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Document 32002D0007

2002/7/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2001, che modifica la decisione 98/371/CE con riguardo al certificato sanitario per talune importazioni di carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4666]

OJ L 3, 5.1.2002, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/1002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/7(1)/oj

32002D0007

2002/7/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2001, che modifica la decisione 98/371/CE con riguardo al certificato sanitario per talune importazioni di carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4666]

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 05/01/2002 pag. 0050 - 0052


Decisione della Commissione

del 28 dicembre 2001

che modifica la decisione 98/371/CE con riguardo al certificato sanitario per talune importazioni di carni fresche

[notificata con il numero C(2001) 4666]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/7/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei sono stabilite dalla decisione 98/371/CE della Commissione(3), relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, modificata da ultimo dalla decisione 2001/774/CE(4).

(2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, le carni destinate all'esportazione verso la Comunità devono provenire da animali che abbiano soggiornato per un periodo di tre mesi prima della macellazione in uno dei paesi o territori riconosciuti ai fini delle importazioni nella Comunità.

(3) Nel caso degli equini, è opportuno considerare che tale requisito è soddisfatto se gli animali hanno soggiornato per almeno tre mesi nel paese di macellazione o in un altro paese riconosciuto agli stessi fini, purché venga fornita un'adeguata certificazione.

(4) Il pertinente modello di certificato, annesso alla decisione 98/371/CE, deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 98/371/CE è modificato come disposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(3) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

(4) GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 48.

ALLEGATO

All'allegato III della decisione 98/371/CE, il modello D del certificato sanitario è sostituito dal seguente:

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