EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0518(01)

Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+)

OJ C 139, 18.5.2000, p. 5–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32000Y0518(01)

Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+)

Gazzetta ufficiale n. C 139 del 18/05/2000 pag. 0005 - 0013


Comunicazione della Commissione agli Stati membri

del 14 aprile 2000

recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+)

(2000/C 139/05)

1. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1998, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in prosieguo "il regolamento generale", istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, in prosieguo denominata "Leader+".

2. Il 14 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha adottato, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, i presenti orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo d'applicazione e le modalità di attuazione dell'iniziativa di sviluppo rurale.

3. In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento generale, gli Stati membri presentano alla Commissione le proposte di programmi d'iniziativa Leader+ elaborate conformemente agli orientamenti della presente comunicazone ai fini dell'approvazione da parte della Commissione e della decisione in merito alla partecipazione finanziaria del FEAOG, sezione orientamento.

I. CONTESTO E OBIETTIVI

Contesto

4. Le zone rurali della Comunità devono affrontare una serie di problemi che costituiscono una grave minaccia per il loro futuro; invecchiamento della popolazione ed esodo rurale persistenti in alcune zone, calo dell'occupazione.

È opportuno sottolineare, tuttavia, che alcune zone sono riuscite a risolvere i loro problemi innescando una dinamica territoriale che dimostra la loro capacità di dare risposte innovative alle sfide che si trovano a dover affrontare.

5. Leader I ha segnato l'inizio di una nuova politica di sviluppo rurale fondata su un'impostazione territoriale, integrata e partecipativa.

Leader II ha esteso l'impostazione di Leader I, mettendo in risalto l'aspetto innovativo dei progetti.

Il contributo di Leader si fonda sui seguenti elementi:

- coinvolgimento degli operatori locali affinché riflettano sul futuro del loro territorio e se ne assumano la responsabilità,

- impostazione territoriale decentrata, integrata, fondata su un'azione ascendente,

- apertura delle zone rurali ad altri territori mediante lo scambio e il trasferimento di esperienze attraverso la costituzione di reti,

- capacità di promuovere interventi di dimensioni modeste qualora siano presenti intermediari amministrativi, tecnici e finanziari a sostegno dei titolari di piccoli progetti.

Tuttavia, in diversi Stati membri l'attuazione di Leader II non è stata scevra di difficoltà, quali ritardi nella selezione dei beneficiari, e quindi nell'avvio dei programmi, costituzione di partenariati fragili con ruoli mal definiti, pletora di procedure varie, frammentazione di risorse finanziarie tra un numero elevatissimo di gruppi di azione locale (GAL) risultante in interventi poco efficaci.

6. Il verificarsi di qualche problema del tipo summenzionato non è ruscito a scalfire l'immagine generalmente assai positiva di Leader; si è invece diffuso il convincimento che l'azione avviata nel 1991 dovesse essere proseguita e approfondita. Si tratta di un provvedimento auspicabile, soprattutto perché nei prossimi anni le zone rurali dovranno modificare la loro struttura socioeconomica per far fronte alle sfide e ai vincoli derivanti in particolare:

- dai mutamenti del settore agricolo conseguenti alla riforma della PAC e alle crescenti esigenze dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti,

- dalla consapevolezza generalizzata dei problemi ambientali,

- della crescente mondializzazione dell'economia,

- della sempre maggiore diffusione ed utilizzazione delle nuove tecnologie.

La valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata imperniata su una strategia territoriale pertinente e adeguata al contesto locale appare con sempre maggiore evidenza il passaggio obbligato per la creazione e/o la salvaguardia di prodotti e servizi competitivi e duraturi.

Tale azioni, tuttavia, sarà ancora puì efficace se si iscriverà in una politica comunitaria e in politiche nazionali e regionali capaci di fornire l'inquadramento, gli strumenti e gli stimoli necessari affinché la popolazione e i territori rurali siano in grado di cogliere le opportunità di sviluppo concretizzandole grazie a mezzi e dispositivi adeguati.

