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Document 31998R2818

Regolamento (CE) n. 2818/98 della Banca centrale europea del 1° dicembre 1998 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15)

OJ L 356, 30.12.1998, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 156 - 160
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 156 - 160
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 156 - 160
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 156 - 160
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 156 - 160
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 156 - 160
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 156 - 160
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 156 - 160
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 156 - 160

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2004; abrogato da 32003R1745

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2818/oj

31998R2818

Regolamento (CE) n. 2818/98 della Banca centrale europea del 1° dicembre 1998 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15)

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 30/12/1998 pag. 0001 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2818/98 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 1° dicembre 1998 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato lo «statuto»), in particolare l'articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2);

considerando che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, qualora la Banca centrale europea (BCE) decida di imporre agli enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti di detenere riserve obbligatorie minime, queste devono essere detenute in conti della BCE e delle banche centrali nazionali partecipanti (BCN partecipanti); che si ritiene opportuno che tali riserve debbano essere detenute in conti delle BCN partecipanti;

considerando che, affinché lo strumento delle riserve obbligatorie minime sia efficace, è necessario prevedere specifiche indicazioni relative al calcolo e al mantenimento degli obblighi di riserva, nonché norme per la segnalazione e la verifica;

considerando che, al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto all'obbligo di riserva, ogni deduzione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni che rientrano nella categoria dei titoli di debito e ai titoli del mercato monetario deve essere riferita ad un macrocoefficiente relativo all'area dell'euro, ottenuto come rapporto tra l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, dalla BCE e dalle BCN partecipanti, da un lato, e l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi, dall'altro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro dell'Unione europea che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

- per «banca, centrale nazionale partecipante» (BCN partecipante) si intende la banca centrale di uno Stato membro partecipante;

- per «istituzione» si intende qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di mantenimento delle riserve minime;

- per «conto di riserva» si intende un conto di un'istituzione presso una BCN partecipante, il cui saldo di fine giornata rileva per il rispetto dell'obbligo di riserve minime dell'istituzione;

- per «obbligo di riserve minime» si intende l'obbligo per le istituzioni di mantenere riserve minime su appositi conti presso le BCN partecipanti;

- per «aliquota di riserva» si intende la percentuale di cui all'articolo 4 per ogni specifica voce dell'aggregato soggetto all'obbligo di riserve minime;

- per «periodo di mantenimento» si intende il periodo durante il quale viene osservato il rispetto dell'obbligo di riserve minime e per il quale le riserve minime devono essere detenute nei conti di riserva;

- per «saldo di fine giornata» si intende il saldo risultante al momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e le transazioni collegate all'eventuale accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC);

- per «giorno lavorativo BCN» si intende qualsiasi giorno in cui una BCN partecipante è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria del SEBC;

- per «residente» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE (3);

- per «misure di riorganizzazione» si intendono le misure volte a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un'istituzione e che potrebbero influire sui diritti preesistenti di terzi, comprese le misure che prevedono la possibile sospensione dei pagamenti, la sospensione di procedure esecutive o la riduzione dei crediti;

- per «procedimenti di liquidazione» si intendono i procedimenti concorsuali nei confronti di un'istituzione che richiedono necessariamente l'intervento di autorità giudiziarie o di altra autorità competente di uno Stato membro partecipante allo scopo di realizzare attività sotto la diretta supervisione di tali autorità, compresi i casi in cui si pone fine a tali procedimenti mediante concordato o altra misura analoga.

Articolo 2

Istituzioni soggette all'obbligo di riserve minime

1. Le seguenti categorie di istituzioni sono soggette all'obbligo di riserve minime:

a) gli enti creditizi definiti all'articolo 1, primo trattino, della direttiva 77/780/CEE del Consiglio (4), diversi dalle BCN partecipanti;

b) le succursali di enti creditizi, definite all'articolo 1, primo, trattino della direttiva 77/780/CEE, diversi dalle BCN partecipanti; queste comprendono le succursali degli enti creditizi che non hanno la sede sociale o la direzione generale in uno degli Stati membri partecipanti.

