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Document 31999D0503

1999/503/CE: Decisione della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 [notificata con il numero C(1999) 1771]

OJ L 194, 27.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/503/oj

31999D0503

1999/503/CE: Decisione della Commissione, del 1o luglio 1999, che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 [notificata con il numero C(1999) 1771]

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27/07/1999 pag. 0058 - 0059


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 1999

che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

[notificata con il numero C(1999) 1771]

(1999/503/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

(1) considerando che l'articolo 1, primo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali mira a favorire la riconversione economica e sociale nelle zone con difficoltà strutturali;

(2) considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che la popolazione delle zone interessate dall'obiettivo n. 2 rappresenta al massimo il 18 % della popolazione totale della Comunità e che, su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in funzione della popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro conformi ai criteri specifici applicabili alle zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria e alle zone rurali di cui ai paragrafi 5 e 6 di detto articolo, nonché in funzione della gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri Stati membri interessati e della necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione;

(3) considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 precisa che la gravità dei problemi strutturali a livello nazionale deve essere valutata in base ai livelli di disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;

(4) considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999 dipone che la riduzione massima della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94(3);

(5) considerando che, per la definizione dei massimali di popolazione per Stato membro, è opportuno tener conto dei dati statistici comunitari disponibili al 24 e 25 marzo 1999, data del Consiglio europeo di Berlino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I massimali di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2006 sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

(3) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

ALLEGATO

Massimali di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

>SPAZIO PER TABELLA>

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