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Document 32002D0025

    2002/25/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica della Croazia [notificata con il numero C(2002) 14/2] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 11 del 15.1.2002, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/25(1)/oj

    32002D0025

    2002/25/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica della Croazia [notificata con il numero C(2002) 14/2] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0025 - 0030


    Decisione della Commissione

    dell'11 gennaio 2002

    che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica della Croazia

    [notificata con il numero C(2002) 14/2]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/25/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Repubblica della Croazia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

    (2) Le disposizioni della legislazione croata in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

    (3) In particolare, il "Veterinary Directorate (VD)" del "Ministry of Agriculture and Forestry" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.

    (4) È opportuno stabilire norme dettagliate relative alla certificazione sanitaria che, ai sensi della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le partite di prodotti della pesca importati dalla Croazia nella Comunità. In particolare, tali norme devono comprendere la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo dev'essere redatto e le qualifiche del firmatario.

    (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve indicare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

    (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio(3), allegato II, punti 1-7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del VD alla Commissione. Il VD è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni a tale scopo previste dalla direttiva 91/493/CEE.

    (7) Il VD ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

    (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il "Veterinary Directorate (VD)" del "Ministry of Agriculture and Forestry" è l'autorità competente in Croazia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Croazia devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

    2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

    3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "CROAZIA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

    Articolo 3

    1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

    2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

    ALLEGATO A

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    ALLEGATO B

    ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Legenda:

    PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)

    ZV: Nave congelatrice (Freezer Vessel)

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