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Document 31998D0889

Decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica la decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus)

OJ L 126, 28.4.1998, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/889/oj

31998D0889

Decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica la decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus)

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 28/04/1998 pag. 0006 - 0007


DECISIONE N. 889/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998 che modifica la decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che il programma Karolus, istituito con decisione 92/481/CEE del Consiglio (4), giunge a scadenza il 31 dicembre 1997;

considerando che la validità del programma non è stata interamente dimostrata in termini di rafforzamento della cooperazione fra gli Stati membri mediante lo scambio di esperienze nel settore dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno, in particolare a causa dell'elevato numero di azioni prioritarie;

considerando di conseguenza che occorre disporre la proroga del programma per una durata di due anni assicurando nel contempo un numero di partecipanti che implichi il maggior numero possibile di Stati membri in attesa dell'attuazione di un nuovo programma pluriennale;

considerando che occorre aprire il programma alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), alle condizioni fissate negli accordi europei e nei protocolli aggiuntivi degli accordi di associazione, relativi alla partecipazione a programmi comunitari;

considerando che occorre aprire il programma alla partecipazione degli Stati EFTA, membri dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), e alla partecipazione di Cipro, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate agli Stati EFTA membri del SEE, secondo le procedure da convenire con detto paese, fermo restando che le modalità della partecipazione debbono essere fissate a tempo debito tra le parti interessate;

considerando la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi (5);

considerando che la presente decisione stabilisce, per il periodo 1998-1999, una dotazione finanziaria di massima che si aggiunge agli stanziamenti impegnati nel periodo 1992-1997; che l'importo cumulativo dei due periodi costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 1 della suddetta dichiarazione, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE (6),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/481/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1. Il programma ha una durata di sette anni e la sua esecuzione inizia con l'esercizio finanziario 1993.

2. Gli stanziamenti impegnati per il periodo 1993-1997 ammontano a 7,7 milioni di ecu. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma nel periodo di proroga 1998-1999 è fissata a 4,5 milioni di ecu. L'importo cumulativo di 12,2 milioni di ecu corrisponde a un numero globale di 1 340 partecipanti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie e secondo i criteri di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.»

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), alle condizioni fissate negli accordi europei o nei protocolli aggiuntivi degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma è aperto alla partecipazione degli Stati EFTA, membri del SEE, e alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate agli Stati EFTA, membri del SEE, secondo le procedure da convenire con detto paese.

Le modalità di tale partecipazione dovranno essere fissate a tempo debito fra le parti interessate.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 aprile 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

D. BLUNKETT

(1) GU C 274 del 10.9.1997, pag. 9 e GU C 1 del 3.1.1998, pag. 18.

(2) Parere espresso il 10 dicembre 1997 (GU C 73 del 9. 3. 1998, pag. 49).

(3) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 1998 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 60), decisione del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6. 4. 1998), decisione del Consiglio del 23 marzo 1998.

(4) GU L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 65.

(5) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

(6) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

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