EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002E0964

Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale

OJ L 334, 11.12.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/964/oj

32002E0964

Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 11/12/2002 pag. 0009 - 0010


Azione comune del Consiglio

del 10 dicembre 2002

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale

(2002/964/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'azione comune 2001/915/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale(1), è destinata a scadere il 31 dicembre 2002.

(2) Sulla base di un riesame della suddetta azione comune sarebbe opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.

(3) Occorrerebbe assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea nella regione balcanica.

(4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative relative ai rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del signor Erhard BUSEK quale rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale è prorogato.

Articolo 2

Obiettivo del rappresentante speciale è esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale secondo le modalità di cui al punto 13 del documento sul patto di stabilità del 10 giugno 1999.

Il rappresentante speciale sostiene le attività dell'Alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere l'obiettivo, il mandato del rappresentante speciale consiste nel:

a) promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all'interno dei singoli paesi e tra di essi, laddove il patto dimostri di avere un valore aggiunto;

b) presiedere il tavolo regionale dell'Europa sudorientale;

c) mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, organizzazioni e istituzioni che contribuiscono al patto, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di potenziare la titolarità regionale;

d) cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell'Unione europea nel patto a norma dei punti 18, 19 e 20 del documento sul patto di stabilità e di assicurare una complementarità tra l'azione del patto e il processo di stabilizzazione e di associazione;

e) riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale e esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell'Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti;

f) operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto, di azioni prioritarie per il patto da realizzare nel corso del 2003, nonché riesaminare i metodi e la struttura del patto garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse.

Articolo 4

1. Il rappresentate speciale è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'Alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi all'Alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per le spese operative sostenute per le sue attività.

2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del comitato politico e di sicurezza (CPS), che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato.

Articolo 5

L'Unione contribuisce all'esecuzione della funzione del coordinatore speciale a norma della presente azione comune fornendo al suo rappresentante speciale le risorse umane e logistiche necessarie.

L'Unione si aspetta che anche gli altri partecipanti al patto di stabilità per l'Europa sudorientale contribuiscano al suo funzionamento.

Articolo 6

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione del rappresentante speciale ammonta a 840631 EUR.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento delle spese operative dell'ufficio centrale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale a Bruxelles per il periodo in questione.

3. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

4. La gestione delle spese operative è oggetto di un contratto tra il rappresentante speciale e la Commissione.

Articolo 7

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.

2. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione attraverso l'Alto rappresentante.

3. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente comandato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea in questione.

4. Tutti gli impieghi della categoria A da occupare sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono ricoperti dai candidati meglio qualificati.

5. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione accordano tutto il sostegno necessario a tale scopo.

6. I materiali, le forniture e i locali acquistati o affittati per l'ufficio del patto di stabilità per l'Europa sudorientale a Bruxelles sono a nome e per conto delle Comunità europee.

7. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, se del caso, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 8

Di norma il rappresentante speciale riferirà personalmente all'Alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte verranno trasmesse periodicamente all'Alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" su raccomandazione dell'Alto rappresentante e del CPS.

Articolo 9

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'Alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali sul campo, in particolare con l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l'amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.

Articolo 10

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'Alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'Alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 11

Le posizioni dell'Unione europea nell'ambito del patto di stabilità per l'Europa sudorientale sono definite conformemente agli orientamenti adottati dal Consiglio.

Articolo 12

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2003.

Essa si applica fino al 30 giugno 2003.

Articolo 13

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 62.

Top