 in sede di chiusura di bilancio dell'anno n, e nel tener conto della metà dell'aumento o della diminuzione del risultato netto rispetto all'ultimo livello di finanziamento deciso per le ricerche nei settori del carbone e dell'acciaio.

2. DEFINIZIONE

n: anno di riferimento

Rn: risultato netto dell'esercizio n

Pn: accantonamento per imprevisti dell'anno n

Dn + 1: Dotazione assegnata alla ricerca per l'anno n + 1 (definita in sede di chiusura del bilancio dell'anno n - 1)

Dn + 2: Dotazione assegnata alla ricerca dell'anno n + 2

3. ALGORITMI UTILIZZATI

Gli algoritmi utilizzati per determinare il livello dell'accantonamento per imprevisti e il livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n + 2, che figureranno nel bilancio dell'anno n, sono i seguenti:

3.1. Livello dell'accantonamento per imprevisti:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

3.2. Livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n + 2 (arrotondato al centinaio di migliaia di euro più prossimo. Se il calcolo dà un risultato che si colloca esattamente a metà, l'arrotondamento dovrà essere effettuato al centinaio di migliaia di euro superiore):

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

A seconda dei casi, l'importo necessario per operare l'arrotondamento verso l'alto (o il ricavato dall'arrotondamento verso il basso) verrà prelevato dall'accantonamento per imprevisti, ovvero verrà riversato a quest'ultimo.

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