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Document 31998R1606
Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 with a view to extending them to cover special schemes for civil servants
Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici
Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici
GU L 209 del 25.7.1998, p. 1–15
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In force
Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 25/07/1998 pag. 0001 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 1606/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235, vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), (1) considerando che, in base alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del novembre 1995, nella causa C-443/93 (Ioannis Vougioukas / Idryma Koinonikon Asfalisseon - IKA, Racc. 1995, pag I-4033), l'ambito di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5) dovrebbe essere esteso ai regimi speciali per i dipendenti pubblici e il personale assimilato; (2) considerando che, tenuto conto di detta sentenza e ai fini dell'applicazione dei suddetti regolamenti, è opportuno che, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento, le persone coperte da regimi speciali per i dipendenti pubblici e il personale assimilato siano assimilati ai lavoratori subordinati; (3) considerando che le persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici possono essere al tempo stesso lavoratori autonomi; che il trattato non ha previsto le competenze necessarie per prendere appropriate disposizioni nel campo della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi, ciò che rende pertanto giustificato il ricorso all'articolo 235; (4) considerando che gli adattamenti da apportare all'articolo dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 richiedono l'adattamento di alcuni loro allegati; (5) considerando che è necessario precisare, in un allegato, le condizioni di applicazione del coordinamento ad alcuni regimi speciali; (6) considerando che è necessario tener conto delle peculiarità di determinati regimi pensionistici per dipendenti pubblici di alcuni Stati membri ed in particolare della mancanza, in alcuni Stati membri, di sistemi di coordinamento tra i regimi speciali e il regime generale, dell'esistenza, in altri Stati membri, di sistemi speciali di coordinamento tra i regimi speciali ed il regime generale, della portata limitata di tali regimi e delle loro specifiche disposizioni di bilancio e strutture dei premi, ad esempio il diritto alle prestazioni direttamente connesso a lunghi periodi di servizio; (7) considerando che non esiste una definizione comune del concetto di dipendente pubblico e che esistono grandi differenze sia per quanto riguarda i sistemi di sicurezza sociale sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale e personale di tali sistemi; (8) considerando che per tener conto delle peculiarità di questi regimi pensionistici speciali, preservando nel contempo l'equilibrio generale del sistema di coordinamento, è quindi giustificata una deroga limitata al principio generale del cumulo, cosicché nell'ambito di tali regimi i periodi compiuti in un regime speciale in un altro Stato membro, pur non dovendo essere presi in considerazione, non vanno perduti, poiché si richiede che essi siano presi in considerazione nel regime generale del primo Stato membro, anche quando l'interessato non ha completato un periodo in tale regime; (9) considerando che è altresì necessario tener conto delle peculiarità di tali regimi speciali adottando un numero limitato di deroghe alle disposizioni consuete in materia di determinazione della legislazione applicabile in quanto in taluni casi sarà opportuno, per le persone coperte da regimi speciali per i dipendenti pubblici, essere soggette alla legislazione di più di uno Stato membro; (10) considerando che è nell'interesse delle persone coperte da regimi speciali per i dipendenti pubblici e il personale assimilato che le pensioni di orfano previste da tali regimi siano calcolate in base alle disposizioni del capitolo 3 del titolo III, piuttosto che in base alle disposizioni del capitolo 8; (11) considerando che la natura e le caratteristiche peculiari dei regimi pensionistici complementari nell'ambito di applicazione della direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (6), e che la diversità di tali regimi all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, significa che essi non rientrano e non dovrebbe essere soggetto al sistema di coordinamento previsto dal presente regolamento, eccetto per i regimi coperti dal termine «legislazione» definito dalla lettera j) dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 o per il quale uno Stato membro effettua una dichiarazione in base a tale articolo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è così modificato: 1) L'articolo 1 è modificato come segue: a) il punto i) della lettera a) è modificato come segue: «i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;» b) dopo la lettera j) è aggiunta la seguente lettera: «j bis) il termine "regime speciale per i dipendenti pubblici" designa ogni termine di sicurezza sociale, differente dal regime generale di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati negli Stati membri interessati, al quale siano direttamente soggette tutte le categorie dei dipendenti pubblici o del personale assimilato o alcune di esse;» c) alla lettera r) è aggiunto il seguente testo: «anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di assicurazione;» d) alla lettera s) è aggiunto il seguente testo: «anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di occupazione;». 