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Document 31998H0480

98/480/CE: Raccomandazione della Commissione del 22 luglio 1998 sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico [notificata con il numero C(1998) 2163]

OJ L 215, 1.8.1998, p. 73–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/480/oj

31998H0480

98/480/CE: Raccomandazione della Commissione del 22 luglio 1998 sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico [notificata con il numero C(1998) 2163]

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 01/08/1998 pag. 0073 - 0075


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1998 sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico [notificata con il numero C(1998) 2163] (98/480/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che i detergenti e i prodotti di pulizia sono già disciplinati da apposite disposizioni comunitarie in materia di fabbricazione, corretta manipolazione, uso ed etichettatura, ad esempio dalla direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE (2), e dalla raccomandazione 89/542/CEE della Commissione del 13 settembre 1989 relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia (3);

considerando che la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CE (5), si applica ai detergenti classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva citata;

considerando che le azioni indicate nella presente raccomandazione lasciano invariati i requisiti di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (6);

considerando che si applicano disposizioni comunitarie distinte ai prodotti cosmetici, i quali non sono contemplati dalla presente raccomandazione;

considerando che i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi da bucato definiti nella decisione 95/365/CE della Commissione (7) si differenziano dal contenuto della presente raccomandazione, i fabbricanti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di richiedere il marchio comunitario di qualità ecologica oltre che conformarsi alla presente raccomandazione;

considerando che in una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo (8) la Commissione ha definito linee guida per un efficace ricorso agli accordi in materia di ambiente; che il Consiglio e il Parlamento europeo, nelle loro rispettive risoluzioni del 17 luglio 1997 e del 7 ottobre 1997 sugli accordi in materia di ambiente hanno riconosciuto che tali accordi possono essere un valido strumento per trarre il massimo vantaggio dalle responsabilità dell'industria (9);

considerando che la Commissione ritiene, onde migliorare l'efficacia e garantire la trasparenza e la credibilità dell'impegno di detta industria, riconosciuto dalla Commissione attraverso una sua raccomandazione, che tutte le parti interessate debbano essere consultate sulla raccomandazione e in particolare sulla sua esecuzione, nonché sui risultati ottenuti;

considerando che il lavaggio a temperature più basse ridurrebbe il consumo di energia e quindi le emissioni di CO2;

considerando che una diminuzione del consumo di detersivi e del loro imballaggio tenderebbe a ridurre il loro impatto generale sull'ambiente;

considerando che diminuendo la quantità di ingredienti scarsamente biodegradabili nei detersivi verrebbe ridotto anche l'impatto dei detersivi sull'ambiente;

considerando che l'industria ha predisposto un codice di condotta per fornire ai consumatori maggiori informazioni al fine di garantire il corretto uso e dosaggio dei detersivi mediante etichette più dettagliate, azioni pubblicitarie educative ed altri programmi di sensibilizzazione dei consumatori, nonché per economizzare le risorse e produrre un impatto positivo diretto sulla qualità delle acque e sull'ambiente in generale;

considerando che in ogni Stato membro esistono associazioni nazionali che rappresentano la grande maggioranza delle imprese nazionali di detergenti e prodotti di pulizia, che ognuna di queste associazioni aderisce all'AISE (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien) e che tutte si sono impegnate a porre in atto la presente raccomandazione;

considerando che l'AISE, la quale rappresenta oltre il 90 % delle industrie di detergenti e prodotti di pulizia della Comunità, si è impegnata a garantire l'applicazione della presente raccomandazione in collaborazione con le associazioni nazionali;

considerando che le industrie non aderenti all'AISE che vendono, commercializzano o producono detersivi da bucato per uso domestico all'interno della Comunità europea e dello Spazio economico europeo possono comunque partecipare a questa iniziativa;

considerando che i risultati ottenuti grazie alla presente raccomandazione dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio e al pubblico, in linea con la comunicazione della Commissione sugli accordi in materia di ambiente;

considerando che l'applicazione della presente raccomandazione dovrebbe essere garantita da un lato dall'impegno assunto dall'AISE nei confronti della Commissione di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente raccomandazione e dall'altro dalle associazioni nazionali che collaboreranno con le autorità degli Stati membri per assicurare l'applicazione delle disposizioni in questione;

considerando che la presente raccomandazione dovrebbe essere messa in atto quanto prima, al fine di ridurre l'impatto ambientale connesso con i detersivi per bucato ad uso domestico;

considerando che i produttori e i consumatori dovranno impegnarsi in misura ulteriore a favore di uno sviluppo sostenibile,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini della presente raccomandazione per «detersivi da bucato per uso domestico» si intendono i prodotti venduti al pubblico destinati al lavaggio del bucato nell'ambito dei nuclei famigliari.

Articolo 2

Entro l'anno 2002 la quantità totale di energia utilizzata per ogni ciclo di lavaggio effettuato con la categoria di prodotti di cui all'articolo 1 dovrebbe essere ridotta del 5 % rispetto al livello del 1996.

Articolo 3

Entro l'anno 2002 il consumo pro capite nella Comunità europea dei prodotti compresi nella categoria di cui all'articolo 1 dovrebbe essere ridotto del 10 % rispetto al livello del 1996.

Articolo 4

Entro l'anno 2002 il consumo pro capite di imballaggi primari e secondari per la categoria di prodotti di cui all'articolo 1 dovrebbe essere ridotto del 10 % rispetto al livello del 1996.

