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Document 32000D0571
2000/571/EC: Commission Decision of 8 September 2000 laying down the methods of veterinary checks for products from third countries destined for introduction into free zones, free warehouses, customs warehouses or operators supplying cross border means of sea transport (notified under document number C(2000) 2532) (Text with EEA relevance)
2000/571/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri [notificata con il numero C(2000) 2532] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/571/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri [notificata con il numero C(2000) 2532] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 240 del 23.9.2000, p. 14–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R2124
2000/571/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri [notificata con il numero C(2000) 2532] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 23/09/2000 pag. 0014 - 0018
Decisione della Commissione dell'8 settembre 2000 che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri [notificata con il numero C(2000) 2532] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/571/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 12 e l'articolo 13, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) La direttiva 97/78/CE fissa requisiti per il controllo dei prodotti di origine animale introdotti nella Comunità attraverso posti di ispezione frontalieri al fine di tutelare la salute animale ed umana. (2) Le partite di prodotti presentate per l'introduzione in zone franche, depositi franchi o depositi doganali possono essere ammesse unicamente se l'interessato al carico ha preventivamente specificato se i prodotti sono destinati in ultima istanza alla libera circolazione o ad un'altra destinazione finale. (3) I prodotti che non soddisfano i requisiti comunitari possono essere presentati per l'entrata in depositi in zone franche, depositi franchi o depositi doganali e per l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri, e poiché tali prodotti rappresentano un rischio supplementare per la salute sia animale che umana nella Comunità, debbono essere sottoposti ad ulteriori controlli volti ad assicurarne il corretto trattamento durante il trasporto, il magazzinaggio e la consegna onde impedire che vengano immessi sul mercato comunitario. (4) Per controllare e permettere l'effettiva rintracciabilità delle partite di prodotti non conformi, devono essere specificati chiaramente sia i particolari per l'uso dei diversi certificati consentiti dal regolamento 97/78/CE, sia i requisiti di marcatura di tali partite durante il magazzinaggio al fine di consentirne la tempestiva identificazione. (5) Il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata deve assicurare l'igiene e la sicurezza dei prodotti non conformi trasportati nei e dai depositi prima di approvare la spedizione, e in caso di trasporto verso depositi situati in un altro Stato membro, verificare che l'autorità competente di tale Stato abbia autorizzato il deposito di destinazione ad accettare questo tipo di prodotto. (6) I depositi nei quali sono consegnati e immagazzinati i prodotti non conformi devono trovarsi sotto il controllo dell'autorità competente e tenere una contabilità adeguata in modo da consentire la rintracciabilità di tutti i prodotti di questo tipo che passano per il deposito. (7) È necessario chiarire quali controlli debbano essere effettuati dal veterinario ufficiale sui prodotti non conformi che sono entrati nei depositi, vi sono immagazzinati o stanno per uscirne, nonché in quale misura sia consentito frazionare le partite durante il magazzinaggio. (8) Al fine di garantire un efficace sistema di controllo fino al punto di consegna, occorre stabilire il processo di notifica e i particolari della certificazione destinata ad accompagnare le partite spedite da operatori che riforniscono direttamente i mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri. (9) Gli operatori che riforniscono i mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri e i depositi da questi eventualmente usati devono trovarsi sotto il controllo dell'autorità competente. (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Tutti i prodotti che non soddisfano i requisiti comunitari e che vengono introdotti sotto controllo doganale e trasportati o immagazzinati in depositi in zone franche, depositi franchi o depositi doganali, o da questi trasferiti, sono accompagnati dal certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, rilasciato dal veterinario ufficiale. 2. In deroga al paragrafo 1, il certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE viene utilizzato per accompagnare tutte le partite di prodotti non conformi spedite da un deposito ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero direttamente o tramite un deposito oggetto di autorizzazione speciale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE. 3. Nel caso di prodotti non conformi inviati direttamente da un posto d'ispezione frontaliero ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, la partita è accompagnata da due certificati, quello di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e quello di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE. 4. I certificati o documenti veterinari originali che arrivano con le partite di prodotti non conformi da paesi terzi restano con la partita. Durante i controlli di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE il veterinario ufficiale esegue copie di questi documenti veterinari da conservare presso il posto d'ispezione frontaliero. 5. Le partite di prodotti non conformi immagazzinate in depositi sono sempre contrassegnate, su ciascuna unità, con il numero unico del corrispondente certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE al fine di facilitare l'identificazione. 