7. Il nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(2), prevede una serie di misure con l'obiettivo di consentire alle zone rurali di attuare una politica che non si limiti a potenziare la competitività del settore agricolo, bensì incentivi anche lo sviluppo di nuove attività e fonti d'occupazione affinché tali zone continuino a rappresentare un contesto socioeconomico sano e dinamico.

In tale prospettiva la politica di sviluppo rurale diventa il secondo pilastro della PAC e si conferma un elemento importante della politica di coesione economica e sociale.

Tuttavia, i grandi programmi attuati a titolo del regolamento (CE) n. 1257/1999 e dei regolamenti sui Fondi strutturali possono difficilmente risolvere da soli tutti i problemi che le comunità rurali si trovano a dover affrontare, data la loro dimensione locale e la necessità di tener maggiormente conto delle iniziative avviate dalle comunità locali.

Obiettivi

8. La nuova iniziativa constituirà un completamento dei programmi generali, promuovendo azioni integrate elaborate e attuate nell'ambito di partenariati attivi che operano a livello locale.

Leader+ si propone di incorraggiare e aiutare gli operatori rurali a riflettere sulle potenzialità del territorio in una prospettiva a lungo termine. L'iniziativa promuove l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di:

- valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,

- pontenziamento dell'ambiente economico, al fine di contribuire a creare posti di lavoro,

- miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.

L'aspetto "cooperazione" in senso lato costituirà un elemento fondamentale di Leader+. La Commissione sosterrà la costituzione di partenariati di qualità tra vari operatori. Tali forme di cooperazione devono potersi costituire all'interno dei territori rurali, tra territori di uno stesso Stato membro e tra territori di diversi Stati membri, eventualmente addirittura di paesi terzi.

Pertanto, Leader+ manterrà la sua funzione di laboratorio allo scopo di elaborare e sperimentare nuove impostazioni di sviluppo integrate e sostenibili che devono indicare sulla politica di sviluppo rurale nella Comunità europea, integrarla e/o potenziarla. Si invitano gli Stati membri a partecipare a tale sperimentazione quando presenteranno le rispettive proposte.

I nuovi modelli di sviluppo rurale verranno valorizzati e divulgati grazie ad una considerevole attività di costituzione di reti.

II. DISPOSITIVO E MISURE

Ambito geografico

9. A differenza di Leader I e II, possono beneficiare di Leader+ tutti i territori rurali; tuttavia, al fine di concentrare le risorse comunitarie sulle proposte più promettenti ed ottenere il massimo effetto di moltiplicatore, beneficerà del contributo comunitario a titolo delle sezioni 1 e 2 soltanto un numero ristretto di territori, previa procedura di selezione aperta e rigorosa.

10. A tal fine, le procedure e i criteri di selezione devono essere proposti dalle competenti autorità nazionali. I criteri di selezione indicati nella presente comunicazione costituiscono esigenze minime e devono essere integrati da criteri specifici, affinati eventualmente in base alla situazione delle zone rurali, tenendo conto delle condizioni ambientali della regione e degli obiettivi specifici che si intendono realizzare con l'attuazione di Leader+ in queste zone. Tali criteri, che costituiranno parte integrante dei programmi presentati, sono soggetti all'approvazione della Commissione.

Qualora Leader+ riguardi territori che in passato non hanno potuto beneficiare di Leader I e/o Leader II, dovranno essere previste disposizioni particolari per consentire loro di accedere all'iniziativa comunitaria a parità di condizioni.

11. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di Leader+ a talune zone rurali, purché giustifichino tale limitazione in base a criteri coerenti rispetto agli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale e fatte salve le altre condizioni di cui alla presente comunicazione.

Beneficiari

12. Beneficiari del contributo Leader+ saranno un insieme di partner denominati "Gruppi di azione locale" (GAL).

I gruppi di azione locale elaborano la strategia di sviluppo e sono responsabili della sua attuazione.

