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Document 32000D0763

2000/763/CE: Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa all'accettazione della domanda della Repubblica italiana in merito al rinvio del termine di pagamento dell'aiuto anticipato ai trasformatori di pomodori [notificata con il numero C(2000) 3299] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

OJ L 305, 6.12.2000, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/763/oj

32000D0763

2000/763/CE: Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa all'accettazione della domanda della Repubblica italiana in merito al rinvio del termine di pagamento dell'aiuto anticipato ai trasformatori di pomodori [notificata con il numero C(2000) 3299] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 06/12/2000 pag. 0034 - 0034


Decisione della Commissione

del 15 novembre 2000

relativa all'accettazione della domanda della Repubblica italiana in merito al rinvio del termine di pagamento dell'aiuto anticipato ai trasformatori di pomodori

[notificata con il numero C(2000) 3299]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2000/763/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 504/97 prevede, all'articolo 13, paragrafo 2, che l'organismo competente versi l'aiuto anticipato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che, su richiesta di uno Stato membro, tale termine possa essere portato a quarantacinque giorni previo accordo della Commissione qualora non possa essere rispettato per motivi di controllo giustificati.

(2) L'Italia ha chiesto di beneficiare di tale disposizione per la campagna 2000/2001 e ha presentato alla Commissione diverse informazioni in merito alle esigenze di controllo riscontrare sul suo territorio. L'esame delle informazioni comunicate dall'Italia permette di concludere che è necessario accogliere la domanda di tale Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica italiana può beneficiare del disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 504/97.

2. La presente autorizzazione è valida per la campagna 2000/2001, ferme restando le condizioni relative ai controlli.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

(2) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.

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