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Document 32000D0519

2000/519/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Ungheria a norma della direttiva 95/46/CE [notificata con il numero C(2000) 2305] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

OJ L 215, 25.8.2000, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/519/oj

32000D0519

2000/519/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Ungheria a norma della direttiva 95/46/CE [notificata con il numero C(2000) 2305] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 25/08/2000 pag. 0004 - 0006


Decisione della Commissione

del 26 luglio 2000

riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Ungheria a norma della direttiva 95/46/CE

[notificata con il numero C(2000) 2305]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/519/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/46/CE prescrive agli Stati membri di assicurarsi che i trasferimenti di dati personali verso un determinato paese terzo abbiano luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato e se le leggi dello Stato membro che attuano le altre disposizioni della direttiva sono rispettate prima del trasferimento.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. Tale constatazione permette il trasferimento di dati personali dagli Stati membri senza che siano necessarie ulteriori garanzie.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali deve essere valutata con riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati e nel rispetto di determinate condizioni. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma della direttiva, ha fornito indicazioni sull'effettuazione di tali valutazioni(2).

(4) Tenuto conto dei distinti modi in cui vengono protetti i dati nei paesi terzi, sia la verifica dell'adeguatezza di tale protezione, sia l'applicazione di ogni decisione basata sull'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, devono avvenire in modo da non produrre discriminazioni arbitrarie o ingiustificate nei confronti di o tra paesi terzi in cui sussistono condizioni analoghe e da non costituire ostacoli occulti agli scambi, tenendo conto degli attuali impegni internazionali della Comunità.

(5) In Ungheria vigono in materia di protezione dei dati personali norme di legge che producono effetti giuridici vincolanti.

(6) Il principio della tutela della vita privata, in particolare con riguardo al trattamento dei dati personali, è contemplato dalla costituzione ungherese (articolo 59). Le disposizioni legislative sono fissate dalla legge LXIII del 17 novembre 1992, entrata in vigore il 1o maggio 1993 e successivamente modificata. Varie leggi settoriali hanno altresì recepito disposizioni in materia di tutela dei dati personali in molteplici settori come quelli della statistica, delle indagini di mercato, della ricerca scientifica e della sanità.

(7) L'Ungheria ha ratificato, con effetto dal 1o febbraio 1998, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (convenzione n. 108)(3), volta a rafforzare la tutela dei dati personali e ad assicurare la libera circolazione tra le parti contraenti, fatte salve le deroghe da queste eventualmente previste. Pur senza essere direttamente applicabile, la convenzione definisce gli obblighi internazionali per quanto riguarda non soltanto i principi fondamentali della protezione che ciascuna parte contraente deve attuare nel suo diritto interno, ma anche i meccanismi di cooperazione tra le parti contraenti. In particolare, le competenti autorità ungheresi devono fornire alle autorità delle altre parti contraenti che ne fanno richiesta ogni informazione sul diritto e sulle prassi amministrative in materia di protezione dei dati nonché informazioni relative ad ogni caso specifico di trattamento automatizzato di dati. Inoltre, esse devono prestare assistenza alle persone residenti all'estero nell'esercizio del loro diritto di essere informate circa l'esistenza di un trattamento di dati che le riguardano, del diritto di accedere ai dati che le riguardano e di chiederne la rettifica o la cancellazione, nonché del diritto di proporre un ricorso giurisdizionale.

(8) Le norme di legge vigenti in Ungheria incorporano tutti i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche, anche se eccezioni e limitazioni sono previste a salvaguardia di interessi pubblici rilevanti. L'applicazione di tali norme è garantita dai ricorsi giurisdizionali nonché dal controllo indipendente esercitato dal commissario nominato dal parlamento in forza della legge LXIII del 1992. Le legge garantisce inoltre il risarcimento delle persone che hanno subito un pregiudizio in conseguenza di un trattamento illecito.

(9) Nell'interesse della trasparenza e al fine di salvaguardare la capacità delle autorità competenti negli Stati membri di garantire la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano, è necessario specificare nella decisione le circostanze eccezionali in cui, nonostante la constatazione di un livello di protezione adeguato, può essere giustificata la sospensione di trasferimenti di dati specifici.

(10) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si è pronunciato sul livello di protezione garantito dalla legislazione ungherese. In sede di elaborazione della presente decisione si è tenuto conto del parere espresso da tale gruppo(4).

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, per tutte le attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, si considera che l'Ungheria offra un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione riguarda soltanto l'adeguatezza della protezione garantita in Ungheria in base ai requisiti prescritti dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non incide su condizioni o restrizioni stabilite in applicazione di altre disposizioni della direttiva relativamente al trattamento di dati personali negli Stati membri.

Articolo 3

1. Fatta salva la loro facoltà di prendere provvedimenti per assicurare l'osservanza delle disposizioni nazionali adottate in conformità a disposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere trasferimenti di dati diretti ad un destinatario in Ungheria al fine di tutelare gli interessati in relazione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui:

a) la competente autorità ungherese abbia accertato che il destinatario viola le norme vigenti in materia di protezione, oppure

b) sia molto probabile una violazione delle norme di protezione; vi siano validi motivi per ritenere che la competente autorità ungherese non stia adottando o non adotterà misure adeguate e tempestive per risolvere il caso in questione; la continuazione del trasferimento comporti un rischio imminente di gravi danni per gli interessati e le autorità competenti degli Stati membri abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per informare il soggetto stabilito in Ungheria che è responsabile del trattamento dei dati, dandogli la possibilità di replicare.

La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e di ciò sia stata informata l'autorità competente della Comunità.

2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adozione di misure in base al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri e la Commissione si informano anche reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Ungheria risultano inidonee a tal fine.

4. Se le informazioni raccolte in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo dimostrano che uno degli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Ungheria non assolve efficacemente la sua funzione, la Commissione informa l'autorità ungherese competente e, se necessario, presenta un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31 della direttiva al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 4

1. La presente decisione può essere modificata in qualsiasi momento alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione o di emendamenti apportati alla legislazione ungherese.

La Commissione valuta in ogni caso l'applicazione della presente decisione, sulla base delle informazioni disponibili, tre anni dopo la sua notifica agli Stati membri e riferisce ogni risultanza al comitato istituito a norma dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, incluso ogni elemento che possa influire sulla valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione circa l'adeguatezza della protezione in Ungheria ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento da cui risulti che la decisione è applicata in modo discriminatorio.

2. La Commissione, se necessario, presenta un progetto delle misure da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro novanta giorni dalla data della sua notifica agli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2) Parere 12/98, adottato dal gruppo di lavoro il 24 luglio 1998: "Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati" (DG MARKT D/5025/98), disponibile sul sito "Europa" della Commissione europea al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm.

(3) http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreintro.htm.

(4) Parere 6/99, adottato dal gruppo di lavoro il 7 settembre 1999 (GD MARKT 5070/99), disponibile nel sito Web "Europa" della Commissione europea all'indirizzo indicato nella nota 2.

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