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Document 32001R1364

Regolamento (CE) n. 1364/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1310/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

OJ L 182, 5.7.2001, p. 53–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1364/oj

32001R1364

Regolamento (CE) n. 1364/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1310/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 05/07/2001 pag. 0053 - 0053


Regolamento (CE) n. 1364/2001 della Commissione

del 4 luglio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1310/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1464/1995 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero(2), i titoli di esportazione per i prodotti ivi contemplati sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.

(2) Il regolamento (CE) n. 1310/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali(3), ha fissato le restituzioni all'esportazione applicabili per tali prodotti a decorrere dal 1o luglio 2001, limitando la validità dei titoli di esportazione al 30 settembre 2001 per non creare un trattamento differenziato tra gli operatori che utilizzano i titoli fino al 30 settembre 2001 e quelli che li utilizzano a partire da tale data.

(3) Per consentire agli operatori di stipulare contratti dopo il 30 settembre 2001 con un titolo di esportazione rilasciato nel luglio 2001, occorre stabilire l'importo della restituzione all'esportazione per i titoli rilasciati nel luglio 2001 allorché vengono utilizzati dopo il 30 settembre 2001. È opportuno a tale scopo abrogare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1310/2001, che concerne la limitazione della validità dei titoli di esportazione.

(4) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1o luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

(5) Per non creare disparità di trattamento tra i titoli di esportazione rilasciati prima e dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, occorre applicare il presente regolamento ai titoli rilasciati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1310/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1310/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, è aggiunto il secondo comma seguente: "Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco."

2) L'articolo 2 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001. Esso si applica ai titoli di esportazione rilasciati a partire dal 1 o luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

(3) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 23.

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