Detti gruppi devono essere l'espressione equilibrata e rappresentativa dei partner dei vari ambienti socioeconomici del territorio. A livello decisionale, i partner economici e le associazioni devono rappresentare almeno il 50 % del partenariato locale.

I membri del GAL devono dimostrare la loro capacità di definire in collaborazione e di attuare una strategia di sviluppo del territorio.

La pertinenza e il carattere operativo del partenariato devono essere valutati in funzione soprattutto della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità. Dovranno essere garantite le capacità dei partner di svolgere i compiti loro attribuiti e l'efficacia dei meccanismi di gestione e di decisione.

I membri del GAL devono essere insediati al livello locale e soddisfare una delle due condizioni seguenti:

- i partner in questione designano un capofila amministrativo e finanziario ai fini della gestione delle sovvenzioni pubbliche, il quale garantisce il corretto funzionamento del partenariato;

- oppure i partner in questione costituiscono una struttura comune con personalità giuridica e il cui statuto garantisce il corretto funzionamento del partenariato e la capacità di gestire sovvenzioni pubbliche.

Sezioni

13. Leader+ si articola nelle seguenti tre sezioni:

- sezione 1: sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale,

- sezione 2: sostegno a forme di cooperazione interterritoriale e transnazionale,

- sezione 3: creazione di reti tra tutti i territori rurali della Comunità europea, beneficiari o meno di Leader+, e tutti gli operatori dello sviluppo rurale.

Sezione 1 - "Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato"

14. La sezione 1 interverrà a favore dei territori che dimostrino la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia pilota di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo e imperniata su un tema centrale, caratteristico dell'identità del territorio.

In funzione della situazione specifica delle proprie zone rurali, ciascuno Stato membro dovrà precisare i criteri che consentano di selezionare, mediante invito a presentare proposte, i piani di sviluppo elaborati dai GAL, tenendo conto dei seguenti elementi:

14.1 Territori interessati

L'iniziativa Leader+ riguarda territori rurali di dimensioni ridotte che costituiscano un insieme omogeneo dal punto di vista fisico (geografico), economico e sociale.

I territori selezionati devono in ogni caso caratterizzarsi per coerenza e per una massa critica, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, sufficiente a sostenere una percorribile strategia di sviluppo.

L'applicazione dei summenzionati criteri potrebbe determinare una delimitazione che non coincide con la ripartizione amministrativa nazionale e con la suddivisione in zone decisa ai fini degli interventi a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali.

A garanzia del carattere locale e rurale, il territorio non dovrebbe di norma avere più di 100000 abitanti nelle zone a maggiore densità (dell'ordine di 120 abitanti/km2), senza di norma scendere al di sotto dei 10000 abitanti. Per le zone ad elevata e a bassa densità di popolazione, come ad esempio talune zone del nord dell'Europa, si può derogare a tali criteri in casi debitamente giustificati.

Verranno comunque scartate suddivisioni territoriali artificiali che compromettano l'enunciato criterio di coerenza.

14.2 Strategia di sviluppo

La strategia di sviluppo proposta dai GAL nell'ambito dei rispettivi piani deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Deve trattarsi di una strategia integrata, nel senso di un'impostazione globale, concertata, fondata su interazioni tra operatori, settori e progetti, attorno ad un tema centrale caratteristico dell'identità e/o delle risorse e/o del know-how specifico del territorio e che funga da catalizzatore per l'insieme degli operatori e dei progetti nei vari campi che concorrono alla strategia di sviluppo.

Fatte salve le specificità regionali e tenuto conto delle possibilità e dei vincoli cui si trovano di fronte e territori rurali, la Commissione attribuisce rilevanza particolare a livello comunitario ai seguenti temi catalizzatori:

- utilizzazione dei nuovi know-how e nuove tecnologie e per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori in questione,

- miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali,

- valorizzazione dei prodotto locali, in particolare agevolando mediante un'azione collettiva l'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive,

- valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di interessi comunitario Natura 2000.

