EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0211(02)

Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente

OJ C 39, 11.2.2000, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2003

32000Y0211(02)

Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente

Gazzetta ufficiale n. C 039 del 11/02/2000 pag. 0004 - 0007


Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente

(2000/C 39/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio è preoccupato per la rilevanza sempre maggiore e le frequenti conseguenze dei reati transfrontalieri contro l'ambiente.

(2) I reati gravi contro l'ambiente rappresentano una minaccia per l'ambiente e, di conseguenza, ogni reato grave di questo tipo dovrebbe ricevere una risposta severa.

(3) I reati gravi contro l'ambiente costituiscono un problema cui sono confrontati tutti gli Stati membri e pertanto essi dovrebbero adottare un'azione comune per proteggere l'ambiente in base al diritto penale.

(4) La repressione dei reati gravi contro l'ambiente richiede indagini e azioni penali efficaci negli Stati membri nonché un'efficace cooperazione delle forze di polizia, della magistratura penale e degli organi amministrativi o tra gli stessi.

(5) Gli scambi di informazioni tra Stati membri su reati gravi contro l'ambiente dovrebbero essere potenziati.

(6) Il 9 settembre 1998 il Consiglio d'Europa ha adottato una convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (in prosieguo denominata "convenzione del 1998"),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione quadro, per "reato grave contro l'ambiente" si intendono le azioni o le omissioni, in presenza di circostanze aggravanti e in violazione della legislazione nazionale in materia ambientale, che riguardano:

a) l'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo con conseguenti danni rilevanti o manifesto pericolo per l'ambiente, oppure

b) il deposito o l'eliminazione di rifiuti o sostanze simili in modo da causare danni rilevanti o da provocare un manifesto pericolo per l'ambiente.

2. Per "circostanze aggravanti" si intende, in particolare, che:

a) l'azione o l'omissione di cui trattasi non può essere considerata come facente parte delle normali operazioni quotidiane di un'attività altrimenti lecita;

b) il reato è di rilevante gravità, oppure

c) è stato perseguito o se ne è ricavato un vantaggio economico.

Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

a) il comportamento è regolare o persistente, il che rivela un consapevole disinteresse per le precauzioni ambientali fondamentali;

b) il reato commesso è stato programmato in anticipo, oppure

c) vi è stato un tentativo di occultare l'inquinamento o il deposito, aggravando in tal modo il danno o il pericolo, in quanto misure di disinquinamento o misure preventive non sono state adottate o lo sono state solo tardivamente.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché:

a) i reati gravi contro l'ambiente siano perseguibili penalmente in un modo che sia efficace, proporzionato al reato commesso, costituisca un deterrente e possa dar luogo a estradizione;

b) le persone giuridiche possano essere perseguite penalmente, secondo la legislazione nazionale, per i reati gravi contro l'ambiente.

2. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché:

a) sia possibile, secondo quanto disposto nella legislazione nazionale, sequestrare e confiscare attrezzature e profitti (o beni strumentali di pari valore) in connessione con i reati gravi contro l'ambiente;

b) i reati gravi contro l'ambiente siano oggetto di disposizioni nazionali dirette a dare attuazione alla convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato;

c) una persona condannata per un reato grave contro l'ambiente possa essere esclusa o interdetta dall'esercitare un'attività che richieda un'autorizzazione o un'approvazione ufficiale, quando dai fatti accertati risulti un chiaro rischio di abuso della situazione o dell'attività;

d) qualora circostanze particolari lo impongano, una persona condannata per un reato grave contro l'ambiente possa essere privata del diritto di esercitare un'altra attività o di agire in qualità di fondatore, dirigente o membro del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, di una società o di un'associazione che richiedano un'approvazione ufficiale speciale o di una fondazione, alle condizioni di cui alla lettera c), e

