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Document 32003D0020

2003/20/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativa all'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5304]

OJ L 8, 14.1.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 338 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 338 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 338 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 338 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 338 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 338 - 339
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 338 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 338 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 338 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 244 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 31 - 32

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/20(1)/oj

32003D0020

2003/20/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativa all'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5304]

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/2003 pag. 0035 - 0036


Decisione della Commissione

del 27 dicembre 2002

relativa all'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 5304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/26/CE (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese residenti in uno Stato membro e aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa o in paesi terzi i cui uffici nazionali d'assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 3 della quarta direttiva, ciascuno Stato membro costituisce o riconosce entro il 20 gennaio 2002 un organismo di indennizzo incaricato del risarcimento nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio nella liquidazione del sinistro. Inoltre, come previsto all'articolo 7, la persona lesa può richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione.

(3) Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della quarta direttiva, l'organismo d'indennizzo di uno Stato membro che ha indennizzato una persona lesa residente in tale Stato membro acquisisce un credito per la somma pagata a titolo di indennizzo nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto della presunta parte responsabile.

(4) In virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della quarta direttiva, l'entrata in vigore dell'articolo 6 della quarta direttiva è subordinato alla conclusione di un accordo fra gli organismi di indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri che definisca le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso.

(5) Tutti gli Stati membri hanno designato gli organismi di indennizzo incaricati di risarcire le persone lese nei casi di cui all'articolo 1 della quarta direttiva assicurazione autoveicoli, come stabilito dal relativo articolo 6. Un accordo fra questi organismi di indennizzo conformemente a tale disposizione è stato concluso il 29 aprile 2002 a Bruxelles e notificato alla Commissione europea con lettera del 19 luglio 2002, entro il termine stabilito dall'articolo 10, paragrafo 3, della stessa direttiva.

(6) L'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), invita la Commissione a fissare la data a partire dalla quale prende effetto l'articolo 6 della quarta direttiva, e la Commissione ha già accertato, dopo aver consultato il comitato delle assicurazioni, la conclusione dell'accordo.

(7) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della quarta direttiva assicurazione autoveicoli, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il 20 gennaio 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 della direttiva 2000/26/CE prende effetto dal 20 gennaio 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

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