La strategia proposta in ciascun piano di sviluppo deve dimostrare di articolarsi attorno ad uno dei summenzionati temi; qualora si articoli attorno a più temi, deve dimostrare di essere coerente. In ogni caso deve dimostrare che non si tratta di una somma di progetti o di una mera giustapposizione di interventi settoriali.

Ai fini delle pari opportunità e persuasa che i giovani e le donne costituiscano un fattore di sviluppo delle zone rurali, la Commissione intende contribuire innanzitutto alle strategie destinate ad aumentare l'occupazione e/o le attività delle summenzionate categorie. Pertanto, la serie di parametri che gli Stati membri dovranno fissare ai fini della selezione delle strategie pilota dovrà tener conto di questa priorità comunitaria.

Gli Stati membri possono ampliare sia l'elenco dei temi catalizzatori che quello delle categorie beneficiarie per tener conto di situazioni nazionali specifiche.

b) Deve dimostrare di essere fondata sul territorio e di essere coerente con esso, in particolare dal punto di vista socioeconomico; deve comprovare la sua vitalità economica e la sua sostenibilità nel senso di un'utilizzazione delle risorse che non comprometta le possibilità delle generazioni future.

c) Deve dimostrare di essere una strategia pilota.

Nell'ambito di Leader I e Leader II numerosi territori rurali si sono impegnati in azioni innovative di sviluppo locale impostate in modo ascendente. In vari casi l'impostazione è maturata e può ormai essere ripresa nel programmi generali di sviluppo rurale.

Con Leader+ la Commissione intende contribuire a impostazioni di sviluppo rurale originali e ambiziose che approfondiscano la sperimentazione avviata con Leader I e II.

Il carattere di strategia pilota verrà valutato in base alla strategia di sviluppo illustrata nell'ambito di ciascun piano di sviluppo. Essa dovrà proporre i mezzi che consentono di imboccare nuove vie di sviluppo sostenibile; il carattere di novità e definito rispetto alle pratiche del passato nel territorio in questione e rispetto a quelle previste dai programmi generali.

Pur non volendo fornire un elenco esaustivo di criteri di valutazione, la Commissione ritiene che il concetto di "strategia pilota" possa definirsi in base ai seguenti criteri indicativi:

- nascita di nuovi prodotti e servizi che includono le specificità locali,

- nuovi metodi atti a interconnettere le risorse umane, naturali e/o finanziarie del territorio ai fini di un migliore sfruttamento del suo potenziale endogeno,

- interconnessioni tra settori economici tradizionalmente distinti,

- formule orginali di organizzazione e partecipazione delle comunità locali alla fase decisionale e attuativa del progetto.

È opportuno segnalare che in nessun caso - nemmeno per i nuovi territori - l'aspetto "pilota" potrà limitarsi all'applicazione del metodo di Leader.

d) Deve dimostrare il carattere trasferibile dei metodi proposti; i titolari del progetto hanno l'obbligo di mettere in rete gli acquis metodologici e i risultati ottenuti.

e) Deve dimostrare di essere complementare rispetto agli interventi dei programmi generali applicati nella regione e nel territorio in questione.

Sezione 2 - Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

15. La presente sezione mira a promuovere la cooperazione tra territori

a) all'interno di un Stato membro (cooperazione infraterritoriale),

b) di diversi Stati membri (cooperazione transnazionale).

Tale cooperazione deve apportare un reale valore aggiunto al territorio.

Essa si prefigge due obiettivi spesso complementari:

- raggiungere la massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto comune,

- ricercare complementarità.

16. La cooperazione consisterà nella condivisione del know-how e/o delle risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati, in conformità con gli orientamenti tematici precisati dai gruppi di azione locale nei rispettivi piani di sviluppo.

La cooperazione non può consistere in un mero scambio di esperienze, bensì nella realizzazione di un'azione comune, possibilmente integrata in una struttura comune.