e) in base alla legislazione nazionale siano previste per i reati gravi contro l'ambiente efficaci norme di compensazione e norme sul ripristino ambientale.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, oltre al ricorso normale a misure coercitive quali la perquisizione e il sequestro, siano previsti poteri e modalità di indagine tali che gli organi incaricati dell'applicazione della legge possano indagare e perseguire in modo efficace i reati gravi contro l'ambiente, pur nel rispetto delle pertinenti garanzie legali.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le proprie autorità siano competenti in caso di reati gravi contro l'ambiente commessi:

a) completamente o parzialmente sul proprio territorio, ivi comprese le navi battenti bandiera di detto Stato membro;

b) da una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Stato membro o vi risieda in modo stabile;

c) da una persona giuridica stabilita sul proprio territorio.

2. Qualora il reato sia stato commesso sul territorio di un altro Stato, la competenza delle autorità nazionali nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), può essere subordinata alla condizione che tale fatto costituisca un reato anche secondo la legislazione applicabile in tale altro Stato.

3. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le proprie autorità siano competenti nel caso di reati gravi contro l'ambiente che interessano o possono interessare il proprio territorio.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire l'opportuno coordinamento delle azioni delle autorità nazionali responsabili della repressione dei reati gravi contro l'ambiente. In base alla struttura amministrativa e al sistema giuridico dello Stato membro in questione, tale coordinamento nazionale, regionale o locale può, ad esempio, coinvolgere i ministeri, gli uffici del pubblico ministero, la polizia e le autorità ambientali.

Articolo 6

1. Gli Stati membri cooperano al massimo nell'indagare e perseguire i reati gravi contro l'ambiente.

2. Gli Stati membri che hanno formulato riserve o presentato dichiarazioni a norma dell'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 esaminano se tali riserve o dichiarazioni ostacolano la cooperazione efficace con gli altri Stati membri nella lotta contro i reati gravi contro l'ambiente e, se è così, limitano la portata di dette riserve o dichiarazioni rispetto agli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, conformemente ai pertinenti accordi, convenzioni e altri strumenti, si acceleri il trattamento delle rogatorie riguardanti reati gravi contro l'ambiente e si informi lo Stato richiedente dell'andamento della causa, informandolo anche di eventuali problemi relativi alla rogatoria.

4. Ove necessario, gli Stati membri adottano le misure che si impongono affinché le rogatorie siano trasmesse direttamente alle autorità competenti a livello locale.

Articolo 7

1. Gli Stati membri si prestano la massima assistenza possibile, secondo la legislazione nazionale e le convenzioni e gli accordi internazionali, nello scambio di informazioni su reati gravi contro l'ambiente, comprese informazioni di tipo amministrativo o che rientrano nella sfera delle autorità amministrative.

2. In base alla legislazione nazionale, ciascuno Stato membro trasmette di propria iniziativa ad un altro Stato membro informazioni specifiche su reati gravi contro l'ambiente, qualora lo ritenga opportuno per l'avvio o lo svolgimento di indagini penali o azioni penali nello Stato ricevente.

3. Ciascuno Stato membro trasmette a un altro Stato membro, senza indebiti ritardi, le informazioni su reati gravi contro l'ambiente necessarie perché quest'ultimo adotti misure di disinquinamento o misure preventive o che siano altrimenti necessarie per ottenere le prove o procedere ad arresti in connessione con reati gravi contro l'ambiente. In base alle circostanze, tali informazioni possono essere fornite tramite i punti di contatto nazionali designati a norma all'articolo 9.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché i procedimenti penali per reati gravi contro l'ambiente possano essere trasferiti a un altro Stato membro in base ai principi fissati nella convenzione europea del 15 maggio 1972 sul trasferimento dei procedimenti penali.

2. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le sanzioni penali possano essere applicate in base ai principi fissati nella convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale dei giudizi repressivi.

Articolo 9

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto per la raccolta e lo scambio di informazioni con altri Stati membri su reati gravi contro l'ambiente.

