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Document 32002R1285

Regolamento (CE) n. 1285/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Kalakukko)

OJ L 187, 16.7.2002, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 226 - 227
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 226 - 227
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 226 - 227
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 226 - 227
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 226 - 227
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 226 - 227
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 226 - 227
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 226 - 227
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 226 - 227
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 84 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 84 - 85

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; abrog. impl. da 32008R1204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1285/oj

32002R1285

Regolamento (CE) n. 1285/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Kalakukko)

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/2002 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 1285/2002 della Commissione

del 15 luglio 2002

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Kalakukko)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la Finlandia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione "Kalakukko" quale attestazione di specificità.

(2) La dicitura "specialità tradizionale garantita" può applicarsi soltanto a denominazioni figuranti nel summenzionato albo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell'articolo 8 del summenzionato regolamento, è stata trasmessa alla Commissione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2) della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, la denominazione di cui all'allegato può essere iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità e beneficiare pertanto della protezione a livello comunitario quale specialità tradizionale garantita nella Comunità in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2002(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunta all'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 e iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Tale denominazione è protetta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del summenzionato regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

(2) GU C 235 del 21.8.2001, pag. 12.

(3) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.

(4) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 7.

ALLEGATO

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

- Kalakukko

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