17. La presente sezione finanzia l'azione comune e le spese a monte nell'ambito dell'assistenza tecnica alla cooperazione.

18. La presente sezione di Leader+ riguarda i territori rurali selezionati nella sezione 1 dell'iniziativa; della sua attuazione è responsabile un GAL capo fila. Si applicano in particolare le seguenti disposizioni specifiche:

- Cooperazione infraterritoriale

All'interno di uno Stato membro la cooperazione infraterritoriale potrà riguardare, oltre ai territori selezionati nell'ambito di Leader+, territori selezionati nell'ambito di Leader I e II o altri territori rurali organizzati conformemente all'impostazione Leader e riconosciuti dallo Stato membro. Ad eccezione degli interventi relativi a un tema ben preciso la cui attuazione richiede un territorio più ampio di quello dei GAL in questione, possono beneficiare del contributo comunitario soltanto gli interventi che interessano territori selezionati nell'ambito di Leader+. Le spese di animazione, tuttavia, sono ammissibili per tutti i territori interessati dalla cooperazione.

- Cooperazione transnazionale

La cooperazione transnazionale è applicabile ai gruppi di azione locale appartenenti ad almeno due Stati membri.

Tuttavia, qualora un territorio selezionato nell'ambito di Leader+ avvii una cooperazione alle condizioni previste dalla presente sezione con un territorio di un paese terzo, organizzato conformemente all'impostazione Leader, le relative spese riguardanti il territorio Leader+ sono ammissibili.

Sezione 3 - Creazione di una rete

19. Lo scambio di realizzazioni, di esperienze e di know-how fra tutte le parti interessate nella Comunità è stata una priorità di Leader II che si conferma nell'iniziativa Leader+.

20. La creazione di una rete per l'insieme dei territori rurali, beneficiari o meno dell'iniziativa, e per tutti gli organismi e le amministrazioni partecipanti alle azioni territoriali in questione, ad esempio i centri di informazione rurale, viene sostenuta non soltanto a fini di scambio e di trasferimento di esperienze, bensì anche ai seguenti fini:

- stimolo e concretizzazione della cooperazione tra territori,

- informazione e insegnamenti da trarre in materia di sviluppo rurale territoriale.

21. La partecipazione attiva alla rete è obbligatoria per tutti i beneficiari di Leader+; essa comporta l'obbligo di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie sulle azioni in corso o realizzate, sui risultati conseguiti, nonché la partecipazione alle varie attività.

Gli altri partecipanti alla rete coinvolti nelle azioni territoriali in questione sono anch'essi invitati, pur non essendo GAL, a fare in modo che la rete possa beneficiare delle lore esperienze, del loro know-how e dei loro progetti.

22. Ciascuno Stato membro propone le disposizioni relative alla creazione della necessaria struttura di animazione delle rete.

La Commissione raccomanda che la cellula di animazione della rete si faccia carico delle seguenti attività:

- individuazione, analisi e informazioni a livello nazionale sulle buone pratiche trasferibili,

- animazione della rete,

- organizzazione di scambi di esperienze e di know-how a favore soprattutto dei territori in ritardo di sviluppo affinché possano beneficiare dei risultati conseguiti dal GAL più esperti,

- assistenza tecnica alla cooperazione di prossimità e transnazionale.

23. A livello comunitario, la creazione e l'animazione della rete europea è affidata all'"Osservatorio dei territori rurali" diretto dalla Commissione.

L'Osservatorio persegue i seguenti obiettivi:

- raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni sulle azioni comunitarie in materia di sviluppo rurale;

- raccolta, consolidamento e divulgazione a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo locale in ambiente rurale;

- informazione degli operatori rurali sulle grandi tendenze relative all'andamento delle zone rurali nella Comunità europea e nei paesi terzi;

- convegni europei dei beneficiari dell'iniziativa, promozione della cooperazione transnazionale;

- assistenza alle amministrazione nazionali e regionali al fine di facilitare lo scambio di esperienze;

- assistenza alle amministrazione nazionali nell'ambito dell'animazione e della costituzione di contatti tra i beneficiari dell'iniziativa ai fini di cooperazione;

- eleborazione di relazioni sull'attuazione e lo svolgimento di Leader+ a livello comunitario;

- analisi degli insegnamenti di Leader+ e delle implicazioni nell'ambito della politica rurale.

