EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002H0515(02)

Raccomandazione del Consiglio del 25 aprile 2002 sulla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le differenti unità operative degli Stati membri dell'Unione europea specializzate nella lotta al traffico di precursori

OJ C 114, 15.5.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32002H0515(02)

Raccomandazione del Consiglio del 25 aprile 2002 sulla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le differenti unità operative degli Stati membri dell'Unione europea specializzate nella lotta al traffico di precursori

Gazzetta ufficiale n. C 114 del 15/05/2002 pag. 0003 - 0004


Raccomandazione del Consiglio

del 25 aprile 2002

sulla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le differenti unità operative degli Stati membri dell'Unione europea specializzate nella lotta al traffico di precursori

(2002/C 114/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tenendo conto:

- della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988,

- della strategia europea in materia di droga (2000-2004) approvata dal Consiglio europeo di Helsinki nel dicembre del 1999,

- del Piano d'azione europeo in materia di droga (2000-2004), approvato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000,

- delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere tenutosi il 15 e 16 ottobre 1999,

- della dichiarazione politica dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sessione speciale (Ungass) su come affrontare insieme il problema della droga, New York, 8-10 giugno 1998,

considerando quanto segue:

(1) Per precursori s'intendono le sostanze classificate conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, e contemplate dal regolamento (CEE) n. 3677/90(1) e dalla direttiva 92/109/CEE(2).

(2) La Comunità europea ha adottato la normativa interna per evitare, nella misura del possibile, la diversione di precursori, istituendo misure amministrative di controllo e supervisione della fabbricazione e del commercio di precursori all'interno della Comunità, come pure del commercio di precursori tra la Comunità e i paesi terzi.

(3) Aumenta via via presso la comunità internazionale la consapevolezza della necessità di lottare contro i comportamenti delittuosi tendenti alla diversione di precursori chimici dal mercato legale allo scopo di fabbricare droghe illecite affrontando, se necessario dal punto di vista dell'applicazione della legge, la specificità di questo genere di indagini.

(4) Diventa sempre più importante potenziare le capacità delle rispettive autorità operative degli Stati membri competenti in materia di lotta contro la diversione illecita di precursori.

(5) La cooperazione internazionale appare come uno degli elementi più importanti per lottare contro la diversione e il traffico illecito di precursori chimici. Le operazioni Purple e Topaz, due programmi globali per seguire e prevenire la diversione del permanganato di potassio e di anidride acetica, sono la dimostrazione della validità di tale cooperazione,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

1) Promuovere un'azione in seno all'Unione europea sulla necessità di rafforzare i compiti dei servizi preposti all'applicazione della legge degli Stati membri contro la diversione di precursori chimici impiegati per fabbricare illegalmente stupefacenti e sostanze psicotrope.

Questa azione dell'Unione europea dovrebbe mirare a:

- incentivare lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra i vari servizi operativi e preposti all'applicazione della legge degli Stati membri, rafforzando i canali diretti di comunicazione tra i responsabili a livello nazionale del grave problema della diversione e del traffico di precursori. Il coordinamento delle azioni sul piano operativo e il proficuo scambio di intelligence sono elementi importantissimi per lottare contro tale pratica.

- attraverso corsi comuni di formazione, aggiornare le conoscenze dei professionisti che si occupano di individuare i metodi, le forme e i meccanismi applicati dalle organizzazioni criminali per la diversione di precursori e la fabbricazione illecita di droga, tenuto conto delle evoluzioni costanti del modus operandi criminale e del livello tecnologico sofisticato spesso raggiunto in questo settore.

2) Promuovere l'intervento dell'Unione europea in determinate aree geografiche nelle quali esistono attività criminali collegate al traffico e alla diversione illegali di precursori e alla fabbricazione illecita di droga. A tal riguardo i Balcani, l'Asia centrale (ivi compreso l'Afghanistan) alcune zone dell'America Latina e dell'Algeria, nonché l'Estremo Oriente possono costituire obiettivi di particolare importanza nell'ottica di future azioni.

3) Ottimizzare il potenziale dell'Europol e del gruppo dei capi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea nonché alla Commissione nelle iniziative che saranno intraprese contro l'attività illegale associata alla diversione di precursori.

4) Creare, se necessario, unità operative comuni specializzate, debitamente attrezzate e con il compito precipuo di lottare contro il traffico illecito e la diversione di precursori impiegati per la fabbricazione di eroina, cocaina e droghe sintetiche come l'ecstasy e le anfetamine.

5) Favorire la cooperazione permanente tra le autorità di controllo e l'industria chimica, in particolare in relazione alle sostanze chimiche che, pur non essendo classificate per legge come "precursori", figurano negli elenchi di controllo volontario della Comunità e possono essere impiegate per la fabbricazione illecita di droga.

6) Garantire che gli orientamenti della Comunità riguardanti i precursori chimici, compresa un'assistenza nell'individuare transazioni sospette, siano regolarmente aggiornati e comunicati all'industria chimica. Inoltre, si dovrebbe invitare l'industria chimica a informare le autorità competenti qualora sospetti che ordinazioni o acquisti di sostanze chimiche o di attrezzature di laboratorio possano servire per la fabbricazione illecita di droga.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Rajoy Brey

(1) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1116/2001 (GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 4).

(2) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/8/CE (GU L 39 del 9.2.2001, pag. 31).

Top