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Document 31999D0494

1999/494/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio del 9 luglio 1999 su un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia relativamente al caso Bangemann

OJ L 192, 24.7.1999, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/494/oj

31999D0494

1999/494/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio del 9 luglio 1999 su un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia relativamente al caso Bangemann

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1999 pag. 0055 - 0055


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 1999

su un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia relativamente al caso Bangemann

(1999/494/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 126,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma del trattto che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dell'articolo 126, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), fin dal loro insediamento i membri della Commissione assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi;

(2) con lettera del 29 giugno 1999 il sig. Martin Bangemann, membro della Commissione delle Comunità europee, ha informato il sig. Gerhard Schröder, presidente della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, della sua intenzione di esercitare un'attività professionale presso la società Telefónica;

(3) il sig. Martin Bangemann è il membro della Commissione incaricato, sin dal 1992, del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; ne consegue che il dovere di delicatezza derivante dalla sua carica avrebbe dovuto indurre il signor M. Bangemann a rifiutare le funzioni che ha accettato di esercitare presso la società Telefónica;

(4) alla luce di quanto precede, occorre che il Consiglio adisca la Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, terzo comma, ultima frase del trattato che istituisce la Comunità europea e delle disposizioni corrispondenti dei trattati CECA e CEEA,

DECIDE:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è adita affinché si pronunci sul caso del signor M. Bangemann a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, terzo comma, ultima frase del trattato che istituisce la Comunità europea e delle disposizioni corrispondenti dei trattati CECA e CEEA.

Articolo 2

La presente decisione è comunicata al sig. Martin Bangemann, al presidente della Commissione delle Comunità europee, nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 9 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

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