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Document 32001R1260

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

OJ L 178, 30.6.2001, p. 1–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 17 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 17 - 61
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Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 17 - 61

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrogato da 32006R0318

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1260/oj

32001R1260

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 30/06/2001 pag. 0001 - 0045


Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio

del 19 giugno 2001

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Il funzionamento della politica agricola comune presuppone un'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore dello zucchero che disciplini, in particolare, lo zucchero e i suoi prodotti di sostituzione allo stato liquido, ossia l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina.

(2) Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, in particolare garantire ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero della Comunità il mantenimento del posto di lavoro e del tenore di vita, occorre prevedere misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso il dispositivo degli acquisti da parte degli organismi di intervento. A tal fine occorre stabilire, per le zone non deficitarie, un prezzo di intervento per lo zucchero bianco e un prezzo di intervento per lo zucchero greggio, mentre per le zone deficitarie occorre fissare ogni anno un prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco ed eventualmente dello zucchero greggio. Il livello del prezzo di intervento deve essere fissato in modo da garantire un'equa remunerazione dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero, nel rispetto degli interessi dei consumatori. Delle garanzie di prezzo di cui gode lo zucchero beneficiano di fatto anche gli sciroppi di saccarosio, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, i cui prezzi dipendono dai prezzi dello zucchero. Tenendo conto delle prospettive finanziarie e delle regole di disciplina di bilancio adottate dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo del 1999, occorre fissare i prezzi di sostegno nel settore dello zucchero per l'intero periodo di applicazione del nuovo regime.

(3) Il prezzo di intervento deve essere fissato per una qualità tipo di zucchero bianco e di zucchero greggio e occorre definire tale qualità tipo. Si ritiene opportuno che la qualità tipo corrisponda a qualità medie rappresentative di zuccheri prodotti nella Comunità, nonché definire le qualità tipo mediante criteri in uso nel commercio. È altresì opportuno permettere la revisione delle qualità tipo per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi.

(4) La situazione geografica eccezionale dei dipartimenti francesi d'oltremare richiede misure appropriate per lo zucchero prodotto in tali dipartimenti.

(5) Per non compromettere le garanzie di prezzo suindicate, se lo zucchero non è esportato tal quale o sotto forma di prodotti trasformati oppure se non è destinato all'alimentazione degli animali, gli organismi d'intervento possono procedere a vendite di zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento. Tale regola non consente di mettere eventualmente a disposizione di enti di beneficenza determinati quantitativi di zucchero destinato al consumo umano nella Comunità. Tale possibilità dovrebbe invece essere consentita nell'ambito di specifiche operazioni di aiuti di emergenza che permettono di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di eseguire nel contempo un'azione umanitaria. L'efficacia di simili operazioni risiede nella rapidità della loro realizzazione. Di conseguenza, è opportuno prevedere in tal caso l'applicazione della procedura più idonea.

(6) Lo zucchero costituisce segnatamente, come i prodotti amilacei, un prodotto di base che può essere utilizzato dall'industria chimica per la fabbricazione di prodotti simili. È opportuno garantire uno sviluppo armonioso dell'utilizzazione di questi prodotti di base. È opportuno istituire un regime di restituzioni alla produzione che consenta di ampliare gli sbocchi dello zucchero oltre i quantitativi tradizionali. A tal fine i prodotti in questione devono poter essere messi a disposizione dell'industria chimica a un livello di prezzo ridotto.

(7) È necessario che la presente normativa offra garanzie eque sia ai fabbricanti che ai produttori del prodotto di base. Appare pertanto opportuno stabilire per le barbabietole, oltre al prezzo di base che è fissato tenendo conto del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, delle entrate derivanti alle imprese dalla vendita di melasso, valutabili a 7,61 EUR/100 chilogrammi, importo che si desume dal prezzo del melasso, che è valutato a 8,21 EUR/100 chilogrammi, e tenendo conto altresì dei costi relativi alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole della qualità tipo, prezzi minimi della barbabietola A che sarà trasformata in zucchero A e della barbabietola B che sarà trasformata in zucchero B. Tali prezzi minimi devono essere rispettati dai fabbricanti di zucchero al momento dell'acquisto del prodotto.

(8) È inoltre opportuno prevedere, al fine di garantire, in termini di diritti e doveri un giusto equilibrio tra fabbricanti e produttori agricoli, gli strumenti a tal fine necessari e segnatamente l'istituzione di disposizioni quadro comunitarie che disciplinino le relazioni contrattuali tra acquirenti e venditori di barbabietole nonché disposizioni adeguate per raggiungere tale scopo riguardo alla canna da zucchero. Le disposizioni concernenti la durata normale delle consegne e il relativo scaglionamento, i centri di raccolta, le spese di trasporto, i luoghi di ricevimento, la fase in cui avviene il prelevamento dei campioni, la restituzione delle polpe o il versamento di una compensazione equivalente, nonché i termini di pagamento degli acconti, incidono sul prezzo effettivo delle barbabietole percepito dal venditore. La diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche comporta gravi difficoltà per l'unificazione di tutte le condizioni d'acquisto delle barbabietole nella Comunità. Esistono attualmente accordi interprofessionali stipulati tra un fabbricante o un'organizzazione di fabbricanti, da un lato, ed un'organizzazione di bieticoltori, dall'altro. Conviene limitare le disposizioni quadro alla definizione delle garanzie minime necessarie sia ai bieticoltori che agli industriali per il buon funzionamento dell'economia zuccheriera e riservare agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni di cui all'allegato III.

(9) I motivi che finora hanno indotto la Comunità ad applicare un regime di quote di produzione per i settori dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina rimangono tuttora validi. Tale regime ha tuttavia subito modifiche per tener conto dell'andamento recente della produzione e per dotare la Comunità degli strumenti necessari a garantire in modo giusto, ma efficace, che l'onere connesso allo smaltimento delle eccedenze derivanti dal rapporto tra produzione e consumo all'interno della Comunità sia completamente a carico dei produttori stessi, in modo da rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso "accordi GATT", approvati con la decisione 94/800/CE(4).

(10) L'accordo sull'agricoltura, (in appresso "l'accordo"), concluso nell'ambito degli accordi GATT, prevede in particolare la riduzione graduale del livello del sostegno concesso dalla Comunità all'esportazione dei prodotti agricoli e in particolare dello zucchero soggetto al regime delle quote di produzione. L'accordo prevede la riduzione, per un periodo transitorio, del sostegno all'esportazione in termini sia di volumi, sia di finanziamenti. Per procedere all'adeguamento delle garanzie, è opportuno innanzi tutto ripartire tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina la differenza constatata per una data campagna di commercializzazione tra il volume esportabile della Comunità e quello previsto dall'accordo, in base alla percentuale rappresentata dalle quote di ciascun prodotto nel totale delle quote fissate per tutti e tre i prodotti per la Comunità. Tale regime deve tuttavia essere limitato nel tempo ed essere considerato transitorio. Tenute presenti in particolare le prospettive finanziarie e le regole di disciplina di bilancio adottate dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo 1999 nonché la necessità di tener conto dell'avanzamento dei negoziati nel quadro della OCM, occorre mantenere il regime delle quote per le campagne 2001/2002-2005/2006.

(11) L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nell'ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall'altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa. Nel settore dello zucchero le quote di produzione sono attribuite per impresa, secondo il principio della produzione effettiva nel corso di un determinato periodo di riferimento.

(12) Nella misura in cui gli impegni di riduzione del sostegno all'esportazione sono stati assunti nel corso del periodo transitorio, è opportuno fissare le quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti e le quote di sciroppo di inulina, prevedendo la possibilità di adeguare, se del caso, le relative garanzie in modo da permettere di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo tenendo conto degli aspetti fondamentali della situazione del settore nella Comunità. È opportuno mantenere il sistema di autofinanziamento del settore attraverso i contributi alla produzione e il regime delle quote di produzione.

(13) In questo modo continuerà ad essere osservato il principio della responsabilità finanziaria attraverso i contributi dei produttori, che consistono nella riscossione di un contributo alla produzione di base che si applica a tutta la produzione di zucchero A e B, ma si limita al 2 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B, che riguarda la produzione di zucchero B entro il limite massimo del 37,5 % di quest'ultimo prezzo. I produttori di isoglucosio e di sciroppo d'inulina partecipano a determinate condizioni al versamento di tali contributi. I limiti suindicati non consentono, nelle suddette condizioni, di raggiungere l'obiettivo dell'autofinanziamento del settore campagna per campagna. Occorre quindi prevedere la riscossione di un contributo complementare.

(14) Per garantire la parità di trattamento, il contributo complementare deve essere fissato per le singole imprese, in funzione della loro partecipazione al gettito dei contributi alla produzione versati per la campagna di commercializzazione di cui trattasi. A tal fine, si deve determinare un coefficiente valido per tutta la Comunità, che rappresenti per tale campagna il rapporto tra la perdita globale constatata e il gettito totale dei contributi alla produzione. Si devono inoltre prevedere le condizioni per la partecipazione dei venditori di barbabietole e di canna da zucchero al riassorbimento della perdita non coperta della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

(15) Le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore dello zucchero possono portare, per una determinata campagna, ad un volume di esportazione superiore a quello fissato dall'accordo, tenuto conto dei consumi, della produzione, delle importazioni, delle scorte, dei riporti, nonché della perdita media stimata da imputare al regime di autofinanziamento. È quindi necessario prevedere l'adeguamento delle garanzie risultanti dalle quote ad ogni campagna di commercializzazione, per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità.

(16) La ripartizione tra zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina deve essere seguita da una ripartizione per Stato membro per tenere conto delle garanzie risultanti dalle quote assegnate alle imprese produttrici stabilite in ciascuno Stato membro, in modo da evitare che l'adeguamento delle garanzie alteri l'equilibrio esistente tra quote e partecipazione agli oneri. A tal fine occorre determinare, per Stato membro, un coefficiente di riduzione per la garanzia A e la garanzia B sulla base degli oneri massimi ad esse corrispondenti. Spetta infine a ciascuno Stato membro procedere alla ripartizione tra le imprese, tenendo conto delle garanzie che le quote rappresentano per ciascuna impresa.