2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso. 3) All'articolo 4, paragrafo 4, sono soppresse le parole «né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato». 4) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo;». 5) All'articolo 14 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «La persona di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 14 quater, lettera a) e all'articolo 14 sexies, è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata in base a tali disposizioni, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione.» 6) Al titolo II, sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 14 sexies Norme particolari applicabili alle persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri La persona che esercita l'attività di dipendente pubblico, o il personale assimilato, e che è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici di uno Stato membro e che esercita simultaneamente un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più altri Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici. Articolo 14 septies Norme particolari applicabili ai dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente la loro attività in più di uno Stato membro e che sono assicurati in un regime speciale in uno di tali Stati La persona simultaneamente impiegata come dipendente pubblico in due o più Stati membri, o personale assimilato, che è assicurata in almeno uno di tali Stati membri in un regime speciale per i dipendenti pubblici, è soggetta alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri.». 7) Al capitolo 2 del titolo III è aggiunta la seguente sezione: «Sezione 5 Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici Articolo 43 bis 1. Le disposizioni degli articoli 37, 38, paragrafo 1, 39 e delle sezioni 2, 3 e 4 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici. 2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici a condizione che tutti i periodi di assicurazioni siano stati compiuti sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono essere riconosciuti sotto la legislazione di tale Stato membro. Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o gli impiegati, a seconda dei casi. 3. Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato membro prende in considerazione ai fini del calcolo solo le retribuzioni debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali la persona interessata era soggetta a tale legislazione.»; 8) Il capitolo 3 del titolo III è modificato come segue: a) all'articolo 44, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Salvo se altrimenti previsto dall'articolo 79 bis, il presente capitolo non concerne né le maggiorazioni né i supplementi di pensione per i figli a carico, né le pensioni per orfano erogate in base alle disposizioni del capitolo 8.»; b) è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 51 bis Persone coperte dal regime speciale per i dipendenti pubblici 1. Le disposizioni degli articoli 44, 45, paragrafi 1, 5 e 6 e degli articoli 46-51 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici. 2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici a condizione che tutti i periodi di assicurazione siano stati compiuti sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono essere riconosciuti sotto la legislazione di tale Stato membro. Se, tenuto, conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o gli impiegati, a seconda dei casi. 3. Se in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato membro prende in considerazione ai fini del calcolo solo le retribuzioni debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali la persona interessata era soggetta a tale legislazione.» 9) Al capitolo 6 del titolo III è aggiunto il testo seguente: «Sezione 4 Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici Articolo 71 bis 1. Le disposizioni delle sezioni 1 e 2 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici. 2. Le disposizioni della sezione 3 non si applicano alle persone coperte da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici. Il lavoratore disoccupato coperto da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici, in disoccupazione parziale o completa, il quale, in occasione della sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato; le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, a spese di quest'ultima.» 10) È inserito il seguente articolo: «Articolo 79 bis Disposizioni concernenti prestazioni per gli orfani previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 78, le pensioni o rendite per orfani previste da un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base alle disposizioni del capitolo 3. 