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Document 32001R1965

Regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

OJ L 268, 9.10.2001, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 242 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 202 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 202 - 202

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; abrogato da 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1965/oj

32001R1965

Regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 09/10/2001 pag. 0023 - 0023


Regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione

dell'8 ottobre 2001

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che i comandanti dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto uguale o superiore a 10 metri siano tenuti a compilare un giornale di bordo. Occorre pertanto precisare negli allegati IV e V del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2737/1999(4), quali sono i pescherecci soggetti a tale obbligo.

(2) L'allegato VIIIa del regolamento (CEE) n. 2807/83 elenca le stazioni radio mediante le quali i pescherecci comunitari trasmettono determinati messaggi. Le stazioni radio tedesche e francesi che figurano in tale allegato hanno cessato definitivamente la loro attività e devono essere quindi eliminate dall'allegato in questione.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2807/83.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2807/83 è modificato nel modo seguente:

1) Negli allegati VI e V, il testo del punto 2.1.1 è sostituito dal testo seguente: "2.1.1. Pescherecci soggetti all'obbligo di tenere un giornale di bordo

Sono tenuti a compilare il giornale di bordo tutti i comandanti di pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto uguale o superiore a 10 metri.

Sono altresì tenuti a compilare il giornale di bordo i comandanti di pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, qualora lo richieda lo Stato membro di cui il peschereccio batte la bandiera o in cui è registrato."

2) Nell'allegato VIIIa, sono soppresse le righe seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

(4) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 54.

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