Articolo 5

Entro l'anno 2002 la quantità di ingredienti organici scarsamente biodegradabili, come definiti in allegato, presenti nella categoria di prodotti di cui all'articolo 1 dovrebbe essere ridotta del 10 % rispetto al livello del 1996.

Articolo 6

Fatto salvo quanto disposto della direttiva 84/450/CEE del Consiglio (10) sulla pubblicità ingannevole, i consumatori dovrebbero ottenere informazioni intese ad incoraggiare il corretto uso dei detersivi da bucato per uso domestico.

Articolo 7

Per controllare i progressi realizzati a seguito della presente raccomandazione verranno rilevati dati statistici in ciascuno Stato membro. Tali statistiche dovrebbero essere comunicate alla Commissione e rispettivamente alle singole autorità nazionali. I dati e le informazioni da rilevare e le procedure di rilevazione e verifica dei dati sono definite in allegato.

Le associazioni nazionali aderenti all'AISE e l'AISE stessa incaricheranno un organismo esterno della rilevazione ed elaborazione dei dati statistici.

Articolo 8

Al fine di attuare la presente raccomandazione le autorità nazionali sono tenute a collaborare con le associazioni nazionali aderenti all'AISE.

Articolo 9

Ogni due anni, e fino al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente raccomandazione, la Commissione consulterà gli Stati membri, l'AISE e il Comitato dei consumatori (11), relativamente allo stato di avanzamento dell'applicazione della presente raccomandazione. La Commissione provvederà ad informare il Consiglio e il Parlamento europeo al riguardo, mettendo tali informazioni a disposizione del pubblico.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51.

(2) GU L 80 del 25. 3. 1986, pag. 51.

(3) GU L 291 del 10. 10. 1989, pag. 55.

(4) GU L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

(5) GU L 265 del 18. 10. 1996, pag. 15.

(6) GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10.

(7) GU L 217 del 13. 9. 1995, pag. 14.

(8) COM(96) 561 def. del 27 novembre 1996.

(9) GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 254 e GU C 321 del 22. 10. 1997, pag. 6.

(10) GU L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 (GU L 290 del 23. 10. 1997, pag. 18).

(11) GU L 162 del 13. 7. 1995, pag. 37.

ALLEGATO

L'AISE e le associazioni nazionali che vi aderiscono rileveranno tutti i dati necessari e controlleranno che la presente raccomandazione sia applicata. A tale scopo i membri nazionali dell'AISE possono collaborare con le autorità nazionali. L'anno 1996 funge da base di riferimento per valutare l'applicazione degli obiettivi fissati dalla raccomandazione.

Per ogni singolo mercato nazionale verranno raccolti i seguenti dati:

Quantità di prodotto consumato

Le imprese forniranno dati sul consumo totale di detersivi da bucato per uso domestico (in tonnellate/anno), sia liquidi che in polvere, per ogni anno solare. Per consumo si intende la quantità (in tonnellate) di detersivi venduta in ciascun mercato nazionale.

Quantità di imballaggio consumato

Le imprese forniranno dati sul consumo totale di imballaggio (in tonnellate/anno) collegato al consumo di detersivi di cui sopra, per ogni anno solare. Per consumo si intende la quantità (in tonnellate) di imballaggi utilizzata in ciascun mercato nazionale.

Ingredienti organici scarsamente biodegradabili

Le imprese forniranno dati sul consumo totale degli ingredienti organici scarsamente biodegradabili (1) (in tonnellate/anno) collegati al consumo di detersivi di cui sopra (liquidi e in polvere) per ogni anno solare. Per consumo si intende la quantità (in tonnellate) di ingredienti organici scarsamente biodegradabili presenti nei detersivi venduti in ciascun mercato nazionale.

Consumo di energia

La diminuzione del consumo di energia per ogni ciclo di lavaggio verrà definita in base alla nuova curva di distribuzione della temperatura dei cicli di lavaggio. L'AISE condurrà adeguati studi rappresentativi sulle abitudini dei consumatori a livello europeo per stabilire il profilo della temperatura di lavaggio in ciascuno Stato membro.

In ciascuno Stato membro verranno rilevati dati statistici che l'AISE provvederà a comunicare alla Commissione ogni due anni, ad eccezione dei dati sul consumo di energia che saranno rilevati una prima volta nel 1996 e successivamente nel 2002. La prima relazione contenente i dati di riferimento del 1996 verrà presentata alla Commissione nel settembre 1998.

La prima relazione sullo stato di avanzamento relativa al biennio 1997-1998 verrà presentata alla Commissione nel settembre 1999. Le relazioni per la Commissione conterranno dati relativi a ciascuno Stato membro e le medie per l'Unione europea.

La media ponderata per l'Unione europea servirà per valutare il grado di realizzazione degli obiettivi previsti nella presente raccomandazione.

Con la prima relazione l'AISE fornirà un elenco delle imprese di ciascuno Stato membro che si sono adeguate alla raccomandazione della Commissione.

Un organismo indipendente con adeguate competenze sarà incaricato di rilevare e verificare i dati delle singole imprese, garantendone la massima riservatezza.

(1) Per ingredienti organici scarsamente biodegradabili si intendono le componenti che risultano non biodegradabili per oltre il 70 % ad un test di biodegradabilità intrinseca secondo il sistema SCAS o ad un test di Zahn-Wellens, come indicato nelle sezioni C.12 e C.9 dell'allegato V alla direttiva 67/548/CEE (GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (GU L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1).

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