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Document 31998D0535

98/535/CE: Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa al sistema di telecomunicazione tra aeromobili e rete terrestre (TFTS) [notificata con il numero C(1998) 2378] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 251, 11.9.1998, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 39 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 39 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 39 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 39 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 39 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 39 - 41
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 39 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 39 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 39 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 024 P. 25 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 024 P. 25 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 17 - 19

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/535/oj

31998D0535

98/535/CE: Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa al sistema di telecomunicazione tra aeromobili e rete terrestre (TFTS) [notificata con il numero C(1998) 2378] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 11/09/1998 pag. 0036 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa al sistema di telecomunicazione tra aeromobili e rete terrestre (TFTS) [notificata con il numero C(1998) 2378] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/535/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature terminali di telecomunicazione per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;

considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle caratteristiche tecniche, ai requisiti dell'interfaccia elettrica e meccanica nonché al protocollo per il controllo d'accesso, cui dovranno conformarsi le apparecchiature terminali che, espressamente a ciò destinate dal fabbricante o dal suo rappresentante, possono essere utilizzate nel sistema di telecomunicazione tra aeromobili e rete terrestre (TFTS).

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5 della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a tale norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE (2) e 89/336/CEE (3) del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione utilizzano o garantiscono l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato cessano di avere effetto a decorrere dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

(2) GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(3) GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Technical requirements for TFTS

[Questioni relative alla compatibilità elettromagnetica e allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistema di telecomunicazione tra aeromobili e rete terrestre (TFTS); Requisiti tecnici per il TFTS]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 23: marzo 1998

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Francia

Commissione europea

DG XIII/A/2 (BU 31, 1/7)

200, rue de la Loi/Wetstraat

B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

(1) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

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