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Document 32002R1249

Regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04

OJ L 183, 12.7.2002, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 185 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 185 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 185 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 185 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 185 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 185 - 186
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 185 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 185 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 185 - 186

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1249/oj

32002R1249

Regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 12/07/2002 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione

dell'11 luglio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98(4), in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(5), modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001(6), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98 esclude dal beneficio dell'aiuto ai produttori di olive gli olivi supplementari piantati dopo il 1o maggio 1998, oppure non indicati in una dichiarazione di coltivazione ad una data da determinarsi. L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001(8) precisa che l'esclusione dal beneficio dell'aiuto riguarda la produzione degli olivi supplementari piantati dopo il 1o maggio 1998 oppure dopo il 1o novembre 1995 e non indicati in una dichiarazione di coltivazione prima del 1o aprile 1999. Tuttavia, gli olivi supplementari nel quadro della riconversione di un vecchio uliveto o di un programma approvato dalla Commissione possono beneficiare dell'aiuto.

(2) La produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98 non è stata significativa nei primi tre anni dopo il loro impianto. A partire dalla campagna 2002/03 essa è diventata invece significativa ed è necessario tenerne conto ai fini dell'esclusione dal regime di aiuto alla produzione. Occorre pertanto prevedere un sistema di calcolo basato sulla quantità di olio d'oliva vergine prodotta, sul numero di alberi di olivo in produzione piantati prima e dopo il 1o maggio 1998 nonché fissare coefficienti che consentano di detrarre dalla produzione totale la produzione di olio degli olivi supplementari non ammissibile all'aiuto. Tali coefficienti sono fissati in base ad una stima dell'evoluzione delle rese rispetto all'età degli impianti.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente articolo 12 bis: "Articolo 12 bis

In base alle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 5 e alle domande di aiuto di cui all'articolo 12, gli Stati membri produttori stabiliscono per la campagna 2002/03 la produzione in olio d'oliva vergine degli olivi supplementari ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98, moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:

- del numero di olivi supplementari piantati tra il 1o maggio e il 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,70, e

- del numero di alberi di olivo supplementari piantati tra il 1o novembre 1998 e il 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,35.

La resa media per olivo adulto è calcolata dividendo la quantità di olio d'oliva vergine prodotta dagli olivi supplementari di cui al primo comma per la somma:

- del numero di olivi in produzione anteriormente al 1o maggio 1998, e

- del numero di olivi in produzione piantati tra il 1o maggio e il 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,70, e

- del numero di olivi in produzione piantati tra il 1o novembre 1998 e il 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,35."

2) all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "1. La quantità ammissibile all'aiuto per ciascun olivicoltore è pari alla quantità di olio d'oliva vergine effettivamente prodotta, ridotta della produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 12 bis, primo comma, e maggiorata della quantità forfettaria di olio di sansa di cui al paragrafo 2.";

3) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è pari all'8 % della quantità di olio d'oliva vergine, previa detrazione della produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 12 bis, prodotta dagli olivi da cui proviene la sansa e per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

(4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

(5) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

(6) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(7) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

(8) GU L 280 del 24.10.2001, pag. 3.

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