(17) La fusione o la cessione di un'impresa, o la cessione di uno dei suoi stabilimenti o la cessazione di attività di un'impresa o di uno dei suoi stabilimenti incidono sulle quote A e sulle quote B. Si devono stabilire le condizioni di modifica da parte degli Stati membri delle quote delle imprese in questione evitando che le modifiche delle quote delle imprese produttrici di zucchero danneggino gli interessi dei produttori di barbabietole o di canne interessati.

(18) Data la necessità di consentire un certo adattamento strutturale dell'industria di trasformazione e della coltura della barbabietola e della canna nel corso del periodo di applicazione delle quote, è necessario prevedere un margine di manovra che consenta agli Stati membri di modificare le quote delle imprese entro il limite del 10 %. Data la situazione particolare del settore in Spagna, in Italia e nei dipartimenti francesi d'oltremare, è opportuno non applicare detto limite a tali regioni qualora siano attuati programmi di ristrutturazione.

(19) Poiché l'attribuzione di quote di produzione alle imprese costituisce un mezzo per garantire loro di percepire i prezzi comunitari e di smerciare la produzione, i trasferimenti di quote all'interno delle regioni di produzione devono essere effettuati prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare quelli dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero.

(20) Per permettere l'ampliamento degli sbocchi dello zucchero e dell'isoglucosio sul mercato interno della Comunità, è opportuno, d'altra parte, prevedere la possibilità di mettere fuori produzione, ai sensi del regime delle quote e a talune condizioni da determinare, lo zucchero o l'isoglucosio destinati alla fabbricazione di prodotti non alimentari nella Comunità.

(21) La realizzazione di un mercato comunitario dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo d'inulina implica l'instaurazione di un regime comune degli scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, che comporta dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità per i prodotti del settore. Di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di dazi all'importazione dai paesi terzi e il pagamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità nel settore dello zucchero se i prezzi del mercato mondiale sono inferiori a quelli della Comunità e, per quanto riguarda il settore dell'isoglucosio e quello dello sciroppo d'inulina, di assicurare una certa protezione dell'industria di trasformazione comunitaria di tali prodotti.

(22) A complemento di questo regime di scambi è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di farvi ricorso.

(23) In una situazione di penuria sul mercato mondiale che conduca a prezzi del mercato mondiale superiori ai prezzi della Comunità, o in caso di difficoltà di approvvigionamento normale dell'insieme o di una delle zone della Comunità, occorre prevedere disposizioni appropriate, onde evitare tempestivamente che eccedenze regionali siano dirette all'esportazione nei paesi terzi e che un aumento anormale dei prezzi nella Comunità non permetta più di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei consumatori a prezzi ragionevoli.

(24) Le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi con i paesi terzi, per poterne valutare l'andamento e applicare eventualmente le misure necessarie previste nel presente regolamento. A tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

(25) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei dazi doganali può, in circostanze eccezionali, rivelarsi inoperante. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere in conformità con gli obblighi derivanti dagli accordi GATT. Inoltre, onde evitare problemi di approvvigionamento del mercato comunitario, è opportuno consentire la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali per taluni prodotti del settore dello zucchero.

(26) La Comunità ha compiuto un esame generale dell'industria della raffinazione dello zucchero nella Comunità. Da tale esame risulta, per quanto riguarda in particolare l'obiettivo di conseguire un approvvigionamento più regolare ed armonioso dell'insieme delle raffinerie comunitarie, la necessità di determinare chiaramente il fabbisogno tradizionale massimo presunto dell'industria di raffinazione, che trasforma zucchero greggio in zucchero bianco, di ciascuno degli Stati membri interessati, e cioè la Finlandia, la Francia, il Portogallo e il Regno Unito, in base a dati di riferimento obiettivi e tenendo conto dei quantitativi di zucchero destinati al consumo diretto nella campagna di commercializzazione 1994/95. Per conseguire tale obiettivo occorre prevedere un regime preferenziale speciale di accesso al mercato comunitario che dia la possibilità all'industria della raffinazione di importare a condizioni speciali taluni quantitativi di zuccheri greggi di canna originari degli Stati ACP parti del protocollo n. 3 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CEE e dell'India e di altri Stati a norma di accordi con tali Stati. Tali quantitativi sono determinati, entro i limiti del fabbisogno tradizionale massimo presunto di cui sopra, sulla base di bilanci di approvvigionamento previsionali, dopo utilizzazione per la raffinazione delle disponibilità in zucchero greggio di canna e di barbabietola di origine comunitaria nonché degli zuccheri greggi preferenziali e degli zuccheri greggi originari dei paesi che beneficiano di contingenti tariffari a seguito di concessioni commerciali accordate dalla Comunità. Per tener conto degli impegni assunti in materia di riduzione del sostegno all'esportazione occorre ridurre le quantità importate per il fabbisogno tradizionale dell'industria della raffinazione.

(27) A norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo e dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna, la gestione di tali regimi di importazioni preferenziali deve essere assicurata nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

(28) È necessario dotarsi degli strumenti atti ad assicurare che lo zucchero greggio di canna importato a norma dei succitati regimi preferenziali sia raffinato alle più eque condizioni di concorrenza.

(29) La raffinazione costituisce un'attività importante per gli operatori del settore, sia a livello mondiale, sia per la Comunità e in particolare per le raffinerie che trasformano zucchero greggio in zucchero bianco. Dal punto di vista tecnico, con la raffinazione dello zucchero di canna si ottengono prodotti di elevata qualità, in grado di soddisfare il fabbisogno del mercato. Inoltre, le raffinerie sono insediate direttamente nelle zone di grande consumo. L'industria di raffinazione portuale costituisce quindi per la Comunità un complemento prezioso dell'industria di trasformazione della barbabietola, in particolare in regioni come la Finlandia, il Portogallo continentale, il Regno Unito e la Francia meridionale e occidentale.

(30) Dall'esame dell'approvvigionamento di tutte le raffinerie portuali della Comunità appare opportuno prevedere la possibilità di un accesso prioritario particolare all'importazione degli zuccheri greggi di canna originari dei paesi ACP parti del protocollo n. 3 e dell'India, nel quadro di accordi speciali conclusi tra la Comunità e i paesi di cui al protocollo n. 3 e/o altri paesi e sulla base di un bilancio comunitario, previa utilizzazione per la raffinazione dello zucchero greggio di canna e di barbabietola disponibile nella Comunità, degli zuccheri greggi preferenziali e degli zuccheri greggi originari dei paesi che beneficiano di contingenti tariffari a seguito di concessioni commerciali accordate dalla Comunità.

(31) Fino alla campagna di commercializzazione 2000/2001 è stato concesso un aiuto comunitario di adattamento all'industria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale, nonché alla raffinazione dello zucchero greggio di canna e di barbabietola raccolte nella Comunità. Alla luce dell'esperienza acquisita è giustificato mantenere tale aiuto e permetterne l'adeguamento per tener conto dell'andamento dalla situazione economica nel settore dello zucchero, con particolare riguardo ai margini di fabbricazione e di raffinazione.

(32) A tal fine possono risultare necessarie alcune misure transitorie e tale necessità può manifestarsi al momento del passaggio da una campagna di commercializzazione alla successiva o nel corso di una stessa campagna. Occorre pertanto prevedere la possibilità di adottare misure adeguate.

(33) Per facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione per lo zucchero.

(34) La produzione di barbabietole nell'Italia meridionale, considerata la sua specificità e le dimensioni delle aziende agricole, incontra notevoli difficoltà. La coltura della barbabietola è ivi indispensabile per permettere la rigenerazione dei terreni particolarmente argillosi ed evitare così il ritorno alla monocoltura. Occorre pertanto autorizzare l'Italia a concedere alle regioni meridionali un aiuto nazionale per le prossime cinque campagne di commercializzazione di importo pari e alle stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione 2000/2001. La produzione della canna da zucchero in Spagna incontra difficoltà specifiche per mantenersi rispetto ad altre colture. Per consentire il mantenimento di questa produzione limitata occorre autorizzare la Spagna a concedere un aiuto nazionale alla produzione della canna da zucchero per le prossime cinque campagne di commercializzazione di importo pari e alle stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione 2000/2001. La produzione di barbabietole in Portogallo, considerata l'industrializzazione recente del paese, incontra difficoltà persistenti. Occorre pertanto incoraggiare i produttori di barbabietole da zucchero ad accrescere la loro produzione. È quindi opportuno autorizzare il Portogallo a concedere un aiuto nazionale alla produzione di barbabietole per le cinque prossime campagne di commercializzazione di importo pari e alle stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione 2000/2001. Le condizioni climatiche rendono particolarmente difficoltosa la coltivazione della barbabietola in Finlandia, il che comporta una produzione molto variabile. Occorre pertanto autorizzare la Finlandia a concedere un rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio dello zucchero C riportato e stabilire le modalità del rimborso stesso.

(35) In una prospettiva di protezione ambientale è opportuno disporre che gli Stati membri definiscano e adottino le idonee misure ambientali che ritengono appropriate per quanto riguarda l'uso dei terreni agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1. In futuro gli Stati membri potranno porre in essere misure intese ad agevolare la coltivazione secondo criteri ambientali oggettivi, da un lato, e, dall'altro, rammentare ai produttori la necessità di conformarsi alla normativa in vigore. Gli Stati membri saranno tenuti a redigere una relazione sull'incidenza delle misure nazionali attuate in materia ambientale sul settore della produzione agricola nel settore dello zucchero.

