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Document 32002R0484

Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente

OJ L 76, 19.3.2002, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 90 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 90 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 90 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 90 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 90 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 90 - 95
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 90 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 90 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 90 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 213 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 213 - 218

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/484/oj

32002R0484

Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 19/03/2002 pag. 0001 - 0006


Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 1o marzo 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92(4) l'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada è soggetta a una licenza comunitaria, vale a dire a un documento unificato.

(2) L'assenza di un simile documento unificato a certificazione che un conducente è autorizzato a guidare i veicoli che effettuano il trasporto ai sensi della licenza comunitaria, vale a dire i trasporti internazionali di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e i trasporti di cabotaggio definiti e previsti dal regolamento (CEE) n. 3118/93(5), impedisce agli Stati membri di verificare se i conducenti dei paesi terzi siano assunti a termini di legge o messi a disposizione del trasportatore responsabile dell'operazione di trasporto conformemente alle norme di legge.

(3) Occorre quindi istituire un attestato di conducente e limitare il campo d'applicazione del presente regolamento ai conducenti cittadini dei paesi terzi e decidere successivamente l'eventuale estensione del medesimo, in base a una valutazione della Commissione.

(4) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare degli Stati membri e della Comunità in materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei lavoratori.

(5) L'impossibilità di controllare la legalità del rapporto di lavoro o della messa a disposizione dei conducenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore dà luogo a condizioni per cui i conducenti dei paesi terzi sono talvolta ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore.

(6) Ove si faccia ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti subiscono spesso condizioni di lavoro e di retribuzione sfavorevoli, tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale.

(7) Questo tipo di violazione sistematica della legislazione nazionale ha provocato gravi distorsioni di concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i trasportatori che si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge.

(8) Le autorità di controllo non hanno la possibilità di verificare le condizioni di lavoro dei conducenti assunti in modo irregolare.

(9) L'introduzione di un attestato di conducente non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri e può pertanto essere realizzata meglio a livello comunitario, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) Il tempo necessario agli Stati membri per far stampare e distribuire i nuovi attestati di conducente impone che l'applicazione del presente regolamento sia posticipata a una data tale da permettere agli Stati membri di prendere i provvedimenti di attuazione del caso.

(11) Deve essere espressamente confermata la facoltà degli Stati membri di esigere che un veicolo, in relazione al quale rilasciano una copia certificata conforme dell'autorizzazione comunitaria, sia immatricolato nel loro territorio.

(12) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 881/92 e il regolamento (CEE) n. 3118/93 al fine di prevedere che il conducente, se è cittadino di un paese terzo, sia munito di un attestato di conducente,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 881/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino: "- 'conducente', la persona che guida un veicolo o che viaggia a bordo del veicolo per poter prendere la guida secondo necessità;"

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente a un attestato di conducente, qualora questi sia cittadino di un paese terzo.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo: "3. L'attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma dell'articolo 6 a tutti i trasportatori i quali:

- sono titolari di una licenza comunitaria,

- assumono in detto Stato membro a termini di legge conducenti cittadini di un paese terzo o fanno ricorso a conducenti cittadini di un paese terzo legittimamente messi a disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:

- da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso,

- da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.";

3) all'articolo 4 il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo: "2. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 certifica che, nel quadro di un trasporto su strada in virtù di una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuarvi trasporti su strada.";

4) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo: "5. La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di cinque anni rinnovabile.";

5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 6

1. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di trasporti.

2. L'attestato di conducente è rilasciato dallo Stato membro su richiesta del titolare della licenza comunitaria per ciascun conducente cittadino di un paese terzo assunto a termini di legge o messo legittimamente a disposizione del titolare conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili nello Stato membro stesso. L'attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. L'attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all'allegato III. Tale allegato ne stabilisce anche le condizioni d'uso. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a prevenire qualsiasi rischio di falsificazione degli attestati di conducente. Essi ne informano la Commissione.

4. L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell'attestato di conducente è conservata nella sede del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta di un funzionario delegato al controllo.

5. L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.";

6) all'articolo 7 il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo: "2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20 % degli attestati validi rilasciati in detto Stato membro, che sussistano le condizioni per il rilascio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, alle quali l'attestato di conducente è stato rilasciato.";

7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8

1. Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o 3, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

2. Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l'attestato di conducente, qualora il titolare:

- non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2 o 3,

- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della licenza comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha commesso l'infrazione è stabilito possono procedere in particolare al ritiro temporaneo o parziale delle copie certificate conformi della licenza comunitaria e al ritiro degli attestati di conducente. Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone riguardo al traffico internazionale.

4. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute consistenti in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio:

- la sospensione del rilascio degli attestati di conducente,

- il ritiro degli attestati di conducente,

- la subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari miranti a prevenire gli eventuali usi illeciti,

- il ritiro temporaneo o parziale delle copie certificate conformi della licenza comunitaria.

Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.";

8) all'articolo 9, il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente: "2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare l'attestato di conducente o assoggettare il rilascio dello stesso a condizioni supplementari.";

9) all'articolo 11, paragrafo 3, sono sostituiti i termini "all'articolo 8, paragrafo 3" con i termini "all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.";

10) è aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 11 bis

La Commissione esamina le conseguenze della limitazione dell'obbligo di munirsi dell'attestato di conducente ai soli conducenti cittadini di un paese terzo, e presenta, se vi sono sufficienti giustificazioni, una proposta di modifica del presente regolamento.";

11) è aggiunto l'allegato III di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 è modificato come segue:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente alle condizioni previste da tale regolamento, è ammesso - alle condizioni fissate dal presente regolamento - ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, qui di seguito denominati rispettivamente 'trasporti di cabotaggio' e 'Stato membro ospitante', senza che vi disponga di una sede o di un altro stabilimento.";

2) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: "Qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo deve essere munito di un attestato di conducente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 881/92."

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che essi adottano ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 19 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

R. de Miguel

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 207.

(2) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 28.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 2001 (GU C 9 dell'11.1.2002, pag. 17) e decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002.

(4) Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(5) Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1).

ALLEGATO

"ALLEGATO III

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