Un punto di contatto, qualora non sia in grado di rispondere a una richiesta di un altro Stato membro, è autorizzato a trasmettere la richiesta all'autorità competente dello Stato membro in questione. In almeno un punto di contatto di ciascuno Stato membro deve essere sempre presente una persona.

2. Il Segretariato generale del Consiglio predispone e aggiorna un elenco dei punti di contatto dei singoli Stati membri, trasmettendolo a tutti gli Stati membri. Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione Europol, la competenza per trattare i reati gravi contro l'ambiente, questo compito sarebbe affidato all'Europol.

Articolo 10

1. Il Segretariato generale del Consiglio, in prosieguo denominato "depositario del registro", è incaricato di preparare, aggiornare e fornire un registro di particolari competenze e conoscenze nel campo della lotta contro reati gravi contro l'ambiente, in prosieguo denominato "il registro".

2. Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione Europol, la competenza per i reati contro l'ambiente, il compito di cui al primo comma sarebbe affidato all'Europol.

Articolo 11

1. Gli Stati membri presentano al depositario del registro i propri contributi da inserire nel registro stesso.

2. Il depositario del registro redige quest'ultimo in base ai contributi degli Stati membri.

3. Il depositario del registro si adopera affinché siano debitamente incluse nel registro modifiche o aggiunte in base a ulteriori informazioni da parte degli Stati membri, dandone notifica a questi ultimi.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato membro trasmette per l'inserimento nel registro informazioni su competenze, capacità o conoscenze particolari che ha acquisito nella lotta contro reati gravi contro l'ambiente, e di cui ritiene che gli altri Stati membri debbano beneficiare.

2. I contributi degli Stati membri comprendono, come minimo, una descrizione sufficientemente dettagliata dei vari tipi di specifiche competenze, capacità o conoscenze per consentire agli organi competenti degli Stati membri di valutare con cognizione di causa se tali informazioni siano utili per lo svolgimento delle loro operazioni di lotta contro reati gravi contro l'ambiente. I contributi precisano altresì come contattare tempestivamente la fonte delle suddette conoscenze.

3. Gli Stati membri sono responsabili dell'aggiornamento delle informazioni eventualmente necessario.

4. Gli Stati membri possono completare le informazioni in qualsiasi momento o chiederne la cancellazione dal registro.

5. Il registro non puó contenere dati personali, eccettuati i nomi e le informazioni sui punti di contatto necessarie per far funzionare il sistema.

Articolo 13

1. Ciascuno Stato membro conserva una copia del registro o vi ha accesso in altro modo. Gli organi competenti di uno Stato membro che desiderano avvalersi di specifiche competenze, capacità o conoscenze riportate nel registro prendono personalmente contatto con lo Stato membro che ha fornito l'informazione.

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono direttamente tra loro di comune accordo i termini e le condizioni che consentano di avvalersi di specifiche competenze, capacità o conoscenze riportate nel registro, in quanto non vi è in alcun caso titolo ad utilizzarle.

Articolo 14

Conformemente alla legislazione nazionale ciascuno Stato membro prende al più presto, anteriormente al 1o gennaio 2000, le iniziative necessarie per firmare la convenzione del 1998. Ciascuno Stato membro provvede affinché le proposte di ratifica di detta convenzione siano presentate ai propri organi legislativi anteriormente al 1o gennaio 2001. In sede di ratifica della convenzione del 1998 gli Stati membri si adoperano affinché, per quanto possibile, non siano formulate riserve riguardo la stessa.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione quadro entro la fine del 2000 e ne informano senza indugio il Segretariato generale del Consiglio.

2. Entro il 30 giugno 2001 il Consiglio, in base alle informazioni fornite dal Segretariato generale del Consiglio, valuta se gli Stati membri abbiano ottemperato alla presente decisione quadro.

Articolo 16

La presente decisione quadro entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

Top