(36) Le spese sostenute dagli Stati membri per assolvere gli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento incombono alla Comunità, a norma, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(5).

(37) Si devono adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(38) Il regime di sostegno istituito dal presente regolamento sostituisce il regime previsto dal regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(7), il quale deve essere abrogato insieme ai regolamenti (CEE) n. 206/68(8), (CEE) n. 431/68(9), (CEE) n. 447/68(10), (CEE) n. 2049/69(11), (CEE) n. 793/72(12), (CEE) n. 741/75(13), (CEE) n. 1358/77(14), (CEE) n. 1789/81(15), (CEE) n. 193/82(16), (CEE) n. 1010/86(17) e (CEE) n. 2225/86(18) recanti le norme generali relative alla sua attuazione.

(39) Il regolamento (CE) n. 2038/1999 prevedeva un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio. Tale sistema non è più previsto dal presente regolamento, il che rende necessaria l'adozione di misure transitorie volte ad agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime. A tal fine, per quanto riguarda il saldo della gestione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio, è necessario disporre, da un lato, che tale saldo sia addebitato, se negativo, oppure accreditato, se positivo, al regime di finanziamento dello smaltimento delle eccedenze della produzione comunitaria dei prodotti del settore dello zucchero e, d'altro lato, per quanto riguarda il pagamento del contributo di magazzinaggio per lo zucchero in giacenza alla data di acquisto di efficacia del presente regolamento, considerare come data di smercio l'ultimo giorno della campagna 2000/2001.

(40) Occorre prevedere la possibilità di adottare norme transitorie per agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 2038/1999 al nuovo regime istituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione e definizioni

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore zucchero istituita dal presente regolamento disciplina i seguenti prodotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) zuccheri bianchi: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

b) zuccheri greggi: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

c) isoglucosio: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

d) sciroppo di inulina: il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;

e) zucchero A o isoglucosio A: la quantità di zucchero o di isoglucosio prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione nel limite della quota A dell'impresa di cui trattasi;

f) zucchero B o isoglucosio B: la quantità di zucchero o di isoglucosio prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione che eccede la quota A senza superare la somma delle quote A e B dell'impresa di cui trattasi;

g) zucchero C o isoglucosio C: la quantità di zucchero o di isoglucosio prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, che eccede la somma delle quote A e B dell'impresa di cui trattasi, oppure prodotta da un'impresa a cui non sono state attribuite quote;

h) barbabietole A: le barbabietole trasformate in zucchero A;

i) barbabietole B: le barbabietole trasformate in zucchero B;

j) sciroppo di inulina A: la quantità di sciroppo di inulina, espressa in equivalente zucchero/isoglucosio, prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione nel limite della quota A dell'impresa di cui trattasi;

k) sciroppo di inulina B: la quantità di sciroppo di inulina, espressa in equivalente zucchero/isoglucosio, prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, che eccede la quota A senza superare la somma delle quote A e B dell'impresa di cui trattasi;

l) sciroppo di inulina C: la quantità di sciroppo di inulina, espressa in equivalente zucchero/isoglucosio, prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, che eccede la somma delle quote A e B dell'impresa di cui trattasi, oppure prodotta da un'impresa a cui non sono state attribuite quote;

m) campagna di commercializzazione: il periodo che inizia il 1o luglio di un dato anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, per tutti i prodotti di cui al paragrafo 1.

TITOLO I

MERCATO INTERNO

CAPITOLO 1

REGIME DEI PREZZI

Articolo 2

1. Per lo zucchero bianco e per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006,

a) il prezzo d'intervento è fissato a 63,19 EUR/100 kg;

b) è fissato ogni anno un prezzo d'intervento derivato per ciascuna zona deficitaria.

2. Per lo zucchero greggio e per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, il prezzo d'intervento è fissato a 52,37 EUR/100 kg.

Qualora risulti necessario commercializzare zucchero greggio prodotto in una zona deficitaria, può essere fissato per questo zucchero un prezzo d'intervento derivato.

3. I prezzi d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non imballata, franco fabbrica, caricata su mezzi di trasporto scelti dall'acquirente.

Essi si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo descritta nell'allegato I.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, la Commissione fissa ogni anno i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco e, se del caso, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero greggio.

I prezzi d'intervento derivati sono fissati tenendo conto delle spese di trasporto dello zucchero dalle zone eccedentarie alle zone deficitarie.

Secondo la stessa procedura, la Commissione può modificare l'allegato I.

Articolo 3

1. Per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, il prezzo di base della barbabietola della qualità tipo è fissato a 47,67 EUR/t, nella fase della consegna al centro di raccolta.

Le caratteristiche della barbabietola della qualità tipo sono descritte nell'allegato II.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato II.

Articolo 4

1. Per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006:

a) il prezzo minimo della barbabietola A è fissato a 46,72 EUR/t;

b) fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, il prezzo minimo della barbabietola B è fissato a 32,42 EUR/t.

2. Per le zone per le quali viene fissato un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B subiscono una maggiorazione di importo pari alla differenza fra il prezzo d'intervento derivato della zona interessata ed il prezzo d'intervento, importo al quale si attribuisce il coefficiente 1,30.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 e le disposizioni adottate a norma dell'articolo 14, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo, al momento dell'acquisto delle barbabietole:

a) adatte ad essere trasformate in zucchero;

e

b) destinate ad essere trasformate in zucchero,

di pagare almeno un prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 corrisponde:

a) per quanto riguarda le zone non deficitarie:

- per le barbabietole che saranno trasformate in zucchero A, al prezzo minimo delle barbabietole A,

- per le barbabietole che saranno trasformate in zucchero B, al prezzo minimo delle barbabietole B,

b) per quanto riguarda le zone deficitarie:

- per le barbabietole che saranno trasformate in zucchero A, al prezzo minimo delle barbabietole A maggiorato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2,

- per le barbabietole che saranno trasformate in zucchero B, al prezzo minimo delle barbabietole B maggiorato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2,

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le maggiorazioni e le riduzioni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Gli accordi interprofessionali e i contratti conclusi tra i venditori e gli acquirenti di barbabietole devono rispondere alle disposizioni quadro illustrate nell'allegato III, in particolare per quanto riguarda le condizioni di acquisto, di consegna, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole.

2. Le condizioni di compravendita della canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di canna da zucchero ed i fabbricanti comunitari di zucchero.

Le condizioni di compravendita dei prodotti di base agricoli che servono alla fabbricazione dello sciroppo di inulina sono disciplinate da accordi interprofessionali tra i produttori comunitari dei prodotti di base ed i fabbricanti di sciroppo di inulina.

3. All'occorrenza, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

4. In mancanza di accordi interprofessionali, lo Stato membro di cui trattasi può prendere, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per tutelare gli interessi delle parti.

Tale Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure prese a norma del primo comma.

Articolo 7

1. Durante tutta la campagna di commercializzazione, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori di zucchero hanno l'obbligo di acquistare, a condizioni da determinare in conformità del paragrafo 5, lo zucchero bianco e lo zucchero greggio prodotti nell'ambito del regime delle quote, fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità che vengono loro offerti, purché tale zucchero sia oggetto di un contratto di magazzinaggio preventivamente stipulato tra l'offerente e l'organismo di intervento.

Gli organismi d'intervento acquistano, secondo i casi, al prezzo d'intervento o al prezzo d'intervento derivato, valido per la zona in cui si trova lo zucchero al momento dell'acquisto. Se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è adattato applicando maggiorazioni o riduzioni di prezzo.

2. Può essere deciso di accordare premi per lo zucchero che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato ed è reso inadatto all'alimentazione umana.

3. Viene deciso di accordare restituzioni alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

La fissazione della restituzione è effettuata tenuto conto, in particolare, delle spese connesse con l'utilizzazione dello zucchero importato che spetterebbero all'industria chimica in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale.

4. Sono concessi aiuti comunitari forfettari allo smercio, nelle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare. Detti aiuti riguardano:

- la raffinazione nelle raffinerie nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei suddetti dipartimenti, in particolare in funzione della loro resa,

- il trasporto degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il loro immagazzinaggio in tali dipartimenti.

Gli importi forfettari relativi alle spese di trasporto da ciascun dipartimento alle regioni europee della Comunità comprendono, in particolare:

- un importo forfettario equivalente alle spese di trasporto franco fabbrica alla fase fob;

- un importo forfettario equivalente alle spese di trasporto marittimo dalla fase fob alla fase cif in stiva porti europei della Comunità e le spese di assicurazione ad esso inerenti.

Nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere deciso che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole prodotte nella Comunità benefici delle stesse misure di cui al primo comma.

presente articolo, s'intende per raffineria un'unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:

- la qualità e la quantità minime esigibili all'intervento,

- le maggiorazioni e le riduzioni di prezzo applicabili all'intervento,

- le procedure e le condizioni di presa in consegna da parte degli organismi d'intervento,

- le condizioni per la concessione dei premi e il relativo ammontare,

- i prodotti, le condizioni per la concessione delle restituzioni alla produzione e il relativo ammontare,

- la possibilità, ove necessario, di limitare la concessione della restituzione alla produzione di levulosio ad un quantitativo globale di tale prodotto da determinare per la Comunità,

- la possibilità di concedere restituzioni alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 lettera h);

- le misure di cui al paragrafo 4.

Articolo 8

Per contribuire a garantire l'approvvigionamento di tutte le zone della Comunità oppure di una di esse, in caso di applicazione dell'articolo 31 la Commissione adotta misure particolari d'intervento secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Tuttavia, l'effetto di tali misure non può essere quello di obbligare i fabbricanti di zucchero della Comunità a vendere zucchero agli organismi d'intervento.

