EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0158

2002/158/CE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2001, concernente l'attivazione dello strumento di flessibilità (Punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio)

OJ L 53, 23.2.2002, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 10 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 10 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 10 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 10 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 10 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 10 - 11
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 10 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 10 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 10 - 11

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/158(1)/oj

32002D0158

2002/158/CE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2001, concernente l'attivazione dello strumento di flessibilità (Punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio)

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0028 - 0029


Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

del 13 dicembre 2001

concernente l'attivazione dello strumento di flessibilità

(Punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio)

(2002/158/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(1), e in particolare il punto 24,

vista la proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco [COM(2001) 384 - 2001/0163(CNS)](2),

viste le conclusioni della riunione di concertazione tra il Consiglio e la delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione, che si è tenuta il 21 e 22 novembre 2001 in occasione della seconda lettura da parte del Consiglio del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002,

considerando quanto segue:

(1) In seguito al mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, il Consiglio europeo di Nizza ha chiesto alla Commissione di presentare proposte per una ristrutturazione della flotta comunitaria che operava nelle acque marocchine.

(2) L'azione specifica per la riconversione delle flotte spagnole e portoghesi proposta dalla Commissione il 18 luglio 2001, per un importo di 197 milioni di EUR, prevede interventi simili a quelli finanziati dallo strumento finanziario per la pesca (SFOP) di cui rispettano le modalità d'intervento, ma proponendo adattamenti specifici per le flotte interessate.

(3) Quest'azione rientra nella rubrica 2 "Azioni strutturali", sottorubrica "Fondi strutturali" delle prospettive finanziarie, come complemento delle compensazioni assegnate in questo stesso quadro dal gennaio 2000.

(4) Le misure a favore delle regioni frontaliere, confinanti con i paesi candidati sono previste per 30 milioni di EUR nel 2002 alla rubrica 2 a titolo del programma di iniziativa comunitaria Interreg.

(5) Conformemente al punto 12, secondo comma dell'accordo interistituzionale, le dotazioni previste per tutte le azioni coperte dalla rubrica 2 delle prospettive finanziarie non lasciano margini disponibili.

(6) Le condizioni per il ricorso allo strumento di flessibilità, quali enunciate al punto 24 dell'accordo interistituzionale, sono pertanto soddisfatte,

DECIDONO:

Articolo 1

A titolo del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, viene fatto ricorso allo strumento di flessibilità per l'importo di 200 milioni di EUR, in stanziamenti d'impegno.

Articolo 2

Di quest'importo, 170 milioni di EUR sono destinati al finanziamento dell'azione specifica mirante a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco, inclusa nella rubrica "Azioni strutturali" delle prospettive finanziarie, a titolo della nuova linea B2-2 0 0 N del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002.

I rimanenti 30 milioni di EUR saranno utilizzati per il finanziamento di misure destinate a migliorare la competitività delle regioni frontaliere, confinanti con gli Stati candidati, e iscritti al capitolo B2-1 4 "Iniziative comunitarie" nel quadro del programma Interreg.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee contemporaneamente al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002(3).

Fatto a Strasburgo, addì 13 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Vande Lanotte

(1) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(2) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 266.

(3) GU L 29 del 31.1.2002.

Top