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Document 32001D0549

2001/549/CE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Iugoslavia

OJ L 197, 21.7.2001, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/549/oj

32001D0549

2001/549/CE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001 pag. 0038 - 0040


Decisione del Consiglio

del 16 luglio 2001

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Iugoslavia

(2001/549/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) La Commissione, prima di presentare la presente proposta, ha consultato il Comitato economico e finanziario.

(2) Nella Repubblica federale di Iugoslavia e nella Repubblica serba si sono registrati cambiamenti politici che hanno portato all'instaurazione di nuovi governi democratici e la Repubblica federale di Iugoslavia sta compiendo sforzi notevoli per instaurare un'economia di mercato ben funzionante.

(3) Nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, che costituisce il quadro per le relazioni dell'UE con i paesi della regione in questione, è auspicabile sostenere gli sforzi per assicurare un ambiente politico ed economico stabile nella Repubblica federale di Iugoslavia, in vista dell'instaurazione di relazioni di piena cooperazione con la Comunità.

(4) La Comunità ha previsto una dotazione di 200 milioni di EUR a titolo di assistenza di emergenza comprendente aiuti alimentari, forniture di medicinali e di energia per fronteggiare i bisogni fondamentali della popolazione durante l'inverno 2000/2001.

(5) L'assistenza finanziaria della Comunità dovrebbe contribuire positivamente ad avvicinare la Repubblica federale di Iugoslavia alla Comunità.

(6) La Repubblica federale di Iugoslavia ha convenuto con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) una serie globale di misure di stabilizzazione e di riforma. L'FMI ha approvato un accordo annuale di stand-by l'11 giugno 2001.

(7) La Repubblica federale di Iugoslavia ha concordato con la Banca mondiale una serie di misure di adeguamento strutturale sostenute da strumenti nel quadro degli "Structural Adjustment Loans and Credits" a condizioni particolarmente agevolate nel settore della riforma della finanza pubblica e in quello della privatizzazione delle banche e delle imprese.

(8) Le autorità della Repubblica federale di Iugoslavia hanno presentato richiesta di assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali.

(9) Al di là dei finanziamenti che potrebbero essere prevedibilmente messi a disposizione da parte dell'FMI e della Banca mondiale, resta da coprire un consistente fabbisogno di finanziamento residuo nei mesi a venire, al fine di rafforzare le riserve valutarie del paese e di sostenere gli obiettivi politici del programma di riforme del governo.

(10) Le autorità della Repubblica federale di Iugoslavia si sono impegnate ad onorare tutti gli obblighi finanziari che la totalità degli enti pubblici del paese ha ancora in sospeso nei confronti della Comunità europea e della Banca europea per gli investimenti, nonché ad assumersi la responsabilità - tramite garanzia - degli obblighi non ancora maturati.

(11) L'assistenza finanziaria della Comunità, sotto forma di una combinazione di prestito a lungo termine e contributo a fondo perduto, è una misura adeguata per sostenere assieme ad altri donatori la bilancia dei pagamenti e contribuire ad alleviare i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese nelle attuali circostanze estremamente difficili.

(12) La Repubblica federale di Iugoslavia è temporaneamente ammessa dalla Banca mondiale a beneficiare di prestiti e linee di credito a condizioni particolarmente vantaggiose.

(13) L'inclusione nell'assistenza macrofinanziaria di una componente costituita da un contributo a fondo perduto non pregiudica i poteri dell'Autorità di bilancio.

(14) È opportuno che la presente assistenza macrofinanziaria sia gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario.

(15) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Repubblica federale di Iugoslavia assistenza macrofinanziaria sotto forma di un prestito a lungo termine e di un contributo a fondo perduto al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di rafforzare le riserve valutarie del paese.

2. La componente "prestito" della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 225 milioni di EUR, con una durata massima di 15 anni da svincolare con la prima rata. A tal fine, la Commissione è abilitata a contrarre prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Repubblica federale di Iugoslavia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. La componente "contributo a fondo perduto" della presente assistenza consiste in un importo massimo di 75 milioni di EUR.

4. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Repubblica federale di Iugoslavia.

5. L'assistenza è erogata dopo che la Repubblica federale di Iugoslavia avrà onorato per intero gli obblighi finanziari di tutti gli enti pubblici del paese ancora in essere nei confronti della Comunità europea e della BEI, e dopo che avrà assunto la responsabilità - tramite garanzia - degli obblighi non ancora maturati.

Articolo 2

1. Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Repubblica federale di Iugoslavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Repubblica federale di Iugoslavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Le componenti "prestito" e "contributo a fondo perduto" sono messe a disposizione della Repubblica federale di Iugoslavia in almeno due rate. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la prima rata viene svincolata subordinatamente all'assolvimento di tutte le obbligazioni finanziarie in sospeso della Repubblica federale di Iugoslavia nei confronti della Comunità e della Banca europea per gli investimenti ed alla conclusione di un accordo tra la Repubblica federale di Iugoslavia e l'FMI su un programma macroeconomico sostenuto da un accordo relativo alla rata superiore di credito.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la seconda quota ed eventuali quote successive sono svincolate subordinatamente alla soddisfacente messa in atto del programma di aggiustamento e di riforme della Repubblica federale di Iugoslavia e almeno tre mesi dopo lo svincolo della rata precedente.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Repubblica federale di Iugoslavia.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Repubblica federale di Iugoslavia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Repubblica federale di Iugoslavia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica federale di Iugoslavia, se del caso.

5. Il Comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno ed entro settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nell'anno precedente.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa cessa di produrre effetti due anni dopo la data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

(1) Parere espresso il 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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