Articolo 9

1. Gli organismi d'intervento possono procedere a vendite di zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento.

Può essere tuttavia deciso che gli organismi d'intervento pratichino un prezzo di vendita uguale o inferiore al prezzo d'intervento, quando lo zucchero è destinato:

- all'alimentazione degli animali, oppure

- all'esportazione tal quale, o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, o in una delle merci di cui all'allegato V del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, si può decidere che gli organismi d'intervento mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, e operanti nell'ambito di operazioni specifiche di aiuti di emergenza, un quantitativo di zucchero facente parte delle loro scorte, tal quale, destinato alla distribuzione gratuita per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo d'intervento oppure gratuitamente.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e la decisione di messa a disposizione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

CAPITOLO 2

REGIME DELLE QUOTE

Articolo 10

1. Il capitolo 2 si applica alle campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006.

2. I quantitativi di base della produzione A e B di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissati all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per l'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell'accordo sull'agricoltura concluso a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato, le garanzie di smercio dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina prodotti nell'ambito del regime delle quote possono essere ridotte per una o più campagne di commercializzazione determinate.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, anteriormente al 1o ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione viene stabilito il quantitativo garantito nell'ambito delle quote sulla base delle previsioni di produzione, di importazione, di consumo, di magazzinaggio, di riporto e di saldo esportabile, nonché della perdita media stimata a carico del regime di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d). Qualora da tali previsioni emerga un saldo esportabile, per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, superiore al massimo previsto dall'accordo sull'agricoltura, il quantitativo garantito è ridotto della differenza, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Tale differenza viene ripartita tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina in funzione della percentuale costituita dalla somma delle quote A e B di ciascun prodotto nella Comunità. Essa viene in seguito ripartita per Stato membro e per prodotto, applicando il relativo coefficiente di ripartizione indicato nella tabella in appresso.

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Lo Stato membro ripartisce quindi la differenza che gli è propria tra le imprese produttrici stabilite sul suo territorio in funzione del rapporto esistente, per il prodotto di cui trattasi, fra la loro quota A e la loro quota B e la quantità di base A e la quantità di base B dello Stato membro per lo stesso prodotto.

Lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina prodotti al di là del quantitativo garantito sono considerati zucchero C, isoglucosio C o sciroppo di inulina C.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la riduzione del quantitativo garantito e eventualmente la sua revisione per la fissazione del quantitativo garantito della campagna di commercializzazione successiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente capitolo, una quota A e una quota B a tutte le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina stabilite sul loro territorio le quali, durante la campagna di commercializzazione 2000/01, disponevano di una quota A e di una quota B.

2. Per l'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1, sono fissati i quantitativi di base seguenti:

1) Quantitativi di base A

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Quantitativi di base B

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafi 3-6, e dell'articolo 12, le quote A e B delle imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina corrispondono a quelle loro assegnate dagli Stati membri per la campagna di commercializzazione 2000/01 prima dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999, adattate in funzione dei quantitativi di base fissati al paragrafo 2, secondo il metodo descritto all'articolo 10, paragrafo 5.

4. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 12

1. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote A e di quote B tra le imprese secondo le condizioni del presente articolo e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero.

Il disposto del primo comma non si applica allo sciroppo di inulina.

2. Gli Stati membri possono ridurre la quota A e la quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio, stabilite sul loro territorio, di una quantità totale non superiore al 10 % della quota A o, secondo il caso, della quota B determinate per ciascuna di esse conformemente all'articolo 11.

Il limite del 10 % di cui al primo comma non si applica in Italia, in Spagna e nei dipartimenti francesi d'oltremare se i trasferimenti di quote sono effettuati nel quadro di programmi di ristrutturazione del settore della barbabietola o della canna da zucchero e del settore saccarifero nelle rispettive regioni, nella misura necessaria alla realizzazione di tali programmi.

I programmi di ristrutturazione e le connesse misure attinenti alle quote A e B sono immediatamente comunicati alla Commissione.

3. Gli Stati membri assegnano i quantitativi delle quote A e B oggetto della riduzione, come tali, a una o più imprese stabilite, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, nella stessa regione delle imprese alle quali è stata applicata la riduzione, a prescindere dal fatto che le imprese riceventi dispongano o meno di quote.

Tuttavia la Francia può ridurre di un quantitativo non eccedente complessivamente 30000 tonnellate di zucchero bianco le quote A, determinate conformemente all'articolo 11, delle imprese stabilite nei suoi dipartimenti d'oltremare e assegnare i quantitativi detratti ad una o più imprese stabilite nel territorio metropolitano. Le quote A di ciascuna delle suddette imprese non possono risultare inferiori, dopo la riduzione, alla produzione media di zucchero ottenuta entro i limiti delle rispettive quote e rilevata nel periodo che va dalla campagna saccarifera 1977/78 alla campagna 1979/80.

4. Le modalità relative alle modifiche delle quote, in particolare in caso di fusioni o cessioni di imprese figurano nell'allegato IV.

5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 13

1. Salvo il paragrafo 2, lo zucchero C non riportato a norma dell'articolo 14, l'isoglucosio C e lo sciroppo di inulina C non possono essere smerciati sul mercato interno della Comunità e devono essere esportati come tali anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

Gli articoli 7, 27 e 33 non si applicano allo zucchero C, all'isoglucosio C e allo sciroppo di inulina C.

2. A titolo eccezionale e nei limiti necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti di zucchero della Comunità, si può decidere di applicare l'articolo 33 allo zucchero C. In tal caso, si decide al tempo stesso che tutto il quantitativo di zucchero C in causa può essere definitivamente smerciato sul mercato interno senza riscossione dell'importo di cui al paragrafo 3.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Tali modalità prevedono, fra l'altro, la riscossione di un importo sullo zucchero C, sull'isoglucosio C e sullo sciroppo di inulina C, la cui esportazione come tali nei termini prescritti non sia stata comprovata ad una data da determinare.

Articolo 14

1. Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, a titolo della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero eccedente la quota A. Tale decisione è irrevocabile.

Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, a titolo della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero A e di zucchero B divenuta produzione di zucchero C dopo l'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3-6. Questa decisione è parimenti irrevocabile e non è soggetta all'eventuale limitazione di cui al paragrafo 4.

2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

- comunicano allo Stato membro interessato, anteriormente al 1o febbraio, i quantitativi di zucchero da riportare,

- e si impegnano a immagazzinare i quantitativi da riportare per un periodo di dodici mesi consecutivi, il cui inizio è da determinarsi.

Tuttavia, la data del 1o febbraio di cui al primo comma, primo trattino, è sostituita:

a) per le imprese stabilite in Spagna, dal 15 aprile, qualora si tratti di produzione di zucchero di barbabietole e dal 20 giugno, qualora si tratti di produzione di zucchero di canna;

b) per le imprese stabilite nel Regno Unito, dal 15 febbraio;

c) per le imprese stabilite nei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, dal 1o maggio.

Se la produzione definitiva della campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di riporto, anteriormente al 1o agosto della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con effetto retroattivo.

3. Qualora una regione della Comunità sia colpita da calamità naturali come siccità e inondazioni può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, che il periodo di magazzinaggio obbligatorio di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, sia ridotto per una quantità di zucchero che consenta di assicurare l'approvvigionamento normale di tale regione.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere una limitazione dei quantitativi di zucchero di cui è ammesso il riporto, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Tali modalità prevedono in particolare la riscossione di un importo sul quantitativo da immagazzinare, di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, che è smerciato durante il periodo di magazzinaggio prescritto.

Articolo 15

1. Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si constata quanto segue:

a) la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna in corso;

b) la stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina che saranno smerciati per il consumo interno della Comunità durante la campagna in corso;

c) l'eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla lettera a) il quantitativo di cui alla lettera b);

d) la perdita media stimata o l'entrata media stimata per tonnellata di zucchero destinata a soddisfare gli impegni all'esportazione a titolo della campagna in corso.

La perdita media o l'entrata media è pari alla differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni all'esportazione suddetti;

e) la perdita complessiva stimata o l'entrata complessiva stimata, che si ottiene moltiplicando l'eccedenza di cui alla lettera c) per la perdita media o per l'entrata media di cui alla lettera d).

2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi da 3 a 6, prima della fine della campagna di commercializzazione 2005/2006 si constata, cumulativamente per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, quanto segue:

a) l'ecedenza esportabile determinata in funzione della produzione definitiva di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, da un lato, e dei quantitativi definitivi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina smerciati per il consumo interno della Comunità, dall'altro;

b) la perdita media o l'entrata media per tonnellata di zucchero risultante dalla totalità degli impegni all'esportazione di cui trattasi, determinata con il sistema di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera d), secondo comma;

c) la perdita complessiva o l'entrata complessiva, che si ottiene moltiplicando l'eccedenza di cui alla lettera a) per la perdita media o l'entrata media di cui alla lettera b);

d) la somma dei contributi alla produzione di base e dei contributi B riscossi.

La perdita complessiva stimata o l'entrata complessiva stimata di cui al paragrafo 1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra gli importi di cui alle lettere c) e d).

3. Qualora dagli importi constatati di cui al paragrafo 1, adeguati conformemente al paragrafo 2 e fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, risulti una perdita complessiva stimata, quest'ultima viene divisa per la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna in corso. L'importo che ne risulta è il contributo alla produzione di base che i fabbricanti sono tenuti a versare sulle rispettive produzioni di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B.

Tuttavia, tale contributo non può superare:

- per lo zucchero, un importo massimo pari al 2 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco,

- per lo sciroppo di inulina, espresso in equivalente zucchero/isoglucosio mediante applicazione del coefficiente 1,9, un importo massimo pari a quello applicabile allo zucchero bianco,

- per l'isoglucosio, la parte del contributo alla produzione di base che resta a carico dei fabbricanti di zucchero.

4. Qualora il massimale del contributo alla produzione di base non consenta di coprire integralmente la perdita complessiva di cui al paragrafo 3, primo comma, il saldo restante viene diviso per la produzione stimata di zucchero B, di isoglucosio B e di sciroppo di inulina B della campagna in corso. L'importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo B sulle rispettive produzioni di zucchero B, di isoglucosio B e di sciroppo di inulina B.

Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 5, tale contributo non può superare:

- per lo zucchero B, un importo massimo pari al 30 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco,

- per lo sciroppo di inulina B, espresso in equivalente zucchero/isoglucosio mediante l'applicazione del coefficiente 1,9, un importo massimo pari a quello applicabile allo zucchero bianco B,

- per l'isoglucosio B, la parte del contributo B che resta a carico dei fabbricanti di zucchero.

5. Qualora, sulla base delle constatazioni degli importi di cui al paragrafo 1, risulti che, a causa dei massimali del contributo alla produzione di base e del contributo B fissati ai paragrafi 3 e 4, la perdita complessiva stimata della campagna di commercializzazione in corso non può essere coperta dal gettito di tali contributi, la percentuale massima di cui al paragrafo 4, primo trattino, è riveduta nella misura necessaria per coprire detta perdita complessiva, senza comunque superare il 37,5 %.

La percentuale massima riveduta del contributo B è fissata per la campagna di commercializzazione in corso anteriormente al 15 settembre della campagna stessa. Il prezzo minimo della barbabietola B, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) è riveduto analogamente.

6. Ai fini del calcolo della perdita complessiva di cui al paragrafo 1, lettera e) si tiene conto di tutte le perdite derivanti dalla concessione di restituzioni alla produzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

7. I contributi di cui al presente articolo sono riscossi dagli Stati membri.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle indicate in appresso, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2:

- importi dei contributi da riscuotere,

- revisione della percentuale massima del contributo B,

- modifica del prezzo minimo della barbabietola B, corrispondente alla revisione della percentuale massima del contributo B.

Articolo 16

1. Qualora, per una determinata campagna di commercializzazione, la perdita complessiva constatata in applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, non sia completamente coperta dal gettito dei contributi alla produzione della stessa campagna, previa applicazione dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, viene riscosso un contributo complementare dai fabbricanti, fatto salvo l'articolo 4, destinato a coprire integralmente la parte della perdita complessiva non coperta da detto gettito.

2. Il contributo complementare è determinato, per ciascuna impresa produttrice di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina, applicando un coefficiente da stabilire alla somma dovuta dall'impresa per i contributi alla produzione della campagna di commercializzazione in causa. Tale coefficiente rappresenta, per la Comunità, il rapporto fra la perdita complessiva constatata per tale campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e il gettito del contributo per la produzione di base e del contributo B dovuti dai fabbricanti di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina a titolo della stessa campagna, previa detrazione di una unità.

3. Il contributo complementare è versato dai fabbricanti anteriormente al 15 dicembre successivo alla campagna di commercializzazione per la quale è dovuto.

I fabbricanti di zucchero possono esigere, a seconda dei casi, dai venditori di barbabietole o di canne da zucchero prodotte nella Comunità, il rimborso di parte del contributo complementare versato. Il rimborso non può essere superiore all'importo massimo della partecipazione dei venditori di barbabietole o di canna al pagamento del contributo alla produzione di base e del contributo B per la campagna di commercializzazione considerata, di cui all'articolo 15, moltiplicato per il coefficiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Il rimborso di cui al secondo comma riguarda le barbabietole consegnate a titolo della campagna di commercializzazione considerata. Le parti interessate possono tuttavia convenire che il rimborso si effettui per le barbabietole consegnate a titolo della campagna di commercializzazione successiva.

4. Per le constatazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, si tiene conto del gettito del contributo complementare di cui al paragrafo 1.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il coefficiente di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 17

1. I fabbricanti di sciroppo di inulina possono esigere che i venditori del prodotto agricolo di base, utilizzato per la fabbricazione dello sciroppo di inulina, assumano a proprio carico una parte del contributo alla produzione di base, del contributo B e del contributo complementare versato dai fabbricanti. La quota a carico dei venditori non può superare quella a carico dei bieticoltori per la campagna di commercializzazione in oggetto; detta quota è determinata nell'ambito di accordi interprofessionali o contratti, in funzione dei prezzi d'acquisto dei prodotti di base agricoli consegnati a titolo della stessa campagna di commercializzazione.

2. Le eventuali modalità d'applicazione del paragrafo 11 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 18

1. Se, dopo l'applicazione degli articoli 15 e 16 alla campagna di commercializzazione 2000/01, si constata che la perdita complessiva effettiva di detta campagna:

a) non è coperta integralmente dal gettito del contributo alla produzione ed eventualmente del contributo complementare, l'onere finanziario che ne risulta viene aggiunto alla perdita complessiva stimata di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), della campagna di commercializzazione in cui ha avuto luogo tale constatazione;

b) è inferiore al gettito del contributo alla produzione ed eventualmente del contributo complementare, un importo pari alla differenza viene, secondo i casi, detratto dalla perdita complessiva stimata o aggiunto all'entrata complessiva stimata, risultanti dall'applicazione dell'articolo 15 e dell'articolo 16 per la campagna di commercializzazione in cui ha avuto luogo tale constatazione.

2. Se l'ammontare del contributo alla produzione di base è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, o se l'ammontare del contributo B è inferiore al massimale di cui al paragrafo 4 di detto articolo, riveduto all'occorrenza secondo il paragrafo 5 dello stesso articolo, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza tra il massimale del contributo in causa e l'ammontare del contributo da riscuotere.

L'importo da pagare per tonnellata di barbabietole è fissato per la qualità tipo.

A tale importo si applicano le maggiorazioni e le riduzioni di cui all'articolo 5.

3. I fabbricanti comunitari di zucchero possono esigere dai venditori di canna prodotta nella Comunità il rimborso del 60 % del contributo corrispondente ad un quantitativo di zucchero soggetto al versamento del contributo.

4. Gli Stati membri si assicurano, sulla base dei dati forniti dai fabbricanti di zucchero, che il pagamento delle barbabietole sia conforme alle disposizioni comunitarie in materia.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 19

1. Nei contratti stipulati per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero si fa distinzione tra le barbabietole, a seconda che i quantitativi di zucchero prodotti con tali barbabietole saranno:

a) zucchero della quota A;

b) zucchero della quota B;

c) zuccheri diversi da quelli delle quote A e B.

Per ciascuna impresa, i fabbricanti di zucchero comunicano allo Stato membro nel cui territorio la stessa produce zucchero:

- i quantitativi di barbabietole di cui alla lettera a), per i quali hanno stipulato contratti prima della semina, nonché il tenore di zucchero previsto come base nel contratto,

- la resa corrispondente prevista.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), il fabbricante di zucchero che non abbia stipulato, prima della semina, contratti per la fornitura di un quantitativo di barbabietole corrispondente alla quota A al prezzo minimo delle barbabietole A è obbligato a pagare almeno detto prezzo minimo per ciascun quantitativo di barbabietole trasformato in zucchero nella sua impresa.

3. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 1 e 2.

4. Le norme generali relative all'applicazione del presente articolo sono stabilite nell'allegato III.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo ed eventualmente i criteri ai quali devono conformarsi i fabbricanti per la ripartizione, tra i venditori di barbabietole, dei quantitativi di barbabietole per i quali devono essere stipulati contratti prima della semina ai sensi del paragrafo 1, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 20

1. Può essere deciso che lo zucchero o l'isoglucosio destinati alla fabbricazione di determinati prodotti non siano considerati come produzione ai sensi del presente capitolo.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco dei prodotti di cui al paragrafo 1, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 21

1. I fabbricanti di zucchero possono acquistare barbabietole destinate a una produzione di zucchero C o di zucchero di cui all'articolo 20 ad un prezzo inferiore ai prezzi minimi delle barbabietole di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Per il quantitativo di barbabietole acquistato corrispondente al quantitativo di zucchero:

- smerciato sul mercato interno a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, oppure

- riportato alla campagna di commercializzazione successiva a norma dell'articolo 14,

i fabbricanti di zucchero interessati adattano, se del caso, il prezzo d'acquisto in modo da renderlo almeno pari al prezzo minimo delle barbabietole A.

3. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPITOLO 1

REGIME GENERALE

Articolo 22

1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) d), f), g) e h), sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e salve le disposizioni d'applicazione degli articoli 26 e 27 e dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2820/98(19).

I titoli di importazione o di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo forza maggiore, è incamerata in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2:

a) il regime previsto al paragrafo 1 può essere esteso ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);

b) sono stabiliti il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il rilascio dei titoli.

Articolo 23

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di garantire l'approvvigionamento adeguato del mercato comunitario mediante l'importazione da paesi terzi di zuccheri greggi destinati ad essere raffinati, di cui ai codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10, e di melasso di cui al codice NC 1703, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, può sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi all'importazione per detti prodotti e stabilire le modalità di tale sospensione.

La sospensione può essere applicata nel periodo in cui il prezzo sul mercato mondiale, maggiorato del dazio all'importazione che figura nella tariffa doganale comune:

- per lo zucchero greggio, supera il prezzo d'intervento per questo prodotto,

- per il melasso, supera il livello di prezzo corrispondente al prezzo di base del melasso che, nella campagna saccarifera considerata, è stato utilizzato per la determinazione delle entrate derivanti della vendita di melasso da parte dei fabbricanti di zucchero ai fini della fissazione del prezzo di base della barbabietola.

Articolo 24

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili all'importazione di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 300 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi limite, il cui superamento determina l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale, sono stabiliti segnatamente in base alle importazioni nella Comunità realizzate nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

A tal fine, i prezzi all'importazione cif sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione.

4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare:

a) la determinazione dei prodotti ai quali si applicano dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 25

Per il melasso:

- il prezzo sul mercato mondiale di cui all'articolo 23, paragrafo 2,

e

- il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 24, paragrafo 3,

si applicano a una qualità tipo.

