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Document 32002D0957

2002/957/CE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2002, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

OJ L 333, 10.12.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 468 - 469
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 468 - 469
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 468 - 469
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 468 - 469
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 468 - 469
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 468 - 469
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 468 - 469
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 468 - 469
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 468 - 469
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 225 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 225 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 35 -

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/957/oj

Related international agreement

32002D0957

2002/957/CE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2002, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 10/12/2002 pag. 0013 - 0014


Decisione del Consiglio

del 28 novembre 2002

sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

(2002/957/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione(1),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale è stato approvato con decisione 97/132/CE del Consiglio(2).

(2) A causa di una differenza tra i sistemi di certificazione delle parti, esse non si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure per la ratifica dell'accordo, come disposto all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo stesso.

(3) L'accordo non è dunque entrato in vigore e, fino a quando non lo farà, sarà applicato in via provvisoria secondo quanto convenuto nell'accordo in forma di scambio di lettere allegato alla decisione 97/131/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(3).

(4) Talune modifiche degli allegati all'accordo concernenti la certificazione e il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di certificazione per determinati prodotti sono necessarie prima che le due parti possano completare le proprie rispettive procedure e notificarsi reciprocamente il completamento delle stesse, consentendo in tal modo l'entrata in vigore dell'accordo.

(5) Le due parti hanno confermato il loro accordo di principio sulla forma di uno scambio di lettere e sulla determinazione delle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale.

(6) È dunque opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche degli allegati dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. Fischer Boel

(1) Proposta del 16 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

(2) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione 1999/837/CE (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1).

(3) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 1.

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