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Document 32003D0070

2003/70/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone in Norvegia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 362]

OJ L 26, 31.1.2003, p. 76–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2007; abrogato da 32007D0130

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/70(1)/oj

32003D0070

2003/70/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone in Norvegia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 362]

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/2003 pag. 0076 - 0079


Decisione della Commissione

del 29 gennaio 2003

che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone in Norvegia

[notificata con il numero C(2003) 362]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/70/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(3), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) in Norvegia, la Commissione ha adottato la decisione 1999/766/CE, del 28 luglio 1999, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/109/CE(5). Tali misure comprendono il divieto di importare nella Comunità salmone vivo, nonché condizioni rigorose per l'importazione di prodotti destinati al consumo umano. Dette misure sono applicabili fino al 1o febbraio 2003.

(2) Malgrado le misure adottate, nel 2002 le autorità norvegesi hanno segnalato nuovi focolai della malattia. Un'eradicazione dell'ISA in tempi brevi non è pertanto prevedibile.

(3) Secondo il parere espresso dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), non esistono prove circa la trasmissione verticale del virus ISA.

(4) Sulla base del parere espresso dall'UIE, e tenuto conto dell'esperienza e della pratica degli Stati membri e dei paesi terzi nella lotta contro l'ISA, non è provato che sia necessario mantenere le misure di protezione introdotte con la decisione 1999/766/CE per le uova e i gameti della famiglia dei salmonidi provenienti da aziende norvegesi non soggette a restrizioni in materia di polizia sanitaria in seguito a sospetto o insorgenza di anemia infettiva del salmone; è pertanto opportuno sostituire dette misure con quelle contenute nella presente decisione e abrogare la decisione 1999/766/CE.

(5) Tenuto conto della situazione sanitaria in Norvegia, le misure di protezione contenute nella presente decisione dovrebbero rimanere in vigore fino a febbraio 2004.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Pesci vivi, uova e gameti della famiglia dei salmonidi

1. Gli Stati membri vietano le importazioni di pesci vivi della famiglia dei salmonidi originari della Norvegia.

2. Gli Stati membri vietano le importazioni di uova vive di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi originari della Norvegia, a meno che queste non siano state sottoposte a doppia disinfezione, sia allo stadio di uova immature che di uova embrionate, e a condizione che le partite siano scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato I della presente decisione.

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di gameti vivi di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi originari della Norvegia.

Articolo 2

Condizioni per l'importazione di pesci macellati non trattati della famiglia dei salmonidi destinati al consumo umano

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di salmone atlantico (Salmo salar), trota di mare (Salmo trutta) e trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) macellati originari della Norvegia, solo se eviscerati, o, in caso di pesci non eviscerati, a condizione che le partite siano scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Deroga a fini scientifici

In deroga a quanto stabilito, gli Stati membri possono permettere l'importazione nel loro territorio di campioni di animali e prodotti di cui alla presente decisione per scopi scientifici.

Articolo 4

La decisione 1999/766/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal 3 febbraio 2003 e fino al 1o febbraio 2004.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4) GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23.

(5) GU L 40 del 12.2.2002, pag. 12.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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