La qualità tipo può essere definita secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 26

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

2. Per la gestione dei contingenti si può applicare uno dei metodi seguenti o una combinazione di tali metodi:

- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"),

- metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'"esame simultaneo"),

- metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur ispirandosi ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, all'occorrenza, in base allo scaglionamento appropriato, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

a) comprendono disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a);

c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 27

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato V, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, lettere a) e c) ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione concessa per lo zucchero greggio non può essere superiore a quella concessa per lo zucchero bianco.

2. Può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato V.

L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare di quanto segue:

a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui al codice NC 1702 30 91;

b) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d);

c) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

3. La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma delle merci elencate nell'allegato V non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

4. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si adotta il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato considerato, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione;

c) che evita qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

5. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2. In particolare, tale fissazione può aver luogo come segue:

a) periodicamente;

b) mediante gara per i prodotti per cui tale procedura era prevista in passato.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Le offerte presentate nell'ambito di una gara sono prese in considerazione soltanto se è stata costituita una cauzione. Salvo forza maggiore la cauzione è incamerata in tutto o in parte se gli obblighi imposti ai partecipanti alla gara non sono stati o sono stati solo parzialmente adempiuti.

Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 relative ai prodotti non denaturati e esportati come tali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), si applicano in via complementare.

6. Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate nei paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

7. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione.

8. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile alla stessa data:

a) alla destinazione indicata sul titolo;

o

b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.

9. Le disposizioni dei paragrafi 7 e 8 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato V, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

10. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 7 e 8 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

11. La restituzione è pagata su presentazione della prova che i prodotti:

- sono stati esportati fuori della Comunità,

e

- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 8, primo comma, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

12. Per i prodotti non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali è accordata una restituzione soltanto se:

a) sono stati ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità;

b) sono stati importati nella Comunità conformemente all'articolo 35;

c) sono stati ottenuti da uno dei prodotti importati conformemente all'articolo 35.

13. Per i prodotti non denaturati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), esportati come tali, che non sono di origine comunitaria o che non sono stati ottenuti da zuccheri importati nella Comunità in virtù delle disposizioni previste al paragrafo 12, lettera b), ovvero da prodotti di cui al paragrafo 12, lettera c), non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

14. Il rispetto dei limiti in volume, derivante dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati.

15. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, nonché la modifica dell'allegato V, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione del paragrafo 6 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato V sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 28

1. Il presente articolo si applica alla fissazione delle restituzioni per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

2. In caso di fissazione periodica per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

a) le restituzioni sono fissate ogni due settimane.

Tuttavia, tale fissazione può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 se si constata che nella Comunità non esistono eccedenze di zucchero da esportare in base ai prezzi del mercato mondiale. In tal caso non si accordano restituzioni;

b) la fissazione della restituzione è effettuata tenuto conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, ed in particolare degli elementi seguenti:

- il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria della Comunità o il prezzo d'intervento dello zucchero greggio valido nella zona della Comunità considerata rappresentativa per l'esportazione di tale zucchero,

- le spese di trasporto dello zucchero dalle zone di cui al primo trattino fino ai porti o altri luoghi di esportazione fuori della Comunità,

- le spese commerciali, ed eventualmente di carico e scarico, di trasporto e d'imballaggio connesse con la commercializzazione dello zucchero sul mercato mondiale,

- i corsi o i prezzi constatati sul mercato mondiale dello zucchero,

- gli aspetti economici delle esportazioni previste,

- i limiti derivanti degli accordi conclusi in virtù dell'articolo 300 del trattato.

3. In caso di fissazione mediante gara per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

a) la gara concerne l'importo della restituzione;

b) le autorità competenti degli Stati membri indicono la gara in forza di un atto giuridico vincolante per tutti gli Stati membri, che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità;

c) le condizioni della gara comprendono un termine di presentazione delle offerte. Entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine e sulla base delle offerte ricevute, è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 l'importo massimo della restituzione per la gara in questione. Per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale nonché delle spese connesse all'esportazione di zucchero.

Secondo la stessa procedura può essere fissato un quantitativo massimo;

d) nel caso in cui l'esportazione possa essere effettuata col beneficio di una restituzione più bassa di quella che risulterebbe dal calcolo della differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi sul mercato mondiale e nel caso in cui per l'esportazione sia prevista una destinazione particolare, le autorità competenti di uno Stato membro possono essere invitate a indire una gara speciale le cui condizioni prevedono:

- la possibilità di presentare offerte in qualsiasi momento fino alla chiusura della gara,

- un importo massimo della restituzione, calcolato per l'esportazione in questione sulla base delle necessità;

e) se l'importo della restituzione indicato in un'offerta:

- è superiore all'importo massimo fissato, le autorità competenti degli Stati membri la respingono,

- non è superiore all'importo massimo, tali autorità fissano la restituzione indicata nell'offerta.

4. Per lo zucchero greggio:

a) la restituzione è fissata per la qualità tipo definita nell'allegato I;

b) la restituzione fissata periodicamente secondo il paragrafo 2, lettera a):

- non può superare il 92 % della restituzione fissata per lo stesso periodo per lo zucchero bianco. Tuttavia questo limite non si applica alle restituzioni da fissare per lo zucchero candito,

- per ciascuna delle operazioni di esportazione di cui trattasi, è moltiplicata per un coefficiente correttore determinato dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato calcolato in conformità dell'allegato I;

c) l'importo massimo previsto al paragrafo 3, lettera c) nell'ambito di una gara non può superare il 92 % dell'importo massimo fissato contemporaneamente in virtù dello stesso paragrafo per lo zucchero bianco.

Articolo 29

1. Per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la restituzione è fissata mensilmente tenuto conto di quanto segue:

a) del prezzo del melasso preso in considerazione, per la campagna saccarifera in questione, per calcolare le entrate derivanti dalla vendita di melasso da parte dei fabbricanti di zucchero ai fini della fissazione del prezzo di base della barbabietola;

b) dei prezzi e delle possibilità di smercio del melasso sul mercato della Comunità;

c) dei corsi o dei prezzi del melasso costatati sul mercato mondiale;

d) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

Tuttavia tale fissazione può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 se si constata che nella Comunità non esistono eccedenze di melasso da esportare in base ai prezzi del mercato mondiale. In tal caso non si accordano restituzioni.

2. In circostanze particolari, per determinati quantitativi e per determinate zone della Comunità, l'importo della restituzione può essere fissato mediante gara. La gara concerne l'importo della restituzione.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati indicono la gara in base ad un'autorizzazione che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.

Articolo 30

1. Per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) è fissato mensilmente un importo di base della restituzione. Tuttavia tale fissazione periodica può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 se è sospesa la fissazione periodica della restituzione per lo zucchero bianco esportato come tale. In tal caso non si accordano restituzioni.

2. L'importo di base della restituzione prevista per i prodotti di cui al paragrafo 1, escluso il sorbosio, è pari ad un centesimo di un importo fissato tenuto conto:

a) della differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base, e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale;

b) della necessità di stabilire un equilibrio tra:

- l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti trasformati verso i paesi terzi,

- l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

3. Per il sorbosio, l'importo di base della restituzione è pari all'importo di base della restituzione diminuito di un centesimo della restituzione alla produzione in vigore.

4. L'applicazione dell'importo di base della restituzione può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 31

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 32

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misure di effetto equivalente.

Articolo 33

1. Qualora il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale superi il prezzo d'intervento, può essere prevista l'applicazione di un prelievo all'esportazione dello zucchero. Tale prelievo deve essere applicato qualora il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio sia superiore al prezzo d'intervento maggiorato del 10 %.

Il prelievo all'esportazione può essere determinato mediante gara. Tranne in caso di gara il prelievo da percepire è quello applicabile alla data dell'esportazione.

2. Qualora il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio sia superiore al prezzo d'intervento maggiorato del 10 %, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può decidere di concedere un aiuto all'importazione del prodotto considerato.

Qualora si constati che:

a) l'approvvigionamento della Comunità;

o

b) l'approvvigionamento di una regione di consumo importante della Comunità,

non è più garantito dalle disponibilità comunitarie, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, decide la concessione dell'aiuto all'importazione e le relative condizioni di applicazione. Tali condizioni riguardano segnatamente il quantitativo di zucchero bianco o greggio oggetto dell'aiuto, la durata per cui quest'ultimo è concesso e, se del caso, le regioni di importazione.

3. Sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2:

a) i prezzi cif di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) i prelievi all'esportazione fissati mediante gara;

c) le altre modalità d'applicazione del presente articolo.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), f), g) e h) possono essere adottate disposizioni corrispondenti a quelle dei paragrafi 1 e 2 secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo, esclusi quelli di cui al paragrafo 3, sono fissati dalla Commissione.

Articolo 34

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure conservative.

2. Qualora si configuri la situazione descritta al paragrafo 1 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare tale misura.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano conformemente agli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

CAPITOLO 2

REGIMI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI PREFERENZIALI

Articolo 35

Gli articoli 36, 37 e 38 si applicano allo zucchero di canna, in appresso denominato "zucchero preferenziale", di cui al codice NC 1701, originario degli Stati indicati nell'allegato VI ed importato nella Comunità in forza:

a) del protocollo n. 3 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE;

b) dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna.

Articolo 36

Quando gli organismi d'intervento o altri mandatari designati dalla Comunità acquistano a prezzi garantiti zucchero preferenziale importato a norma delle disposizioni citate all'articolo 35, la cui qualità differisca dalla qualità tipo, i prezzi garantiti vengono corretti applicando maggiorazioni o riduzioni.

Articolo 37

1. Allo zucchero preferenziale importato a norma delle disposizioni di cui all'articolo 35 non si applica alcun dazio all'importazione.

