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Document 32002R0327

Regolamento (CE) n. 327/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

OJ L 51, 22.2.2002, p. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 201 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 201 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 201 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 201 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 201 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 201 - 209
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 201 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 201 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 201 - 209

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/327/oj

32002R0327

Regolamento (CE) n. 327/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 22/02/2002 pag. 0014 - 0022


Regolamento (CE) n. 327/2002 della Commissione

del 21 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2001(4), stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per alcuni seminativi.

(2) L'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prescrive che gli Stati membri controllino almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa da fibra per le quali vengono presentate domande di pagamento e il 20 % qualora si applichi il sistema di autorizzazione preliminare della coltivazione della canapa. Sulla base dell'esperienza acquisita nella campagna 2001/02, appare opportuno precisare, oltre a quanto è già previsto dal regolamento (CE) n. 2316/1999, le disposizioni relative ai controlli in questione.

(3) Per ragioni di coerenza e di semplificazione è opportuno sopprimere le disposizioni specifiche in caso di utilizzo di semi di colza ottenuti da semi prodotti nella stessa azienda.

(4) Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000(6), è stato codificato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2419/2001(7), modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001(8). In questo quadro è previsto di trasferire le disposizioni specifiche che definiscono la superficie determinata nelle norme di attuazione dei regimi interessati.

(5) Il regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno(9), stabilisce un regime semplificato per taluni produttori. Il regolamento in questione prevede che le domande specifiche per il regime in questione sono considerate ai fini del calcolo dell'eventuale superamento della superficie di base e del superamento della resa di riferimento, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

(6) Il beneficio dei pagamenti per superficie è subordinato all'obbligo fatto al produttore interessato di ritirare dalla produzione parte della superficie della sua azienda. Al fine di garantire l'efficacia del regime in questione, è opportuno escludere qualsiasi utilizzo agricolo delle superfici ritirate dalla produzione.

(7) L'Austria ha comunicato la nuova denominazione di talune regioni ammissibili al supplemento del pagamento per superficie per il frumento duro.

(8) Su richiesta dell'Italia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, occorre fissare le superfici di base secondo il piano di regionalizzazione dello Stato membro interessato, senza peraltro modificare la superficie di base totale.

(9) Nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001(11), sono state presentate domande di riconversione per un totale di 16185 ettari. Occorre pertanto adeguare la superficie di base.

(10) Gli Stati membri hanno comunicato i risultati dell'analisi del tasso di tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa seminate nel 2001. È opportuno tener conto dei risultati in questione per definire l'elenco delle varietà ammesse a beneficiare dei pagamenti per superficie nel corso delle prossime campagne e l'elenco delle varietà di canapa ammesse temporaneamente per la campagna 2002/03 che dovranno essere oggetto di analisi complementari nel corso della campagna suddetta.

(11) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2316/1999.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: "c) superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita, conformemente alle norme locali.

Nel caso dei semi oleosi, delle colture proteiche, dei semi di lino, del lino destinato alla produzione di fibre e del frumento duro, le colture devono essere mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione in questione, a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data. Nel caso delle colture proteiche, il raccolto può essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattica.

Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, per consentire l'esecuzione dei controlli previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999, la coltura deve essere mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, almeno fino a dieci giorni dopo la fine del periodo di fioritura. Lo Stato membro può tuttavia autorizzare il raccolto della canapa destinata alla produzione di fibre dopo l'inizio del periodo di fioritura ma prima che siano trascorsi dieci giorni dalla fine di detto periodo, se i controllori indicano per ciascuna particella le parti rappresentative che devono essere mantenute fino a dieci giorni dopo la fine della fioritura ai fini del controllo, secondo la procedura di cui all'allegato XIII".

2) All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: "b) le sementi del raccolto ottenuto in una stessa azienda dalla semina di sementi certificate di una delle varietà '00';".

3) All'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso.

4) Alla fine del paragrafo 5 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente comma: "Quando viene accertata una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate fissato dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, la superficie è calcolata dividendo il quantitativo totale di sementi certificate, del cui utilizzo il produttore fornisce la prova, per il quantitativo minimo per ettaro fissato dallo Stato membro per la regione del produttore in questione. La superficie così determinata è utilizzata, una volta applicate le riduzioni sopramenzionate, per calcolare il diritto al supplemento o all'aiuto specifico".

5) All'articolo 7 ter, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente: "Le varietà di canapa destinata alla produzione di fibre che figurano al punto 2 b dell'allegato XII del presente regolamento sono oggetto della procedura B nel corso della campagna 2002/03 in tutti gli Stati membri in cui sono coltivate".