III. ATTUAZIONE

Preparazione e presentazione delle proposte di programmi a titolo dell'iniziativa Leader+

24. Tenuto conto degli stanziamenti indicativi per Stato membro, fissati dalla Commissione e da essa comunicati agli Stati membri, questi ultimi presentano alla Commissione proposte i programma a titolo dell'iniziativa Leader+.

I programmi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro, al livello geografico ritenuto più adeguato in base a considerazioni relative in particolare alla struttura amministrativa e ai sistemi di attuazione e di gestione previsti.

Per l'attuazione dei programmi gli Stati membri possono scegliere la formula del programma operativo oppure della sovvenzione globale.

In applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento generale, vengono consultate in via preliminare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale e locale.

25. I programmi devono avere contenuto analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento generale ed essere strutturati conformemente all'allegato alla presente comunicazione.

Contesto e strategia di attuazione, procedure di selezione, finanziamento

26. Il programma presentato deve mettere in evidenza con chiarezza i punti di forza e di debolezza nonché le potenzialità delle zone in cui si applica il programma, gli obiettivi specifici perseguiti con l'attuazione di Leader+, il nesso rispetto alle politiche di sviluppo rurale attuate e/o da attuare nello Stato membro o nella regione in questione, la strategia prevista per conseguire tali obiettivi, la coerenza e il valore aggiunto delle iniziative proposte nonché la loro incidenza sull'ambiente. Per ciascuna sezione devono figurare gli obiettivi perseguiti, le tematiche a titolo della sezione 1, l'elenco e la descrizione delle misure per l'attuazione di ciascuna sezione, l'impatto atteso.

Tale analisi dev'essere conforme ai risultati della valutazione ex ante del programma presentato, effetuata a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale. La valutazione ex ante costituisce parte integrante del programma.

27. I criteri di selezione e le procedure devono essere chiaramente definiti e garantire un'effettiva concorrenza tra i GAL.

All'atto della presentazione del programma, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di GAL che intende selezionare. La selezione può avvenire su base nazionale o regionale; in ogni caso devono essere garantite la trasparenza delle procedure e adeguate condizioni di concorrenza tra i GAL.

Lo Stato membro può organizzare più di una procedura di gara, in particoalre se Leader+ è rivolta a nuovi territori ai quali potrebbe essere concessa una proroga dei termini. Tali casi devono essere debitamente spiegati e giustificati. In ogni caso, i territori candidati alla sezione 1 devono essere selezionati entro due anni dall'approvazione dei criteri di selezione.

Nella proposta di programma lo Stato membro illustra le modalità prescelte per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e infraterritoriale; tali disposizioni devono garantire ai GAL l'accesso regolare e progressivo alle forme di cooperazione in questione, nonché condizioni di programmazione e finanziamento che consentano l'effettiva attuazione della presente sezione nei termini fissati d'intesa con la Commissione.

28. Conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento generale viene elaborato un piano di finanziamento indicativo, ripartito per asse prioritario, esercizio e fonte di finanziamento. Le tre sezioni fungono da assi prioritari, cui si aggiunge un quarto asse destinato a finanziare le spese di gestione, di sorveglianza e di valutazione del programma. La quota della stanziamento destinata alle azioni a titolo del summenzionato quarto asse dev'essere indicata.

Disposizioni in materia di gestione, controllo, sorveglianza e valutazione

29. Si applicano le disposizioni del regolamento generale, in particolare il titolo III e il titolo IV, capitoli I, II e III. Il programma presentato deve fare esplicito riferimento alle summenzionate disposizioni e soddisfare i criteri della presente comunicazione.

