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Document 32001R2506

Regolamento (CE) n. 2506/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

OJ L 339, 21.12.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2506/oj

32001R2506

Regolamento (CE) n. 2506/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 21/12/2001 pag. 0008 - 0009


Regolamento (CE) n. 2506/2001 della Commissione

del 20 dicembre 2001

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2002 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

(2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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