6) All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Le superfici ritirate dalla produzione non possono essere utilizzate per produzioni agricole non contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999, né essere destinate a un altro uso agricolo che sarebbe incompatibile con la coltivazione di seminativi".

7) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

8) All'allegato VI, le informazioni riportate alle voci "Italia", "Paesi Bassi", "Portogallo" e "Regno Unito", sono sostituite dalle informazioni riportate all'allegato II del presente regolamento.

9) L'allegato VII è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

10) L'allegato XII è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

11) L'allegato XIII è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2002/03 e nelle campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

(3) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

(4) GU L 157 del 14.6.2001, pag. 8.

(5) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

(6) GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.

(7) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

(8) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

(9) GU L 1 del 3.1.2002, pag. 1.

(10) GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2.

(11) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5.

ALLEGATO I

"ALLEGATO IV

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma)

ZONE DELL'AUSTRIA CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPPLEMENTO PER IL FRUMENTO DURO

PANNONIA:

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern

2046 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha-Schwechat

2089 Baden

2101 Gänserndorf

2241 Hollabrunn

2275 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2305 Korneuburg

2321 Mistelbach

2330 Krems/Donau

2364 Gänserndorf

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Mistelbach

2500 Hollabrunn

2518 Hollabrunn

2551 Bruck/Leitha-Schwechat

2577 Korneuburg

2585 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2623 Wr. Neustadt

2631 Mistelbach

2658 Gänserndorf

2. Gebiete der Bezirksreferate

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer

1007 Wien"

ALLEGATO II

">SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"ALLEGATO VII

(Articolo 10, paragrafo 4)

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ALLEGATO IV

"ALLEGATO XII

(Articolo 7 bis, paragrafo 1)

VARIETÀ DI LINO E DI CANAPA DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FIBRE CHE POSSONO BENEFICIARE DEL REGIME DI SOSTEGNO

1. Varietà di lino destinate alla produzione di fibre

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Ceasar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre

Carmagnola

Beniko

Cs

Delta-Ilosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Fédrina 74

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon-Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

Futura 75

Juso 14

Santhica 23

Uso 31

2b. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2002/03

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Santhica 27"

ALLEGATO V

"ALLEGATO XIII

(Articolo 7 ter, paragrafo 1)

METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL Δ9-THC DELLE VARIETÀ DI CANAPA

1. Finalità e campo di applicazione

Il metodo serve a determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa (cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte qui in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CFG) del Δ9-THC dopo estrazione mediante solvente.

1.1. Procedura A

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

1.2. Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, del presente regolamento e per la verifica dell'osservanza delle condizioni previste all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle varietà di canapa ammissibili all'aiuto a partire dalla campagna 2001/02.

2. Campionamento

Se uno Stato membro fa uso della possibilità prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), terzo comma, almeno tre parti distinte della particella, per un minimo di 4000 piante, devono essere mantenute sul campo su istruzione del controllore per consentire il prelievo di un campione fino a dieci giorni dopo la fine della fioritura.

2.1. Prelievo del campione

- Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa, prelevare una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della fioritura, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, secondo le regole suesposte, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

- Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa, prelevare il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi al termine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, devono essere prelevate solo le piante femminili.

2.2. Dimensioni del campione

- Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante, per ogni particella.

- Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante, per ogni particella.

Ogni campione viene posto, senza essere compresso, in un sacco di tela o di carta e successivamente inviato al laboratorio d'analisi.

Lo Stato membro può prevedere che venga raccolto un secondo campione per un'eventuale controanalisi e che venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le 48 ore, indipendentemente dal metodo, ad una temperatura inferiore a 70 °C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati non compresi, in oscurità e ad una temperatura inferiore a 25 °C.

3. Analisi del contenuto THC

3.1. Preparazione del campione da analizzare

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di più di 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino ad ottenere una polvere semifina (setaccio con maglie di larghezza di 1 mm).

La polvere deve essere conservata al massimo per 10 settimane, in ambiente asciutto, in oscurità ed a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. Reattivi, soluzione di estrazione

Reattivi

- Δ9-tetraidrocannabinolo cromatograficamente puro

- Squalane cromatograficamene puro come standard interno

Soluzione di estrazione

- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. Estrazione del Δ9-THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo di centrifuga; aggiungere 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il tutto per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa

a) Strumentazione

- Cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,

- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano.

b) Serie di taratura

Almeno 3 punti per la procedura A e 5 punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml Δ9-THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni relative alla strumentazione

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Volume di iniezione: 1 μl

4. Risultati

Il risultato è espresso, con due decimali, in grammi di Δ9-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

- Procedura A: il risultato corrisponde ad una determinazione per campione d'analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato corrisponde alle media delle due determinazioni.

- Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione d'analisi."

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