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Document 32002D0499

2002/499/CE: Decisione della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2002) 2251]

OJ L 168, 27.6.2002, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 141
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 145 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 145 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 133 - 137

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/499/oj

32002D0499

2002/499/CE: Decisione della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2002) 2251]

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 27/06/2002 pag. 0053 - 0057


Decisione della Commissione

del 26 giugno 2002

che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2002) 2251]

(2002/499/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista l'istanza presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, non è consentito, in linea di massima, introdurre nella Comunità vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi. La direttiva 2000/29/CE consente tuttavia di derogare a tale disposizione, a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di introduzione di organismi nocivi.

(2) A seguito di una missione svolta dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione e a scambi d'informazioni avuti con la Repubblica di Corea, la Commissione ha deciso che, in base alle informazioni disponibili, l'importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, non comporta rischi di diffusione di organismi nocivi, purché siano rispettate determinate condizioni.

(3) Occorre pertanto autorizzare una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per un periodo limitato, fatte salve disposizioni specifiche.

(4) L'autorizzazione ai sensi della presente decisione va revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato III della medesima direttiva, per i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea.

Perché si possa far ricorso a tali deroghe, i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, devono soddisfare le condizioni fissate nell'allegato della presente decisione, oltre ai requisiti previsti nell'allegato I, nell'allegato II e nella parte A, sezione I, punto 43, dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1o agosto 2005, informazioni sui quantitativi importati anteriormente a tale data in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami e sui test effettuati su tali vegetali nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell'allegato.

Anche gli Stati membri diversi da quello importatore nei quali i vegetali sono introdotti forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1o agosto 2005, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali introdotti anteriormente a tale data nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di spedizioni introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione che sono state constatate non conformi alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 4

Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all'articolo 1 ai vegetali di Pinus e Chamaecyparis importati nella Comunità nel periodo dal 1o giugno 2004 al 31 dicembre 2005 e ai vegetali di Juniperus importati nella Comunità nel periodo dal 1o novembre 2004 al 31 marzo 2005.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2002.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

ALLEGATO

Disposizioni specifiche applicabili ai vegetali originari della Repubblica di Corea che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 1 della presente decisione

1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach, del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diverso da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli.

2. Il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti dallo Stato membro importatore, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena.

3. Prima dell'esportazione verso la Comunità europea, i vegetali devono essere coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. L'elenco annuale dei vivai riconosciuti deve essere messo a disposizione della Commissione entro il 1o marzo 2004. Tali elenchi debbono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri. In detti elenchi deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione verso la Comunità, alle condizioni previste dalla presente decisione.

4. Per quanto concerne lo Juniperus, i vegetali dei generi Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L., prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per accertare la presenza di eventuali organismi nocivi. Per quanto concerne il Chamaecyparis e il Pinus, i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per accertare la presenza di eventuali organismi nocivi.

Gli organismi nocivi considerati sono:

a) per i vegetali di Juniperus:

- Aschistonyx eppoi Inouye,

- Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada,

- Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

- Popillia japonica Newman,

- qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità;

b) per i vegetali di Chamaecyparis:

- Popillia japonica Newman,

- qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità;

c) per i vegetali di Pinus:

- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.,

- Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

- Coleosporium phellodendri Komr,

- Coleosporium asterum (Dietel) Sydow,

- Coleosporium eupatorii Arthur,

- Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai,

- Dendrolimus spectabilis Butler,

- Monochamus spp. (specie non europee),

- Popillia japonica Newman,

- Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

- qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità.

Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere eliminati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato.

5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente al punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione della Commissione, ove questa ne faccia richiesta. L'accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. La Commissione ne deve essere informata immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l'anno successivo.

6. I vegetali destinati ad essere spediti nella Comunità debbono, almeno nel periodo indicato al punto 3:

a) essere stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedizione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento, impenetrabile da parte dei nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;

b) essere risultati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati al punto 4 e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui al punto 5;

c) se appartengono al genere Pinus L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano;

d) devono recare ciascuno un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.

7. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

8. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appresso denominato "il materiale") sono scortati da un certificato fitosanitario rilasciato in Corea conformemente all'articolo 7 della direttiva 2000/29/CE, in base agli esami di cui all'articolo 6 della medesima per quanto riguarda le condizioni ivi stabilite, in particolare l'assenza degli organismi nocivi considerati, nonché per quanto riguarda i requisiti di cui ai punti da 1 a 7.

Sul certificato devono figurare:

a) il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti;

b) i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno d'invasatura;

c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d) nella voce "Dichiarazione supplementare" la frase " La presente partita è conforme ai requisiti della decisione 2002/499/CE".

9. Prima di introdurre materiale in uno Stato membro, l'importatore notifica la spedizione con sufficiente anticipo alle autorità responsabili dello Stato membro interessato previste nella direttiva 2000/29/CE, indicando:

a) il tipo di materiale;

b) il quantitativo;

c) la data dichiarata d'importazione;

d) il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale saranno tenuti i vegetali durante il periodo di quarantena ufficiale di cui al punto 10.

Gli importatori devono essere ufficialmente informati, prima dell'introduzione del materiale, delle condizioni specificate ai punti da 1 a 12.

10. Prima che venga immesso in commercio il materiale deve essere sottoposto, dopo l'ingresso nella Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa nel caso dei vegetali di Pinus e di Chamaecyparis e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1o aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di Juniperus e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al punto 6, lettera d).

11. La quarantena ufficiale di cui al punto 10 deve:

a) essere effettuata sotto il controllo degli organismi ufficiali competenti dello Stato membro interessato; le varie operazioni devono essere eseguite da personale ufficialmente riconosciuto e formato, assistito eventualmente dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE, secondo la procedura ivi stabilita;

b) essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

c) comprendere, per ogni elemento del materiale:

i) esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

ii) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi.

12. Le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui al punto 10 non è stato trovato esente dagli organismi nocivi considerati, debbono essere immediatamente distrutte sotto controllo ufficiale.

13. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena di cui al punto 10. In tale caso il vivaio coreano in questione perde lo status di cui al punto 3. La Commissione ne informa senza indugio le autorità della Corea.

14. Il materiale che è stato sottoposto nello Stato membro d'importazione alla quarantena di cui al punto 10, trovato esente durante il periodo di quarantena dagli organismi nocivi considerati e conservato in condizioni appropriate, può essere trasferito all'interno della Comunità soltanto qualora sia stato rilasciato un passaporto delle piante di cui all'articolo 10 della direttiva 2000/29/CE, conformemente alla pertinenti disposizioni della direttiva suddetta e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull'imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale.

Il passaporto delle piante di cui al primo comma deve indicare il nome del paese d'origine.

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