30. I meccanismi di attuazione e di gestione delle varie sezioni dell'iniziativa devono proporsi la semplificazione, fermo restando il principio di una gestione corretta e rigorosa.

31. Per quanto riguarda in particolare la gestione finanziaria, il programma deve indicare chiaramente le modalità di gestione e le procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione dei flussi nonché le fasi principali del finanziamento comunitario fino al beneficiario finale. La valutazione ex ante deve verificare la pertinenza delle modalità di attuazione.

32. Oltre alle procedure normali applicabili a tutte le spese, nella presentazione del dispositivo dei controlli devono essere descritte le disposizioni, le modalità, le norme e le procedure specifiche relative al controllo del programma in questione.

33. La sorveglianza viene effettuata

- a livello dei GAL,

- a livello dei programmi regionali/nazionali,

sulla scorta di indicatori finanziari e fisici definiti nell'ambito della programmazione, i quali devono consentire di sorvegliare lo stato di avanzamento dei programmi dal punto di vista dell'esecuzione finanziaria, della realizzazione fisica e dell'impatto.

La trasmissione dei risultati all'Osservatorio europeo e il loro consolidamento contribuiscono alla sorveglianza dell'iniziativa a livello comunitario.

Conformemente all'articolo 35 del regolamento generale, per ciascun programma di iniziativa comunitaria è istitituito un comitato di sorveglianza, di cui si deve definire la composizione e il ruolo.

È istituito un comitato direttivo, composto di rappresentanti delle amministrazioni nonché delle reti nazionali e regionali e presieduto dalla Commissione. Esso si riunisce almeno una volta l'anno per uno scambio di opinioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e funge da organo di sorveglianza a livello comunitario della sezione "cooperazione".

34. Nell'ambito della valutazione si applicano agli interventi di Leader+ le pertinenti disposizioni del regolamento generale sui Fondi strutturati e, se del caso, gli orientamenti in materia di valutazione dello sviluppo rurale.

In considerazione delle caratteristische specifiche di Leader, l'attività di valutazione, alimentata e fondata su indicatori fisici e finanziari, sarà completata da indicatori specifici concernenti in particolare l'impostazione integrata territoriale, il carattere pilota delle azioni, il funzionamento del partenariato, l'organizzazione e il ruolo delle strutture amministrative partecipanti, la creazione della rete e l'impatto sull'ambiente.

Approvazione degli interventi

35. La Commissione approva i programmi di iniziativa comunitaria Leader+ entro e non oltre cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento e determina la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, conformemente all'articolo 28 del regolamento generale.

Qualora lo Stato membro abbia scelto l'intervento sotto forma di programma operativo, entro tre mesi dall'approvazione del programma deve essere trasmesso alla Commissione, a titolo informativo, il complemento di programmazione di cui all'articolo 9, lettera m), del regolamento generale; tale complemento comprende gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento generale.

La Commissione è favorevole al ricorso ad una sovvenzione globale conformemente all'articolo 9, lettera i) e all'articolo 27 del regolamento generale.

Azioni ammissibili al cofinanziamento comunitario

36. Sono ammissibili tutte le misure che possono beneficiare del sostegno del FEAOG, sezione orientamento, del FESR e del FSE.

37. L'iniziativa Leader+ è destinata innanzitutto a sostenere le strategie pilota di sviluppo del potenziale endogeno delle zone rurali. Pertanto, fatte salve azioni su scala ridotta da definire nell'ambito del partenariato, non sono ammissibili investimenti per infrastrutture, né investimenti produttivi di importo unitario superioe ad un massimale da stabilire nell'ambito del partenariato.

38. Le spese connesse all'acquisizione di competenze, secondo la definizione di Leader II (ossia spese di animazione e/o studi preliminari all'elaborazione da parte del GAL di un piano di sviluppo del territorio), rappresentano una misura ammissibile alla sezione 1 purché si tratti di nuovi territori in cui non è ancora stato applicato il metodo Leader.

