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Document 31998H0282

98/282/CE: Raccomandazione della Commissione del 21 aprile 1998 concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale, per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 127, 29.4.1998, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/282/oj

31998H0282

98/282/CE: Raccomandazione della Commissione del 21 aprile 1998 concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale, per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/1998 pag. 0032 - 0033


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1998 concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale, per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/282/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), gli Stati membri (2) notificano alla Commissione l'elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati nel loro territorio; che le sostanze aromatizzanti e i relativi dati tecnici sono inizialmente comunicati alle autorità competenti degli Stati membri dai fabbricanti di sostanze aromatizzanti; che tali informazioni possono essere iscritte, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2232/96, in un repertorio e in un programma di valutazione resi pubblici; che, d'altronde, nel corso di tutta la procedura comunitaria stabilita dal regolamento, un certo numero di persone deve avere accesso a queste informazioni;

considerando che occorre comunque limitare la diffusione di alcune di queste informazioni; che lo sviluppo di talune sostanze aromatizzanti nuove e la fabbricazione di talune sostanze aromatizzanti esistenti esigono dai fabbricanti investimenti costosi in materia di ricerca e produzione; che le sostanze aromatizzanti che non costituiscono un'invenzione non possono essere oggetto di brevetto; che lo sviluppo e la fabbricazione di sostanze aromatizzanti coperte da segreto di fabbricazione devono essere tutelate da pratiche di contraffazione e dalla concorrenza sleale;

considerando che il legislatore comunitario ha tenuto conto di questo stato di fatto imponendo con l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2232/96 di denominare tali sostanze aromatizzanti «in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale del produttore delle stesse»; che la necessità di tutelare la proprietà intellettuale figura anche nel quattordicesimo considerando del medesimo regolamento; che tale necessità s'impone non solo per le sostanze aromatizzanti notificate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, ma anche per la future nuove sostanze aromatizzanti contemplate dall'articolo 5, paragrafo 2; che tale necessità s'impone per tutte le fasi della procedura comunitaria stabilita dal regolamento;

considerando che la tutela della proprietà intellettuale può essere garantita dalla riservatezza dei dati tecnici riguardanti le sostanze aromatizzanti in questione; che è necessario precisare le modalità secondo le quali la tutela dei dati riservati deve essere garantita dagli Stati membri; che queste modalità possono essere precisate sotto forma di raccomandazione della Commissione agli Stati membri; che le modalità, secondo le quali la tutela di tali dati confidenziali è garantita dalla Commissione, sono oggetto della comunicazione del 21 aprile 1998 (3);

considerando che gli organi che rappresentano i fabbricanti di sostanze aromatizzanti ritengono sufficiente garantire la tutela dei dati riservati per un periodo di cinque anni;

considerando che gli Stati membri sono stati consultati sulla presente raccomandazione nel quadro del comitato permanente per i prodotti alimentari,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

1. La tutela delle informazioni riservate relative ad una sostanza aromatizzante è garantita su richiesta presentata dal fabbricante della sostanza aromatizzante o del suo rappresentante alle autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale la sostanza aromatizzante può essere utilizzata.

2. Le informazioni riservate possono riguardare:

- la natura delle sostanze aromatizzanti, l'origine e il processo di fabbricazione,

- le condizioni di impiego delle sostanze aromatizzanti, in particolare la denominazione dei prodotti alimentari nei quali o sui quali possono essere utilizzate;

- tutte le informazioni non generalmente note alle persone dei settori che normalmente trattano questo tipo di informazioni o quelle che non sono facilmente accessibili e che hanno un valore commerciale.

3. Quando uno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate sul proprio territorio, indica chiaramente sull'elenco le sostanze aromatizzanti e/o i dati da tutelare.

4. La necessità di tutelare i dati riservati si estende a tutte le fasi della procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 2232/96, e in particolare negli ambiti relativi alla detenzione, alla diffusione e al trattamento delle informazioni. Spetta alle amministrazioni interessate garantire, al proprio livello, la tutela in ciascuno di detti ambiti con strumenti adeguati (sicurezza dei locali in cui sono conservati i dati, sicurezza della trasmissione dei documenti, identificazione delle copie effettuate su tutti i supporti e dei destinatari delle copie, riservatezza delle traduzioni, ecc.).

5. In tutte le fasi della procedura, i dati riservati sono accessibili solo alle persone incaricate o direttamente associate al trattamento amministrativo, tecnico o scientifico del dossier, ossia ai funzionari, agli agenti e agli esperti delle autorità competenti di ogni Stato membro che trattano i dossier provenienti dallo stesso Stato membro, ed eventualmente a quelli provenienti da altri Stati membri, in occasione di riunioni o di scambi di informazioni. Queste persone sono tenute a mantenere il segreto professionale in virtù del diritto nazionale cui sono soggetti e dell'articolo 214 del trattato CE. I dati riservati sono inoltre accessibili ai funzionari e agli agenti degli Stati membri responsabili del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, tenuti a mantenere il segreto professionale in virtù del diritto nazionale cui sono soggetti e dell'articolo 12 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (4). Qualunque altra persona che abbia accesso ai dati riservati, ma non sia tenuta al segreto professionale in virtù di disposizioni nazionali o comunitarie, deve firmare una dichiarazione di riservatezza.

6. La tutela dei dati riservati relativi ad una sostanza aromatizzante è garantita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve dallo Stato membro l'elenco in cui figura la sostanza aromatizzante o un dossier relativo ad una nuova sostanza aromatizzante.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 299 del 23. 11. 1996, pag. 1.

(2) Nella presente raccomandazione ogni riferimento agli Stati membri si intende fatto anche ai paesi firmatari dell'accordo SEE.

(3) GU C 131 del 29. 4. 1998, pag. 3.

(4) GU L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

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