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Document 31999L0054

Direttiva 1999/54/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante modifica della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

OJ L 142, 5.6.1999, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 58 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 58 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 172 - 173

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/54/oj

31999L0054

Direttiva 1999/54/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante modifica della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 05/06/1999 pag. 0030 - 0031


DIRETTIVA 1999/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1999

recante modifica della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/8/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1b), e l'articolo 21 ter,

(1) considerando che la direttiva sopra citata prevede di includere nel proprio ambito d'applicazione ibridi di varietà di triticale ad autofecondazione e autorizza la Commissione ad adottare le necessarie modifiche alle definizioni contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa; che, data la sempre maggiore importanza assunta nella Comunità dagli ibridi delle varietà di triticale ad autofecondazione, questi dovrebbero essere inclusi nell'ambito d'applicazione della direttiva e che di conseguenza dovrebbero essere adottate modifiche alle definizioni "sementi di base" e "sementi certificate";

(2) considerando che la direttiva sopra citata non fissa le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura e dalle sementi degli ibridi di Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e varietà di Triticosecale ad autofecondazione; che è possibile fissare tali condizioni e modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE; che, data la crescente importanza assunta nella Comunità dagli ibridi summenzionati, è necessario fissare le condizioni che devono essere soddisfatte dalle colture e dalle sementi, in particolare nei casi in cui le sementi vengono prodotte mediante ricorso ad un agente di ibridazione chimico;

(3) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, punto C a), la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: "Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione)";

2) all'articolo 2, paragrafo 1, punto E, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: "Sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione): le sementi";

3) al punto 3 dell'allegato I la prima e la seconda frase sono sostituite dal testo seguente: "La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una coltura di linea 'inbred', identità e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità o la ristorazione della fertilità";

4) nell'allegato I è inserito il seguente punto 3 ter: "3 ter. Colture destinate a produrre sementi certificate di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione

a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

- la distanza minima del componente femminile è di 25 metri da qualsiasi altra varietà della stessa specie, ad eccezione di una coltura del componente maschile.

- questa distanza può non essere osservata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione esterna indesiderabile.

b) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti.

Quando la semente è prodotta mediante ricorso ad un agente di ibridazione chimico la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

i) la purezza varietale minima (%) di ciascun componente deve essere pari:

- per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento, il frumento duro e la spelta: al 99,7 %

- per le varietà di triticale ad autofecondazione: al 99,0 %

ii) il livello minimo di ibridità deve essere pari al 95 %. L'ibridità percentuale deve essere valutata conformemente ai metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui l'ibridità è determinata nel corso dell'esame delle sementi anteriormente alla certificazione non è necessario determinarla nel corso dell'ispezione sul campo.";

5) nell'allegato II, punto 1, la prima e la seconda frase sono sostituite dal testo seguente: "La semente deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una semente di linea 'inbred', identità e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri. Per le sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti.";

6) nell'allegato II, punto 1.A bis, sono inseriti nel titolo i termini "diverse dagli ibridi" dopo il termine "triticosecale";

7) nell'allegato II, punto 1.A bis, e aggiunto il testo seguente: "Ab. Ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione.

La purezza varietale minima della semente della categoria 'semente certificata' è pari al 90 %. Essa è esaminata mediante controlli ufficiali a posteriori su un'adeguata proporzione di campioni."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell' 11.7.1966, pag. 2309/66.

(2) GU L 50 del 26.2.1999, pag. 26.

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