2. I divieti di cui all'articolo 32, paragrafo 2, sono inderogabili per lo zucchero preferenziale.

Articolo 38

1. Per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 viene concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento all'industria che raffina lo zucchero greggio di canna preferenziale importato a tale scopo nella Comunità a norma delle disposizioni di cui all'articolo 35.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere concesso solo nei limiti dei quantitativi convenuti in virtù delle disposizioni citate all'articolo 35, raffinati in zucchero bianco nelle raffinerie definite all'articolo 7, paragrafo 4. Per questa produzione di zucchero bianco l'importo dell'aiuto è fissato a 0,10 EUR per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 viene concesso un aiuto complementare di base di 0,10 EUR per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco, per la raffinazione, nelle raffinerie definite all'articolo 7, paragrafo 4, di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, al fine di ripristinare l'equilibrio delle condizioni di prezzo tra questo zucchero e lo zucchero preferenziale.

4. L'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare possono essere corretti, in funzione dell'andamento della situazione economica nel settore dello zucchero, in particolare dei margini di fabbricazione e di raffinazione.

5. In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, il regime di aiuto di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo può essere esteso, a condizioni da determinare, allo zucchero greggio di barbabietole raccolte nella Comunità e raffinato nelle raffinerie definite al predetto articolo 7.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le correzioni di cui al paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 39

1. Durante il periodo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e per l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie definite all'articolo 7, paragrafo 4, viene riscosso un dazio ridotto, in appresso denominato "dazio speciale", all'importazione dello zucchero greggio di canna originario degli Stati di cui all'articolo 35 e di altri Stati, in appresso denominato "zucchero preferenziale speciale", in forza degli accordi conclusi con questi Stati e alle condizioni ivi previste, in particolare in materia di prezzo minimo d'acquisto per i raffinatori.

2. Fatto salvo il paragrafo 5, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per campagna di commercializzazione, espresso in zucchero bianco, delle industrie di raffinazione stabilite, ammonta:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Fatto salvo il paragrafo 5, sulla base di un bilancio comunitario previsionale e esauriente di approvvigionamento in zucchero greggio stabilito per ciascuna campagna di commercializzazione o parte di campagna sono determinati i quantitativi di zucchero greggio di canna e di zucchero greggio di barbabietola raccolti nella Comunità, con o senza distinzione di origine, disponibili per l'industria di raffinazione. Tale bilancio può essere rivisto durante la campagna.

Ai fini di tale determinazione, i quantitativi di zucchero dei dipartimenti francesi d'oltremare e di zucchero preferenziale destinati al consumo diretto da prendere in considerazione in ciascun bilancio corrispondono a quelli registrati nella campagna di commercializzazione 1994/95, previa detrazione del consumo locale negli stessi dipartimenti previsto per la campagna in questione. Se dal bilancio risulta che tali disponibilità sono insufficienti per soddisfare il fabbisogno massimo fissato al paragrafo 2, sono adottate le misure necessarie per permettere che i quantitativi mancanti vengano importati negli Stati membri interessati come zucchero preferenziale speciale, secondo il regime di importazione a dazio speciale previsto dagli accordi di cui al paragrafo 1.

4. Salvo forza maggiore, in caso di superamento del fabbisogno massimo presunto per uno Stato membro, fissato al paragrafo 2 o, dopo revisione ai sensi del paragrafo 5, un quantitativo equivalente al superamento è soggetto al pagamento di un importo corrispondente al dazio pieno in vigore per la campagna considerata, aumentato degli aiuti di cui all'articolo 38 ed eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato in detta campagna.

Tuttavia, per quanto riguarda lo zucchero preferenziale greggio e in caso di revisione ai sensi del paragrafo 5, i quantitativi che superano il fabbisogno massimo presunto riveduto, nei limiti dei quantitativi fissati al paragrafo 2, possono essere venduti agli organismi d'intervento alle condizioni di cui all'articolo 36, qualora non possano essere commercializzati nella Comunità.

5. In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3-6, la somma dei fabbisogni massimi presunti di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ridotta, per la campagna di commercializzazione in questione, di una quantità pari alla somma degli zuccheri preferenziali speciali necessari alla copertura del fabbisogno massimo presunto, determinata alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, previa applicazione della stessa percentuale di riduzione applicata alla somma delle quantità di base A per lo zucchero della Comunità a norma dell'articolo 10, paragrafo 5.

La riduzione dei fabbisogni massimi è ripartita tra gli Stati membri interessati, in funzione della relazione esistente tra la quantità fissata per ciascun di loro al paragrafo 2 e la somma delle quantità fissate nello stesso paragrafo.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative all'attuazione e alla gestione degli accordi di cui al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 possono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare che il mercato dello zucchero subisca turbative a seguito di una modifica del livello dei prezzi al momento del passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra o durante una stessa campagna di commercializzazione.

Articolo 41

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.

Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 42

1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per lo zucchero (in seguito denominato "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 43

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 44

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fabbricate o ottenute da prodotti non contemplati dall'articolo 23, paragrafo 2, né dall'articolo 24 del trattato.

Articolo 45

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 46

1. L'Italia è autorizzata a concedere un aiuto di adattamento il cui importo non può superare 5,43 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco ai produttori di barbabietole da zucchero e, eventualmente, ai produttori di zucchero per la produzione della quantità di zucchero corrispondente effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero, per le regioni seguenti: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

2. L'Italia può tuttavia procedere, in funzione della campagna di commercializzazione in causa, ad un adeguamento dell'aiuto di cui al paragrafo 1, per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero attualmente in corso in dette regioni. Nell'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato, la Commissione valuta in particolare la conformità di detti aiuti con i piani di ristrutturazione.

3. La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto di adattamento il cui importo non può superare 7,25 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco ai produttori di canna da zucchero situati nel suo territorio per la produzione della quantità corrispondente di zucchero effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero ottenuto a partire dalla canna.

4. Il Portogallo è autorizzato a concedere un aiuto di adattamento il cui importo non può superare 3,11 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco ai produttori di barbabietole da zucchero nel suo territorio continentale per la produzione della quantità di zucchero corrispondente effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero.

5. La Finlandia è autorizzata a concedere un rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio dello zucchero C riportato conformemente all'articolo 14. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione le misure adottate per ciascuna campagna di commercializzazione in applicazione dei paragrafi da 1 a 5.

7. Il presente articolo si applica per le campagne 2001/2002-2005/2006.

Articolo 47

1. Per quanto riguarda le attività agricole di cui al presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure che essi ritengono appropriate in materia ambientale tenuto conto della situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati, nonché dei possibili effetti sull'ambiente. Tali misure sono stabilite in funzione dei requisiti ambientali che tengono conto della situazione topografica e pedoclimatica delle superfici considerate, della gestione delle acque da irrigazione e delle rotazioni e tecniche colturali idonee a migliorare l'ambiente. Ove necessario, gli Stati membri sostengono, nell'osservanza degli articoli 87, 88 e 89 del trattato, i produttori agricoli nel settore dello zucchero attuando programmi di ricerca per sviluppare metodi colturali più compatibili con l'ambiente e divulgando i risultati di tali programmi di ricerca.

2. Gli Stati membri definiscono sanzioni idonee e commisurate alla gravità delle conseguenze ecologiche della mancata osservanza dei requisiti ambientali di cui al paragrafo 1.

3. Entro il 30 giugno 2002 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione ambientale della produzione agricola nel settore dello zucchero e sull'incidenza delle misure nazionali adottate a norma dei paragrafi 1 e 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

Il saldo risultante dall'applicazione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel corso della campagna di commercializzazione 2000/2001 a norma del regolamento (CE) n. 2038/1999 è accreditato o, per quanto di ragione, addebitato al regime previsto dagli articoli 15 e 16 per la campagna di commercializzazione 2001/2002.

Per lo zucchero in giacenza alla data del 30 giugno 2001 nel quadro del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio previsto dal regolamento (CE) n. 2038/1999, ai fini della riscossione del contributo di magazzinaggio si considera giorno di smercio il 30 giugno 2001.

Articolo 49

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 2038/1999, (CEE) n. 206/68, (CEE) n. 431/68, (CEE) n. 447/68, (CEE) n. 2049/69, (CEE) n. 793/72, (CEE) n. 741/75, (CEE) n. 1358/77, (CEE) n. 1789/81, (CEE) n. 193/82, (CEE) n. 1010/86 e (CEE) n. 2225/86.

I rinvii fatti ai regolamenti (CE) n. 2038/1999, (CEE) n. 206/68, (CEE) n. 431/68, (CEE) n. 793/72, (CEE) n. 741/75 e (CEE) n. 193/82, si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato VII.

Articolo 50

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, la Commissione può adottare le misure transitorie necessarie per garantire la transizione armoniosa tra il regime in vigore nel corso della campagna 2000/2001 e il regime istituito dal presente regolamento. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento.

2. All'inizio del 2003 la Commissione, basandosi sugli studi da essa effettuati per quanto riguarda la situazione del mercato, tutti gli aspetti del sistema delle quote, i prezzi, le relazioni interprofessionali e una analisi dell'aumento della concorrenza derivante dagli impegni internazionali dell'Unione europea, presenta una relazione corredata all'occorrenza di proposte adeguate.

Articolo 51

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU C 29 E 30.1.2001, pag. 315.

(2) Parere formulato il 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(3) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 113.

(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(8) Regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (GU L 47 del 23.2.1968, pag. 1).

(9) Regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi CIF nel settore dello zucchero (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3).

(10) Regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia di interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero (GU L 91 del 12.4.1968, pag. 5), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1359/77 (GU L 156 del 25.6.1977, pag. 7).

(11) Regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale (GU L 263 del 21.10.1969, pag. 1).

(12) Regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

(13) Regolamento (CEE) n. 741/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero (GU L 74 del 22.3.1975, pag. 2).

(14) Regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (GU L 156 del 25.6.1977, pag. 4).

(15) Regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 39), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 725/97 (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 13).