2. Qualora, in un caso di cui al paragrafo 1, periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza siano altresì stati completati nell'ambito di un regime generale, le prestazioni dovute a titolo di tale regime generale sono erogate in base alle disposizioni del capitolo 8. I periodi di assicurazione, lavoro autonomo o occupazione completati in base alla normativa di un regime speciale per i dipendenti pubblici, o considerati periodi equivalenti dalla legislazione dello Stato membro sono, se del caso, presi in considerazione per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero dei diritti alle prestazioni secondo la normativa di tale regime generale.» 11) È inserito il seguente articolo: «Articolo 95 quater Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98 1. Il regolamento (CE) n. 1606/98 (*) non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 25 ottobre 1998. 2. Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato anteriormente al 25 ottobre 1998 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto si considera sorto in base al regolamento (CE) n. 1606/98, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 25 ottobre 1998. 4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest'ultimo, a decorrere dal 25 ottobre 1998, sempre che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale. 5. I diritti delle persone interessate che hanno ottenuto, anteriormente al 25 ottobre 1998, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98. La disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui agli articoli 78 e 79, qualora si applichi all'articolo 78 e 79 bis. 6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni a decorrere dal 25 ottobre 1998, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1606/98 sono acquisiti a decorrere da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alla persone interessate. 7. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 25 ottobre 1998, i diritti per i quali non sia intervenuta la decadenza o non prescritti sono acquistati a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro. (*) GU L 209 del 25. 7. 1998, pag. 1.» 12) All'allegato IV, parte A, il punto D è sostituito dal testo seguente: «D. SPAGNA La legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime generale e dei regimi speciali, eccettuati i regimi speciali per i dipendenti pubblici, del personale militare e del personale dell'amministrazione giudiziaria.» 13) L'allegato VI è modificato come segue: a) alla parte A. BELGIO, è aggiunto il punto seguente: «12. L'evento dannoso di cui all'articolo 1 della legge del 9 marzo 1953 recante alcune modifiche delle pensioni militari e che prevede assistenza medica e prescrizioni gratuite ai militari colpiti da invalidità in tempo di pace costituisce un infortunio sul lavoro o una malattia professionale in base al capitolo 4 del titolo III del regolamento.»; b) alla parte B. DANIMARCA, è aggiunto il punto seguente: «10. A una persona coperta da un regime speciale i dipendenti pubblici che risieda in Danimarca e a) cui non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 2-7; e b) che non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Danimarca, le autorità competenti possono chiedere il pagamento dei costi delle prestazioni in natura concesse in Danimarca, nella misura in cui le prestazioni in natura sono coperte dal regime speciale in questione e/o dal regime assicurativo individuale complementare. La presente disposizione si applica anche al coniuge e ai figli di età inferiore ai 18 anni di tale persona.»; c) alla parte C. GERMANIA, sono aggiunti i punti seguenti: «21. a) Nella misura in cui tali disposizioni riguardano prestazioni in natura, il titolo III, capitolo 1, sezioni da 2 a 7 non si applica alle persone aventi diritto a prestazioni in natura previste da un regime per i dipendenti pubblici o al personale assimilato e che non sono assicurate in virtù di un regime obbligatorio di assicurazione malattia. b) Tuttavia, la persona coperta da un regime per i dipendenti pubblici che risieda in uno Stato membro la cui legislazione preveda: - che il diritto di ricevere prestazioni in natura non è soggetto a condizioni in materia di assicurazione o di impiego e, - che non è erogabile alcuna pensione, è consigliata dal proprio organismo sanitario di informare le appropriate autorità dello Stato membro di residenza che non desidera avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura che le sono concessi a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro di residenza. Se del caso, ció è possibile facendo riferimento all'articolo 17 bis del regolamento. 22. Nonostante le disposizioni del punto 21, per quanto riguarda le prestazioni in natura, si considera che le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento si applichino a chiunque abbia diritto sia ad una pensione a norma del Beamteversorgungsrecht sia ad una pensione a norma della legislazione di un altro Stato membro. 