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Document 31999L0086

Direttiva 1999/86/CE del Consiglio, dell'11 novembre 1999, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote

OJ L 297, 18.11.1999, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 199 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 199 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 199 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 199 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 199 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 199 - 200
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 199 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 199 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 199 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 89 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 89 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 015 P. 23 - 24

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/86/oj

31999L0086

Direttiva 1999/86/CE del Consiglio, dell'11 novembre 1999, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1999 pag. 0022 - 0023


DIRETTIVA 1999/86/CE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1999

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote(1), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote(2), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) la presente direttiva è volta a migliorare l'attuale progettazione dei sedili per accompagnatori; per rispondere alle osservazioni formulate da alcuni Stati membri, è opportuno introdurre successivamente disposizioni supplementari relative ai sedili per accompagnatori, allo scopo di migliorare ulteriormente la sicurezza di questi ultimi;

(2) per aumentare la sicurezza, è opportuno evitare che il conducente sia ostacolato;

(3) il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE non si è pronunciato entro il termine impartito dal presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 76/763/CEE è modificato in base all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/763/CEE.

2. A decorrere dal 1o ottobre 2001, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore,

se questo non è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/763/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Anteriormente al 1o ottobre 2002 e secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 74/150/CEE, la Commissione procede ad una nuova modifica della direttiva 76/763/CEE del Consiglio per introdurre disposizioni complementari relative ai sedili per accompagnatori allo scopo di migliorare ulteriormente la sicurezza di questi ultimi.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

(1) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 135. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

ALLEGATO

All'allegato della direttiva 76/763/CEE, la parte II è modificata come segue: 1) I punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Ogni sedile deve avere un elemento di appoggio laterale di posizionamento ed essere munito di uno schienale di altezza non inferiore a 200 mm. Tale misura non si applica se lo schienale del sedile è costituito dalla cabina o dal telaio della struttura antiribaltamento. La base del sedile deve essere imbottita o elastica.

3. Deve essere previsto un poggiapiedi idoneo per l'accompagnatore e maniglie adeguate per facilitare l'accesso al sedile dell'accompagnatore e per aiutare quest'ultimo a mantenervisi saldamente."

2) Al punto 4, secondo comma , la prima frase è sostituita dalla frase seguente: "La parte superiore dello spazio libero per l'accompagnatore può essere limitata, verso il retro e lateralmente, da un raggio non superiore a 300 mm ... (vedi figura in appendice)."

3) Il punto 6 è soppresso.

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