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Document 31999R1539

Regolamento (CE) n. 1539/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari" stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

OJ L 178, 14.7.1999, p. 42–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1539/oj

31999R1539

Regolamento (CE) n. 1539/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari" stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 14/07/1999 pag. 0042 - 0049


REGOLAMENTO (CE) N. 1539/1999 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1999

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999(4), in particolare l'articolo 76,

(1) considerando che, con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001(5), la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Nepal; che detto regolamento ha ugualmente esteso fino al 30 giugno 1999 la validità del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98(7), il quale aveva ugualmente concesso il beneficio di tali preferenze tariffarie al Nepal;

(2) considerando che gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 derminano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

(3) considerando che, con il regolamento (CE) n. 1715/97 della Commissione(8), il Nepal ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo dal 1o agosto 1997 al 31 dicembre 1998;

(4) considerando che il governo del Nepal ha presentato una richiesta volta a ricondurre detta regola;

(5) considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93; che, in particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Nepal, delle capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti; che è opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche e della nuova situazione giuridica in materia di regole d'origine applicabili nell'ambito delle preferenze tariffarie generalizzate che risulta dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione(9);

(6) considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nel Nepal, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

(7) considerando che, per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97(10);

(8) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di trasferimento dei quantitativi tra categorie di prodotti, secondo le disposizioni e nei limiti previsti per il Bangladesh dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti originari dei paesi terzi(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione(12);

(9) considerando che tale deroga deve esser concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti;

(10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Nepal utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari del Nepal secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo 1 della quarta convenzione ACP-CEE(13).

3. Le competenti autorità del Nepal s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dal Nepal nella Comunità nel periodo che va dal 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, secondo le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Sono autorizzati trasferimenti di quantitativi, secondo le disposizioni e nei limiti previsti per il Bangladesh dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura: "Deroga - regolamento (CE) n. 1539/1999"

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dal Nepal. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

(5) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

(6) GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1.

(7) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1.

(8) GU L 242 del 4.9.1997, pag. 19.

(9) GU L 10 del 15.1.1999, pag. 1.

(10) GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

(11) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

(12) GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

(13) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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