Le succursali di enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti che siano situate fuori dagli Stati membri partecipanti non sono soggette all'obbligo di riserve minime.

2. La BCE può esentare le seguenti istituzioni dall'obbligo di riserve minime su base non discriminatoria:

a) istituzioni soggette a procedimenti di liquidazione o a misure di riorganizzazione;

b) istituzioni per le quali l'obiettivo del regime di riserva del SEBC non sarebbe raggiunto imponendo loro l'obbligo di riserve minime. Per decidere in merito a tali esenzioni, la BCE tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:

i) l'istituzione svolge funzioni aventi fini speciali,

ii) l'istituzione non svolge attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi,

iii) l'istituzione ha tutti i depositi vincolati ad aiuti a favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

3. La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all'obbligo di riserve minime. La BCE pubblica inoltre un elenco di istituzioni esenti dall'obbligo per motivi diversi da quelli di riorganizzazione. Le istituzioni possono fare riferimento a tali elenchi per decidere se le proprie passività sono detenute da altre istituzioni anch'esse soggette all'obbligo di riserve minime. L'inclusione negli elenchi non implica di per sé che le istituzioni sono soggette agli obblighi di riserve minime ai sensi del presente articolo 2.

Articolo 3

Aggregato soggetto a riserva

1. L'aggregato soggetto a riserva di una istituzione comprende le seguenti passività [come definite nel quadro delle segnalazioni per le statistiche monetarie e bancarie della BCE contenuto nel regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) (5)], risultanti dalla raccolta dei seguenti fondi:

a) depositi;

b) titoli di debito emessi;

c) titoli del mercato monetario.

2. Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva:

passività nei confronti di un'altra istituzione che non figura nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva del SEBC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'istituzione deve essere in grado di fornire la prova alla competente BCN dell'importo effettivo delle proprie passività nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva del SEBC, nonché dell'importo effettivo delle proprie passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante al fine di escluderle dall'aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere presentata per i titoli di debito emessi con scadenza contrattuale fino a due anni, l'istituzione può applicare una deduzione forfettaria all'ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza contrattuale fino a due anni dall'aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere presentata per i titoli del mercato monetario, l'istituzione può applicare una deduzione forfettaria all'ammontare in essere dei propri titoli del mercato monetario dall'aggregato soggetto a riserva. L'importo di tali deduzioni forfettarie viene pubblicato dalla BCE nello stesso modo in cui viene pubblicato l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

3. L'aggregato soggetto a riserva in relazione ad un dato periodo di mantenimento deve essere calcolato dall'istituzione in base agli ultimi dati segnalati dalla stessa alla competente BCN partecipante prima dell'inizio del suddetto periodo di mantenimento, come definiti nel quadro delle segnalazioni per le statistiche monetarie e bancarie della BCE contenuto nel regolamento (CE) n. 2819/98.

Articolo 4

Aliquote di riserva

1. Un'aliquota di riserva pari allo 0 % deve essere applicata alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni per le statistiche monetarie e bancarie della BCE contenuto nel regolamento (CE) n. 2819/98]:

a) depositi con scadenza contrattuale superiore a due anni;

b) depositi rimborsabili con preavviso oltre due anni;

c) pronti contro termine;

d) titoli di debito emessi con scadenza contrattuale superiore a due anni.

2. Un'aliquota di riserva pari al 2,0 % deve essere applicata a ogni altra passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva.

Articolo 5

Calcolo dell'obbligo di riserva

1. L'ammontare delle riserve che ogni istituzione deve detenere in un determinato periodo di mantenimento deve essere calcolato applicando le aliquote di riserva a ciascuna voce dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo, come definite dall'articolo 4.

2. A ciascuna istituzione è accordata una detrazione fissa di 100 000 euro da applicare all'importo della riserva, fatto salvo il disposto dell'articolo 11.