6. Qualora una partita di prodotti non conformi sia frazionata in due o più lotti in un deposito in una zona franca, in un deposito franco o in un deposito doganale, il veterinario ufficiale rilascia un nuovo certificato per ciascun lotto. Per consentire la rintracciabilità tutti i nuovi certificati rilasciati portano un riferimento al certificato originale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, arrivato nel deposito con i prodotti. Tale certificato originale di arrivo è conservato dal veterinario ufficiale. Articolo 2 Il trasporto delle partite di cui all'articolo 1, a depositi approvati a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), o dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE e il trasferimento dagli stessi depositi sono soggetti alle seguenti condizioni: - il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero accerta, se necessario mettendosi in contatto con la relativa autorità competente, che l'autorità competente per i locali di destinazione abbia approvato il deposito in zona franca, il deposito franco, il deposito doganale o l'operatore che rifornisce mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri ad accettare questo tipo di prodotto che non soddisfa la normativa comunitaria, - l'autorità competente responsabile del luogo di spedizione informa l'autorità competente responsabile del luogo di destinazione per mezzo della rete Animo, - i sigilli utilizzati, di cui all'articolo 12, paragrafi 7 e 8, della direttiva 97/78/CE, sono tali da rompersi qualora venga aperto il veicolo o contenitore, - il mezzo di trasporto terrestre utilizzato per il trasferimento dei prodotti non conformi deve essere all'occorrenza ripulito e disinfettato dopo l'uso, - le partite devono arrivare alla destinazione prevista entro 30 giorni al massimo dall'invio; in caso contrario vengono avvertite le autorità doganali, che dovranno effettuare ulteriori indagini. Articolo 3 1. I depositi autorizzati conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE devono soddisfare almeno le seguenti condizioni oltre a quelle fissate dall'articolo in questione: - trovarsi sotto il controllo dell'autorità competente, - essere provvisti di sistemi elettronici (fax e telefono) da mettere eventualmente a disposizione del veterinario ufficiale. 2. Il registro delle partite in entrata o in uscita di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 97/78/CE che va conservato in un deposito autorizzato deve assicurare la rintracciabilità delle partite e permettere di conciliare i quantitativi di materiale che entrano nel deposito e quelli che ne escono. Oltre alle informazioni specificate all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE, il registro deve contenere le seguenti informazioni: - per le partite in arrivo, il paese d'origine e successivo posto d'ispezione frontaliero di entrata, - per ciascuna partita il numero di riferimento unico del corrispondente certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE, - il numero di riferimento e l'indirizzo del deposito di destinazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 97/78/CE (se pertinente), - la nave di destinazione, o il paese terzo di destinazione e il posto d'ispezione frontaliero di uscita (se pertinente). Articolo 4 Il veterinario ufficiale o le persone che agiscono sotto la sua direzione verificano che nei depositi autorizzati a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE, e nel caso di partite di prodotti che non soddisfano i requisiti comunitari: - tutte le partite consegnate ad un deposito siano sottoposte ad un controllo documentario, - i controlli documentari e di identità siano effettuati sulle partite durante il magazzinaggio e prima dell'uscita per verificarne la fonte e la destinazione, - tutte le spedizioni di partite dai depositi siano autorizzate, - in caso di frazionamento di una partita resti invariato l'imballaggio delle singole unità componenti di ciascuna suddivisione. L'autorità competente può inoltre effettuare all'occorrenza controlli fisici su tutti i prodotti di cui sopra che sono consegnati o immagazzinati in depositi in zone franche, depositi franchi o depositi doganali, o da questi trasferiti, qualora sospetti un rischio per la salute umana o animale. Articolo 5 1. Tutti i locali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), o paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE devono trovarsi sotto il controllo dell'autorità competente. 2. Il documento veterinario di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE deve basarsi sul modello contenuto in allegato alla presente decisione. Per una partita contenente prodotti derivati da più partite d'origine può essere utilizzato un unico certificato, come nel modello contenuto in allegato. 3. La notifica alla competente autorità del punto d'origine di cui all'articolo 13, paragrafo 2), lettera b), della direttiva 97/78/CE viene effettuata per mezzo del certificato di cui sopra. Qualora una partita sia destinata ad un porto destinato ad uno Stato membro diverso, una copia del certificato di cui sopra dev'essere trasmessa all'autorità competente del porto di destinazione. Una volta completata la consegna dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto marittimo, il certificato di cui al paragrafo 5, punto 2, è controfirmato da un funzionario dell'autorità competente o da un rappresentante ufficiale del capitano del mezzo di trasporto marittimo e rispedito al veterinario ufficiale a riprova dell'avvenuta consegna. Articolo 6 La decisione 93/14/CEE della Commissione(2) è revocata. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. (2) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 42. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2000240IT.001702.EPS"> >PIC FILE= "L_2000240IT.001801.EPS">