(16) Regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (GU L 21 del 29.1.1982, pag. 3).

(17) Regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9).

(18) Regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (GU L 194 del 17.7.1986, pag. 7).

(19) GU L 357 del 30.12.1998. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2001 (GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 43).

ALLEGATO I

Punto I

QUALITÀ TIPO DELLO ZUCCHERO BIANCO

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b) polarizzazione minima: 99,7 °;

c) umidità massima: 0,06 %;

d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e) il numero di punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera complessivamente 22, né:

- 15 per il tenore di ceneri,

- 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato "metodo Brunswick",

- 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato "metodo Icumsa".

2. Si ha un punto:

a) per ogni 0,0018 % di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28 ° Brix;

b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.

3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure d'intervento.

Punto II

QUALITÀ TIPO DELLO ZUCCHERO GREGGIO

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:

a) la percentuale del suo tenore di ceneri moltiplicata per quattro;

b) la percentuale del suo tenore di zucchero invertito moltiplicata per due;

c) un'unità.

3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

ALLEGATO II

QUALITÀ TIPO DELLE BARBABIETOLE

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

a) qualità sana, leale e mercantile;

b) tenore di zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.

ALLEGATO III

CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE

Punto I

A norma del presente allegato si intende per:

1) Parti contraenti:

a) il fabbricante di zucchero, in appresso denominato "fabbricante";

b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato "venditore".

2) Contratto: il contratto stipulato tra il venditore e il fabbricante per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione dello zucchero.

3) Accordo interprofessionale:

a) l'accordo stipulato a livello comunitario tra un'unione di organizzazioni nazionali di fabbricanti e un'unione di organizzazioni nazionali di venditori, prima della conclusione dei contratti;

b) l'accordo stipulato, prima della conclusione dei contratti, dai fabbricanti o da un'organizzazione di fabbricanti riconosciuta dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori ugualmente riconosciuta dallo Stato membro interessato;

c) le disposizioni del diritto delle società o del diritto delle cooperative, nella misura in cui disciplinano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero;

d) in mancanza di un accordo conforme alla lettera a) e di un accordo conforme alla lettera b), gli accordi intervenuti prima della conclusione dei contratti tra il fabbricante e i venditori, se i venditori che accettano l'accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dal fabbricante per la fabbricazione di zucchero in uno o più zuccherifici.

Punto II

1. Il contratto è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole.

2. Il contratto precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.

Punto III

1. Le disposizioni del presente punto sono valide soltanto in caso di applicazione dell'articolo 19 del presente regolamento.

2. Per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in limine, del presente regolamento, sono indicati nel contratto i prezzi d'acquisto che, per i quantitativi di cui alle lettere a) e b), non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di cui all'articolo 4 del regolamento stesso, in vigore nella zona produttrice in questione.

3. Il contratto specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero. Esso contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

4. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in limine, e alla lettera a), del presente regolamento, tutte le sue forniture, convertite a norma del precedente paragrafo 3, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 19, paragrafo 1, in limine, e alla lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto.

5. Il fabbricante che, utilizzando le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti prima della semina a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, in limine, e alla lettera a), del presente regolamento, produca un quantitativo di zucchero inferiore alla sua quota di base, è tenuto a suddividere il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota di base, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 19, paragrafo 1 in limine, e alle lettere a) e b).

Un accordo interprofessionale può derogare a questa disposizione.

6. In nessun caso il fabbricante può esigere dal venditore il rimborso del contributo alla produzione per le barbabietole da questo fornite in base ad un contratto di fornitura stipulato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 in limine, e alla lettera a), del presente regolamento.

Punto IV

1. Il contratto prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne di barbabietole.

2. Tali disposizioni sono quelle in vigore durante la campagna 2000/2001, tenuto conto del livello della produzione effettiva; un accordo interprofessionale può derogare a tali disposizioni.

Punto V

1. Il contratto indica i centri di raccolta delle barbabietole.

2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto con il fabbricante per la campagna 2000/2001, sono validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna; un accordo interprofessionale può derogare alla presente disposizione.

3. Il contratto prevede che le spese di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera 2001/2002.

4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.

Punto VI

1. Il contratto fissa i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto con il fabbricante per la campagna 2000/01, sono validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna; un accordo interprofessionale può derogare alla presente disposizione.

Punto VII

1. Il contratto prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.

2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni.

In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

Punto VIII

Il contratto prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:

a) in comune dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;

c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro interessato, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo;

d) dal fabbricante, ove ciò fosse previsto da norme o usi locali in vigore prima della campagna saccarifera 2000/2001.

Punto IX

1. Il contratto prevede il pagamento di un supplemento di prezzo al venditore se:

a) al momento della transizione da una campagna saccarifera all'altra interviene un aumento del prezzo della barbabietola e

b) l'aumento del prezzo d'intervento dello zucchero conseguente all'aumento del prezzo della barbabietola non è compensato con le scorte esistenti al momento della transizione.

Il supplemento di prezzo è calcolato per 100 kg di zucchero bianco applicando all'aumento di cui al primo comma, lettera b), un coefficiente pari al rapporto tra:

- i quantitativi di zucchero prodotti nell'ambito delle quote A e B che non sono stati oggetto di un riporto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento e che si trovano in giacenza al momento della transizione

e

- i quantitativi di zucchero che sono stati prodotti dal fabbricante durante la campagna saccarifera trascorsa, nell'ambito delle sue quote A e B, e che non sono stati oggetto di un riporto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento.

2. Un accordo interprofessionale può derogare alle disposizioni del punto 1.

Il contratto menziona la possibilità di tale deroga.

Punto X

1. Il contratto prevede uno o più degli obblighi sottoindicati per il fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite; quando frazioni di tale quantitativo devono subire trattamenti differenti, il contratto prevede più obblighi:

a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, essiccate, oppure essiccate e melassate;

c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di essiccazione;

d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Punto XI

1. I contratti fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.

2. Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna 2000/2001; un accordo interprofessionale può derogare alla presente disposizione.

Punto XII

Quando un contratto precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

Punto XIII

1. L'accordo interprofessionale di cui al punto I, paragrafo 3, lettera b), prevede una clausola di arbitraggio.

2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

3. Tali accordi interprofessionali possono prevedere, in particolare:

a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota A;

b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 5;

c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 3;

d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;

g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;

h) indicazioni riguardanti:

- la parte delle polpe di cui al punto X, paragrafo 1, lettera b),

- le spese di cui al punto X, paragrafo 1, lettera c),

- la compensazione di cui al punto X, paragrafo 1, lettera d);

i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;

j) norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo d'intervento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.

Punto XIV

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota di base, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa.

ALLEGATO IV

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DELLE QUOTE TRA IMPRESE

Punto I

Gli Stati membri prendono le misure che ritengono necessarie per tener conto degli interessi dei produttori di barbabietole e dei produttori di canne in caso di assegnazione delle quote a un'impresa produttrice di zucchero che ha più stabilimenti.

Punto II

1. In caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote A e B sono modificate come segue, salvo restando il paragrafo 2:

a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa che risulta dalla fusione una quota A e una quota B rispettivamente pari alla somma delle quote A e alla somma delle quote B assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

b) in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa cessionaria la quota A e la quota B dell'impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

c) in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro diminuisce la quota A e la quota B dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota A e la quota B dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento in questione, in proporzione ai quantitativi di produzione assorbiti.

2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa alle operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate dal paragrafo 1:

a) di un'impresa produttrice di zucchero;

b) di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero;

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Esso può egualmente, nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento, lo Stato membro in causa può chiedere ai produttori di barbabietole ed ai fabbricanti di zucchero a cui si applica tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari in vista dell'eventuale applicazione, da parte di tale Stato membro, dei paragrafi 2 e 3.

5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta delle quote all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui al punto V, lettera d), l'adeguamento delle quote effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.

6. Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7. Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità od una parte delle quote ad una o più altre imprese per la produzione di zucchero.

Punto III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio, di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio e di cessazione di attività di un'impresa o di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le relative quote per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese che detengano o no una quota di produzione.

Punto IV

Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:

a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate

e

b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero

e

c) tali misure riguardano imprese stabilite in una stessa regione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

Punto V

A norma del presente allegato si intende per:

a) fusione di imprese: l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;

b) cessione di un'impresa: il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

c) cessione di uno stabilimento: il trasferimento della proprietà di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà;

d) affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nella stessa regione in cui si trova lo stabilimento, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in affitto lo stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un'unica impresa che produce zucchero.

Punto VI

Le misure di cui ai punti II e III producono effetti se la cessazione dell'attività dell'impresa o dello stabilimento, la fusione o la cessione avvengono:

a) tra il 1o luglio e il 31 gennaio dell'anno successivo, per la campagna di commercializzazione in corso;

b) tra il 1o febbraio e il 30 giugno di uno stesso anno, per la campagna di commercializzazione successiva.

Punto VII

Lo Stato membro che applichi l'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento assegna le quote modificate anteriormente al 1o marzo, affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva.

Punto VIII

In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione le quote A e B modificate, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui al punto VI.

Punto IX

Per i trasferimenti di quote in Italia, in Spagna e nei dipartimenti francesi d'oltremare nel contesto dei programmi di ristrutturazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, si può considerare come impresa produttrice di zucchero un gruppo di imprese produttrici di zucchero collegate tra di loro sul piano tecnico, economico e strutturale e responsabili in solido degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole o dei produttori di canne.

ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

STATI, PAESI E TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 35

Barbados

Belize

Côte d'Ivoire

Figi

Giamaica

Guyana

India

Kenia

Madagascar

Malawi

Maurizio

Repubblica popolare del Congo

St. Kitts-Nevis-Anguilla

Suriname

Swaziland

Tanzania

Trinidad e Tobago

Uganda

Zambia

Zimbabwe

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

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