Articolo 6

Mantenimento della riserva

1. Ogni istituzione deve detenere le proprie riserve minime in uno o più conti di riserva presso la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro partecipante in cui è insediata, in relazione al proprio aggregato soggetto a riserva in quello Stato membro. I conti di riserva sono espressi in euro. I conti di regolamento delle istituzioni presso le BCN partecipanti possono essere utilizzati come conti di riserva.

2. Ogni istituzione ha adempiuto agli obblighi di riserva se la media dei saldi di fine giornata nei propri conti di riserva nel periodo di mantenimento non è inferiore all'ammontare definito per quel periodo ai sensi dell'articolo 5.

3. Se un'istituzione ha più di una succursale in uno Stato membro partecipante, la sede legale o la direzione generale, se insediata in quello Stato membro, è responsabile dell'adempimento degli obblighi di riserva di tale istituzione. Se invece tale istituzione non ha sede legale o direzione generale in quello Stato membro, essa deve designare la succursale che sarà responsabile in quello Stato membro dell'adempimento dell'obbligo di riserva dell'istituzione. Tutte le riserve di queste succursali sono contabilizzate insieme ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva dell'istituzione in quel particolare Stato membro.

Articolo 7

Periodo di mantenimento

Il periodo di mantenimento è di un mese, a partire dal giorno 24 di ogni mese fino al giorno 23 del mese successivo.

Articolo 8

Remunerazione

1. Gli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserve minime sono remunerati alla media, nel periodo di mantenimento, dei tassi (ponderati in base al numero di giorni di calendario) delle operazioni di rifinanziamento principali del SEBC, secondo la seguente formula:

Rt = >NUM>Ht 7 nt 7 Ói = ln >NUM>MRi

>DEN>nt 7 100

>DEN>360

dove:

Rt=remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria per il periodo t

Ht=ammontare della riserva detenuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo nel periodo di mantenimento t

nt=numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t

i=iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t

MRi=tasso di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale, rispetto all'iesimo giorno di calendario

2. La remunerazione è corrisposta il secondo giorno lavorativo BCN successivo alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

Articolo 9

Responsabilità di verifica

Il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dalle istituzioni a riprova dell'assolvimento dell'obbligo di riserva ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 concernente l'applicazione dell'obbligo di riserve minime sarà esercitato dalle BCN partecipanti, senza pregiudizio per il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto.

Articolo 10

Detenzione in via indiretta di riserve minime attraverso un intermediario

1. Ogni istituzione può richiedere l'autorizzazione di detenere le proprie riserve indirettamente attraverso un intermediario residente nello stesso Stato membro. L'intermediario deve essere un'istituzione soggetta all'obbligo di riserva che generalmente gestisce parte dell'amministrazione (ad esempio la tesoreria) dell'istituzione per la quale funge da intermediario, oltre alla detenzione delle riserve minime.

2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante in cui è insediata l'istituzione richiedente. Alla domanda deve essere allegata una copia dell'accordo stipulato tra l'intermediario e l'istituzione richiedente, nel quale entrambe le parti esprimono il loro consenso all'accordo. L'accordo deve inoltre specificare se l'istituzione richiedente desidera avere accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto del SEBC. L'accordo deve prevedere un periodo contrattuale di preavviso di almeno dodici mesi. Rispettate le condizioni di cui sopra, la BCN partecipante summenzionata può rilasciare l'autorizzazione per il periodo di tempo in cui è in vigore il suddetto accordo tra le parti, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Tale autorizzazione entra in vigore a partire dall'inizio del primo periodo di mantenimento successivo al suo rilascio.

3. L'intermediario deve detenere le riserve minime conformemente alle condizioni generali del regime di riserva del SEBC. L'intermediario è responsabile, congiuntamente alle istituzioni per cui funge da intermediario, del rispetto dell'obbligo di riserva delle stesse istituzioni. In caso di inadempienza, la BCE può irrogare sanzioni all'intermediario, all'istituzione per cui funge da intermediario o ad entrambi, a seconda della responsabilità connessa con l'inadempienza.