23. Il capitolo 4 non si applica alle persone aventi diritto alle prestazioni in natura contemplate dall'assicurazione infortuni prevista per i dipendenti pubblici e il personale assimilato.»; d) alla parte D. SPAGNA, i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente: «3. a) In tutti i regimi di sicurezza sociale spagnoli, eccettuato il regime per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell'amministrazione giudiziaria, i lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione spagnola, sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in forza della legislazione di un altro Stato membro oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro e per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 1. b) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capitolo 3, titolo III del regolamento sono calcolati come anni di servizio compiuto per lo Stato quelli che mancano per il raggiungimento dell'età pensionabile o dell'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui al punto 4, all'articolo 31 del testo consolidato della legge sui pensionati statali soltanto se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione di invalidità o alla pensione per i superstiti, il beneficiario era coperto da un regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o svolgeva un'attività coperta dallo stesso regime.»; ii) sono aggiunti i seguenti punti: «5. I periodi compiuti in altri Stati membri che devono essere calcolati nel contesto del regime speciale per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell'amministrazione giudiziaria sono considerati, ai fini dell'articolo 47 del regolamento, alla stregua dei periodi più recenti compiuti in qualità di dipendente pubblico in Spagna. 6. Nel regime speciale per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell'amministrazione giudiziaria, l'espressione "acto de servicio" (in occasione di lavoro) si riferisce agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali nell'accezione e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capitolo 4 del titolo III del regolamento. 7. a) Le sezioni da 2 a 7 del capitolo 1 del titolo III, nella misura in cui riguardano prestazioni in natura, non si applicano ai beneficiari dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, per il personale militare e per il personale dell'amministrazione giudiziaria che sono soggetti al regime spagnolo "Mutualismo administrativo". b) Tuttavia la persona coperta da uno di questi regimi che risieda in uno Stato membro la cui legislazione preveda: - che il diritto di ricevere prestazioni in natura non è soggetto a condizioni di assicurazione o di impiego, e - che non sia erogabile una pensione, è consigliata dal proprio organismo sanitario di informare le appropriate autorità dello Stato membro di residenza che non desidera avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura che le sono concessi a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro di residenza. Se del caso, ciò è possibile facendo riferimento all'articolo 17 bis del regolamento. 8. Nonostante le disposizioni del punto 7, per quanto riguarda le prestazioni in natura, si considera che le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento si applichino a chiunque abbia diritto ad una pensione a titolo dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, per il personale militare e per il personale dell'amministrazione gidiziaria, sia ad una pensione a norma della legislazione di un altro Stato membro.»; e) alla parte F. GRECIA, sono aggiunti i seguenti punti: «7. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici e il personale assimilato assunti entro il 31 dicembre 1982, le disposizioni dei capitoli 2 e 3 del titolo III del regolamento si applicano per analogia se le persone interessate hanno compiuto periodi di assicurazione in un altro Stato membro nel quadro di un regime pensionistico speciale per i dipendenti pubblici o il personale assimilato o nel quadro di un regime generale, purché le persone interessate siano state occupate in qualità di dipendenti pubblici o personale assimilato in base alle disposizioni della legislazione greca. 8. Qualora non siano stati acquisiti diritti a pensione sotto un regime speciale per dipendenti pubblici o personale assimilato, l'applicazione dell'articolo 43 bis, paragrafo 2 e dell'articolo 51 bis, paragrafo 2 non pregiudica l'applicazione della legislazione greca (codice relativo alle pensioni civili e militari) per quanto riguarda il trasferimento di periodi di assicurazione da un regime speciale per dipendenti pubblici al regime generale di assicurazione per lavoratori dipendenti, mediante il versamento dei contributi richiesti.»; f) alla parte I. LUSSEMBURGO, sono aggiunti i seguenti punti: «5. Per un dipendente pubblico non soggetto alla legislazione lussemburghese al momento della cessazione dal servizio, la base del calcolo per la concessione della pensione è l'ultima retribuzione versata alla persona interessata al momento di lasciare il pubblico impiego lussemburghese, retribuzione fissata in base alla legislazione in vigore all'epoca in cui è maturata la pensione. 