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Document 32002E0403
Council Joint Action of 27 May 2002 extending the mandate of the Special Representative of the European Union for Afghanistan
Azione comune del Consiglio, del 27 maggio 2002, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan
Azione comune del Consiglio, del 27 maggio 2002, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan
OJ L 139, 29.5.2002, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002
Azione comune del Consiglio, del 27 maggio 2002, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan
Gazzetta ufficiale n. L 139 del 29/05/2002 pag. 0006 - 0006
Azione comune del Consiglio del 27 maggio 2002 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (2002/403/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il 10 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/875/PESC relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan(1), che si applica fino al 10 giugno 2002. (2) Il 13 maggio 2002 il Consiglio ha convenuto, in particolare, sul principio della proroga della funzione del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan. (3) Il sig. Klaus Klaiber ha chiesto di porre fine alla sua missione il 30 giugno 2002. (4) Secondo le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative dei rappresentanti speciali dell'Unione europea adottate dal Consiglio il 30 marzo 2000, le missioni degli Stati membri e della Commissione possono fornire a richiesta, attingendo alle loro risorse, un sostegno appropriato e ragionevole alla missione dei rappresentanti speciali, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 L'azione comune 2001/875/PESC è prorogata fino al 30 giugno 2002. Articolo 2 La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione. Articolo 3 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Arias Cañete (1) GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 1.