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Document 32001R2017
Commission Regulation (EC) No 2017/2001 of 15 October 2001 concerning the issue of A licences for the import of garlic
Regolamento (CE) n. 2017/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio
Regolamento (CE) n. 2017/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio
OJ L 273, 16.10.2001, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 2017/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio
Gazzetta ufficiale n. L 273 del 16/10/2001 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 2017/2001 della Commissione del 15 ottobre 2001 relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1865/2001(2), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive. (2) I quantitativi richiesti l'8 e il 9 ottobre 2001 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari dell'Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari dell'Argentina l'8 e il 9 ottobre 2001 e comunicati alla Commissione il 10 ottobre 2001 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, - per il 65,527 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali, - per il 2,915 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori. Articolo 2 Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari dell'Argentina relative al trimestre dal 1o dicembre 2001 al 28 febbraio 2002 e presentate dopo il 9 ottobre 2001 sono respinte. A partire dal 14 gennaio 2002 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1o marzo 2002 al 31 maggio 2002. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35. (2) GU L 254 del 22.9.2001, pag. 3.