6. Se avviene il trasferimento da un regime legale lussemburghese a un regime speciale per i dipendenti pubblici o il personale assimilato in un altro Stato membro, le disposizioni legislative lussemburghesi sull'assicurazione retroattiva sono sospese. 7. Il riconoscimento dei periodi del regime legale lussemburghese si basa esclusivamente sui periodi maturati nel Lussemburgo.»; g) alla parte K. AUSTRIA i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Ai fini dell'applicazione del regolamento, la legislazione austriaca in materia di trasferimento di periodi di assicurazioni mediante il pagamento di una somma di trasferimento resta valida se avviene il passaggio da un regime generale a un regime speciale per i dipendenti pubblici.»; ii) è aggiunto il seguente punto: «6. Ai fini dell'applicazione del regolamento, le prestazioni a norma della legge sull'assistenza al personale militare (Heeresversorgungsgesetz - HVG) sono assimilate alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.»; h) la parte L. PORTOGALLO è sostituita dal testo seguente: «L. PORTOGALLO Circa le persone coperte dal regime speciale previsto per i dipendenti pubblici e il personale assimilato che non prestano più servizio presso l'amministrazione portoghese al momento del collocamento a riposo o quando i loro diritti a pensione vengono determinati, si tiene conto, ai fini del calcolo della pensione, dell'ultima retribuzione versata loro da tale amministrazione.»; i) alla parte M. FINLANDIA, è aggiunto il seguente punto: «5. Se una persona affiliata ad un regime speciale per dipendenti pubblici risiede in Finlandia e se: a) le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni da 2 a 7 non si applicano b) e la persona in questione non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Finlandia, essa è tenuta al pagamento dei costi delle prestazioni in natura concesse a lei o ai suoi familiari in Finlandia nella misura in cui queste sono coperte dal regime speciale per dipendenti pubblici e da un eventuale regime assicurativo individuale complementare.»; j) alla parte N. SVEZIA, è aggiunto il seguente punto: «5. Una persona coperta da un regime speciale per i dipendenti pubblici che risieda in Svezia e: a) cui non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni da 2 a 7, e b) che non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Svezia è tenuta al pagamento dell'assistenza medica prestata in Svezia alla tariffa che, in base alla legislazione svedese, si applicano ai non residenti nella misura in cui l'assistenza prestata è coperta dal regime speciale in questione e/o da un eventuale regime assicurativo individuale complementare. Questo si applica anche al coniuge e ai figli di età inferiore a 18 anni di tale persona.» Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: 1) la parte introduttiva del paragrafo 3 dell'articolo 8 è sostituita dal testo seguente: «3. Nei casi di cui agli articoli 14 quater, lettera b) e 14 septies del regolamento, se la persona considerata o un familiare ha diritto alle prestazioni in natura di malattia o di maternità a norma delle due legislazioni in causa, si applicano le norme seguenti:». 2) Il paragrafo 3 dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: «3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b), o all'articolo 14 septies del regolamento, i diritti all'assegno in caso di morte acquisiti a norma della legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa sono mantenuti.» 3) È aggiunto il seguente articolo: «Articolo 12 ter Regole applicabili alle persone di cui agli articoli 14 sexies o 14 septies del regolamento Le disposizioni dell'articolo 12 bis, paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano per analogia alle persone di cui all'articolo 14 sexies o all'articolo 14 septies del regolamento. Nei casi contemplati dall'articolo 14 septies del regolamento le istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri la cui legislazione è applicabile si informano reciprocamente.» 4) L'ultima frase della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 15 è sostituita dal testo seguente: «Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 14 quater, lettera b), o 14 septies del regolamento, dette istituzioni tengono conto altresì, per la concessione dei benefici, dei periodi di assicurazione o residenza compiuti a titolo di un regime di assicurazione obbligatorio in base alla legislazione degli Stati membri in questione che si sovrappongono.» 5) L'allegato 1 è modificato come segue: a) alla parte A. BELGIO è aggiunto il seguente testo: «3. Ministre des Pensions, Bruxelles - Minister van Pensioenen, Brussel (Ministero delle pensioni, Bruxelles). 4. Ministre de la Fonction publique - Minister van Ambtenarenzaken, Brussel (Ministero della funzione pubblica, Bruxelles)»; b) alla parte B. DANIMARCA è aggiunto il seguente testo: «4. Finansministeren (Ministero delle Finanze), København»; c) alla parte F. GRECIA è aggiunto il seguente testo: «6. Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ÁèÞíá (Ministero degli Affari economici), Atene»; d) alla parte H. ITALIA è aggiunto il seguente testo: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Roma»; e) alla parte I. LUSSEMBURGO è aggiunto il seguente testo: «3. Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative (Ministero della funzione pubblica e delle riforme amministrative) Luxembourg»; f) alla parte K. AUSTRIA è aggiunto il seguente testo: «3. Per quanto concerne i regimi speciali per i dipendenti pubblici: Bundesminister für Finanzen (Ministero federale delle finanze), Wien, o il governo del Land di competenza (Landesregierung)»; g) alla parte L. PORTOGALLO è aggiunto il testo seguente: «5. Ministro das Finanças (Ministero delle finanze), Lisboa 6. Ministro Adjunto e da Administração Interna (Sottosegretario di Stato agli interni), Lisboa». 6) l'allegato 2 è modificato come segue: a) alla parte A. BELGIO: i) al punto 2 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; ii) al punto 3 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; iii) al punto 4 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; iv) al punto 5 è aggiunto il seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> ; v) al punto 6, lettera b) è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; vi) alla lettera c) è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; vii) al punto 6 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; b) la parte B. DANIMARCA è modificata come segue: i) al punto 2. Invalidità, è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; ii) al punto 3. Vecchiaia e morte (pensioni), è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; c) la parte D. SPAGNA è modificata come segue: i) la prima riga del punto 1 è sostituita dal testo seguente: «1. Tutti i regimi, esclusi i regimi dei marittimi, dei dipendenti pubblici, del personale militare e del personale dell'amministrazione giudiziaria»; ii) sono aggiunti i seguenti punti: >SPAZIO PER TABELLA> ; d) la parte E. FRANCIA è modificata come segue: i) al punto 3.I.A. è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; ii) al punto 3.II.A è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; e) la parte F. GRECIA è modificata come segue: i) al punto 2 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; ii) al punto 3 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; iii) al punto 5 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; f) al punto H. ITALIA, è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; g) nella parte I. LUSSEMBURGO, al punto 2 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> h) la parte L. PORTOGALLO è aggiunto quanto segue: i) prima delle parole «I. Continente» è aggiunto il seguente sottotitolo: «A. IN GENERALE:»; ii) è aggiunto il seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> . 7) L'allegato 3 è modificato come segue: a) la parte A. BELGIO è modificata come segue: i) al punto I.2 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; ii) al punto I.3 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; b) Nella parte I. LUSSEMBURGO, al punto 2 è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> . 8) L'allegato 4 è modificato come segue: a) alla parte B. DANIMARCA è inserito il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; b) la parte D. SPAGNA è modificata come segue: i) il punto 1, colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente: «1. Per tutti i regimi che fanno parte del sistema di sicurezza sociale, eccettuati i regimi dei marittimi, dei dipendenti pubblici, del personale militare e dell'amministrazione giudiziaria e tutti i rischi, esclusa la disoccupazione» ii) sono aggiunti i seguenti punti: >SPAZIO PER TABELLA> ; c) nella parte F. GRECIA è aggiunto il seguente punto: >SPAZIO PER TABELLA> ; d) nella parte I. LUSSEMBURGO alla sezione I, punto 2 è aggiunto il punto seguente: >SPAZIO PER TABELLA> . 9) L'allegato 10 è modificato come segue: a) alla parte A. BELGIO sono inseriti i seguenti punti: >SPAZIO PER TABELLA> ; b) la parte D. SPAGNA è modificata come segue: i) il punto 3, colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente: «3. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, salvo per quanto concerne i lavoratori del mare e per gli ultimi due articoli citati, salvo per le persone appartenenti al regime speciale per il personale militare:»; ii) è aggiunto il seguente punto: >SPAZIO PER TABELLA> ; c) nella parte I. LUSSEMBURGO al punto 7, lettera a) è aggiunto il testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; d) nella parte K. AUSTRIA il punto 1 è sostituito dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ; e) la parte L. PORTOGALLO è modificata come segue: i) Prima dei termini «I. Continente» è aggiunto il seguente sottotitolo: «A. IN GENERALE:»; ii) è aggiunto il seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998. Per il Consiglio Il presidente R. COOK (1) GU C 46 del 20. 2. 1992, pag. 1. (2) GU C 94 del 13. 4. 1992, pag. 4. (3) GU C 98 del 21. 4. 1992, pag. 4. (4) GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/98 (GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 1). (5) GU L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/98 (GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 1). (6) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.