39. Le spese connesse alla partecipazione alla/e rete/i, all'animazione, all'informazione, alla gestione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma sono ammissibili al cofinanziamento comunitario e vengono proposte all'atto della presentazione del programma. Tuttavia, il contributo alle spese di valutazione negli Stati membri è limitato alle valutazioni che contribuiscono effettivamente a valutare Leader+ a livello comunitario in ragione del loro campo di applicazione e della loro qualità, da stimarsi conformemente agli orientamenti della Commissione in materia.

40. Per la direzione dell'Osservatorio europeo la Commissione sarà coadiuvata da prestatori esterni selezionati mediante procedura aperta fondata su un bando di gara che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A tal fine verrà destinata indicativamente una quota massima del 2 % della partecipazione complessiva all'iniziativa comunitaria Leader+ a carico del FEAOG, sezione orientamento. Le attività in questione prestate su iniziativa della Commissione verranno finanziate al 100 % del costo totale.

IV. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ A LEADER+

41. L'iniziativa Leader+ è finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità.

Per il periodo 2000-2006 è assegnato a Leader+ uno stanziamento complessivo del FEAOG, sezione orientamento, pari a 2020 milioni di EUR a prezzi 1999. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento generale, la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, a ciascun programma tiene conto di una indicizzazione annuale del 2 % fino al 2003 e verrà fissata a prezzi 2003 per il periodo 2004-2006. Entro il 31 dicembre 2003, la Commissione stabilisce l'indicazione applicabile per il periodo 2004-2006.

Si applicano le disposizioni relative ai tassi di partecipazione comunitaria di cui all'articolo 29 del regolamento generale. In particolare, il FEAOG, sezione Orientamento, può contribuire per una quota massima del 75 % del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 % nelle altre regioni.

V. CALENDARIO

42. La Commissione invita gli Stati mmebri a presentare proposte di programmi di iniziativa comunitaria Leader+ entro sei mesi dalla pubblicazione dalla presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le domande di intervento degli Stati membri e tutta la corrispondenza inerente alla presente comunicazione devono essere inviate al seguente indirizzo: Direttore generale Direzione generale dell'Agricoltura Commissione europea Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

ALLEGATO

STRUTTURA DI UNA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER+

1. Definizione delle zone di applicazione dell'iniziativa e criteri adottati.

2. Analisi della situazione della/e zona/e interessata/e.

3. Valutazione ex ante conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale.

4. Obiettivi perseguiti con l'attuazione dell'iniziativa, strategia per conseguirli, nesso con gli altri programmi di sviluppo rurale.

5. Per ciascuna sezione: obiettivi, temi catalizzatori della sezione 1, sintesi delle misure da attuare previste, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità dei regimi di aiuto delle tre sezioni dell'iniziativa, impatto.

6. Piano di finanziamento per asse prioritario, esercizio e fonte di finanziamento; eventualmente, indicazione del contributo comunitario previsto nelle zone degli obiettivi 1 e 2. La partecipazione annuale dei Fondi deve essere compatibile con le prospettive finanziarie.

7. Criteri di selezione dei GAL, procedure e calendario.

8. Modalità di informazione dei potenziali beneficiari e, nell'ambito dell'attuazione, modalità d'informazione del pubblico.

9. Disposizioni e autorità designate dallo Stato membro per l'attuazione, la gestione, compresa quella finanziaria, e la sorveglianza

- delle strategie di sviluppo territoriale

- della cooperazione

- del funzionamento delle reti e del loro collegamento con l'Osservatorio europeo.

10. Disposizioni amministrative, modalitè e procedure di controllo degli interventi.

11. Disposizioni in materia di valutazione.

12. Relazione delle disposizioni adottate per la consultazione dei partner sul programma e disposizioni adottate per la consultazione dei partner e la loro partecipazione al comitato di sorveglianza.

13. Compatibilità dell'intervento rispetto alle altre politiche comunitarie.

Top