EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2289

Regolamento (CE) n. 2289/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, istituisce nuovamente il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni non sono più soggette a registrazione

OJ L 348, 21.12.2002, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 42 - 43

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2289/oj

32002R2289

Regolamento (CE) n. 2289/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, istituisce nuovamente il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni non sono più soggette a registrazione

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0054 - 0055


Regolamento (CE) n. 2289/2002 del Consiglio

del 19 dicembre 2002

che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, istituisce nuovamente il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni non sono più soggette a registrazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (il "regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1600/1999(2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm (in seguito denominato "il prodotto in questione") di cui al codice NC ex 7223 00 19, originarie dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi compresi tra lo 0 e il 55,6 % nei confronti dei singoli esportatori, con un dazio residuo del 55,6 %.

B. PROCEDURA IN CORSO

1. Richiesta di un riesame relativo ai nuovi esportatori

(2) Dopo l'istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto da un produttore indiano, Garg Sales Co. PVT Ltd (il richiedente), una richiesta di apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato agli altri esportatori del prodotto in questione in India e di non aver esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o aprile 1997 al 31 marzo 1998), ma di averlo esportato nella Comunità in seguito. Sulla base di tali elementi, esso ha chiesto di beneficiare di un'aliquota di dazio individuale in caso di riscontro di pratiche di dumping.

2. Avvio di un riesame

(3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1325/2002(3), un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 1600/1999 per quanto riguarda il richiedente e ha avviato un'inchiesta. Contemporaneamente, è stato abrogato il dazio antidumping in vigore nei confronti del richiedente e si è stabilito che le sue importazioni fossero soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

3. Omessa collaborazione del produttore esportatore

(4) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, senza tuttavia ricevere alcuna risposta entro il termine fissato a tal fine. Il richiedente non ha neppure chiesto una proroga di tale termine. Tenuto conto della situazione, la Commissione lo ha informato della propria intenzione di chiudere l'inchiesta ai fini del riesame senza esaminare oltre la sua richiesta di beneficiare di un'aliquota di dazio individuale. Al richiedente sono stati concessi dieci giorni per presentare le sue osservazioni. Non sono pervenute osservazioni del richiedente in merito all'intenzione della Commissione di chiudere l'inchiesta ai fini del riesame.

(5) Si conclude pertanto che, non rispondendo al questionario inviato dalla Commissione, Garg Sales Co. PVT Ltd non ha collaborato all'inchiesta. Occorrerebbe quindi chiudere il riesame e istituire nuovamente il dazio antidumping abrogato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1325/2002 della Commissione, con effetto retroattivo al 24 luglio 2002. Inoltre, occorrerebbe porre fine alla registrazione delle importazioni di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il riesame del regolamento (CE) n. 1600/1999 avviato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1325/2002 della Commissione riguardante le importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19, originarie dell'India e prodotte e vendute per essere esportate nella Comunità da Garg Sales Co. PVT Ltd (codice addizionale Taric A404).

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 1600/1999 e abrogato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1325/2002 della Commissione viene nuovamente istituito nei confronti delle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento a decorrere dal 24 luglio 2002.

Articolo 3

Si chiede alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di interrompere la registrazione delle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. Espersen

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19.

(3) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 27.

Top