4. La BCE o la competente BCN partecipante può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione a detenere indirettamente le riserve obbligatorie minime qualora un'istituzione che mantiene le riserve attraverso un intermediario, o l'intermediario stesso, non ottemperi agli obblighi del regime di riserva del SEBC, qualora non siano più soddisfatte le condizioni relative alla detenzione indiretta delle riserve esposte ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, oppure per motivi prudenziali relativi all'intermediario. Qualora tale autorizzazione venga revocata per motivi prudenziali relativi all'intermediario, la revoca può avere effetto immediato. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo, la revoca dell'autorizzazione per qualunque altro motivo entra in vigore alla fine del periodo di mantenimento in corso. Un'istituzione che mantiene le proprie riserve attraverso un intermediario o l'intermediario stesso può richiedere in qualsiasi momento la revoca dell'autorizzazione. Ai fini dell'entrata in vigore, la revoca deve essere preventivamente notificata dalla competente BCN partecipante.

5. L'istituzione che detiene le riserve obbligatorie minime attraverso un intermediario e l'intermediario stesso vengono informati di qualsiasi revoca dell'autorizzazione per motivi diversi da quelli prudenziali almeno cinque giorni lavorativi prima del termine del periodo di mantenimento entro il quale l'autorizzazione cesserà di essere valida.

6. Fatti salvi gli obblighi individuali di segnalazione statistica dell'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime attraverso un intermediario, l'intermediario è tenuto a segnalare i dati relativi all'aggregato soggetto all'obbligo di riserva in modo sufficientemente dettagliato, al fine di permettere alla BCE di verificarne l'esattezza e la qualità, salve le disposizioni dell'articolo 9, e a determinare i rispettivi obblighi di riserva e i dati relativi alle riserve obbligatorie minime detenute per se stesso e per ciascuna delle istituzioni per cui funge da intermediario. Tali dati devono essere forniti alla BCN partecipante presso la quale sono detenute le riserve obbligatorie minime. L'intermediario deve fornire i suddetti dati relativi all'aggregato soggetto a riserva rispettando la frequenza e le scadenze stabilite nel quadro delle segnalazioni per le statistiche monetarie e bancarie della BCE contenuto nel regolamento (CE) n. 2819/98.

Articolo 11

Riserve detenute su base consolidata

Le istituzioni autorizzate a segnalare i dati statistici in modo consolidato per il gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni per le statistiche monetarie e bancarie della BCE contenuto nel regolamento (CE) n. 2819/98] sono tenute, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, a detenere le proprie riserve obbligatorie minime attraverso un'istituzione del gruppo che agisca da intermediario esclusivo di queste istituzioni. L'istituzione che agisce da intermediario per il gruppo può richiedere alla BCE l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 10. Se tale domanda viene accettata dalla BCE, soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5.

Articolo 12

Giorni lavorativi BCN

Se una o più succursali di una BCN partecipante sono chiuse in un giorno lavorativo per festività locali o regionali, la competente BCN partecipante è tenuta a informare preventivamente le istituzioni sulle modalità da seguire per l'effettuazione delle operazioni che interessano tali succursali.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. Il primo periodo di mantenimento inizierà il 1° gennaio 1999 e terminerà il 23 febbraio 1999.

2. L'aggregato soggetto agli obblighi di riserva di un'istituzione per il primo periodo di mantenimento è definito in base alle voci del suo bilancio al 1° gennaio 1999, come segnalato alle BCN partecipanti nel quadro delle segnalazioni per le statistiche monetarie e bancarie della BCE contenuto nel regolamento (CE) n. 2819/98.

Articolo 14

Modifiche al presente regolamento

Qualsiasi modifica al presente regolamento ha effetto soltanto per un intero periodo di mantenimento ed è annunciata prima dell'inizio di tale periodo.

Articolo 15

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° dicembre 1998.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

(1) GU L 318 del 27. 11. 1998, pag. 1.

(2) GU L 318 del 27. 11. 1998, pag. 4.

(3) GU L 318 del 27. 11. 1998, pag. 8.

(4) GU L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

(5) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

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