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Document 31998D0501

98/501/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 24 luglio 1998 relativa a talune operazioni specifiche definite nel quadro dei lavori connessi al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato [notificata con il numero C(1998) 2204] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 225, 12.8.1998, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 132 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 133 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 133 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 43 - 46

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/501/oj

31998D0501

98/501/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 24 luglio 1998 relativa a talune operazioni specifiche definite nel quadro dei lavori connessi al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato [notificata con il numero C(1998) 2204] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag. 0029 - 0032


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1998 relativa a talune operazioni specifiche definite nel quadro dei lavori connessi al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato [notificata con il numero C(1998) 2204] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/501/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che la definizione del PIL ai prezzi di mercato, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi (2), allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, si riferisce alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 89/130/CEE Euratom;

considerando che, nel quadro dei suoi controlli sui dati statistici che essa è tenuta a fornire a norma del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione deve prendere conoscenza e valutare operazioni specifiche aventi un impatto sul PIL o sul PNL;

considerando che, per applicare gli articoli 2 e 6 del regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, è necessario chiarire e completare determinate regole del SEC, seconda edizione, riguardanti le summenzionate operazioni specifiche, nel quadro della definizione del PNL ai prezzi di mercato contenuta nell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom;

considerando che le misure previste nella decisione presente sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, le operazioni specifiche aventi un impatto sul PIL o sul PNL che sono state definite prima del 31 dicembre 1997 e i metodi di contabilizzazione che gli Stati membri devono ad esse applicare nel quadro del SEC, seconda edizione, figurano nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sottopongono a revisione i loro calcoli del PIL e del PNL per gli anni a partire dal 1994 per tener conto dei metodi di contabilizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

(2) GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

ALLEGATO

I. Il trattamento degli interessi nel caso di obbligazioni fortemente scontate e di obbligazioni a tasso zero

1. Le obbligazioni «convenzionali»

Il SEC79 (paragrafo 706) indica il trattamento della differenza tra prezzo d'emissione e valore nominale per le obbligazioni che possono essere definite «convenzionali» (quelle per le quali questa differenza è lieve):

- per le obbligazioni a breve termine, la differenza fra il prezzo d'emissione e il valore nominale va considerata come interesse registrato all'emissione delle obbligazioni; tale differenza ha quindi un impatto sul deficit pubblico;

- per le obbligazioni a medio e lungo termine, la differenza fra il prezzo d'emissione e il valore nominale non va considerata come interesse ma come un guadagno o una perdita di capitale; tale differenza non ha dunque alcun impatto sul deficit pubblico.

È quindi necessario effettuare le seguenti distinzioni:

- Distinzione tra breve termine e medio-lungo termine: si veda al punto 2.

- Distinzione fra obbligazioni per le quali la differenza fra prezzo d'emissione e valore nominale è esigua (obbligazioni convenzionali) e obbligazioni per le quali tale differenza è notevole (obbligazioni non convenzionali); è il caso delle obbligazioni fortemente scontate o con un premio considerevole. Il punto 3 riguarda le obbligazioni fortemente scontate.

2. Distinzione fra breve termine e medio-lungo termine

I titoli a breve termine sono quelli con scadenza non superiore a 12 mesi.

Ciò garantisce che il trattamento delle obbligazioni convenzionali emesse con scarsa differenza rispetto al valore nominale sia perfettamente comparabile tra i paesi dell'Unione europea e conforme al SEC79; la registrazione dei versamenti di interessi, nel caso delle obbligazioni a breve termine, non può quindi essere riportata da un anno all'altro.

3. Obbligazioni fortemente scontate

Le obbligazioni fortemente scontate sono emesse al di sotto del loro valore nominale e il loro interesse è inferiore al tasso di mercato.

Le obbligazioni fortemente scontate vanno definite come quelle la cui cedola nominale rappresenta meno del 50 % del rendimento totale alla scadenza delle obbligazioni (calcolato in base al prezzo d'emissione).

Per tali obbligazioni scontate, la differenza tra il prezzo d'emissione e il valore nominale deve essere considerata come un interesse, che deve essere registrato alla scadenza delle obbligazioni. Questo trattamento è coerente con la decisione già presa per quanto concerne le obbligazioni a tasso zero.

4. Obbligazioni a tasso zero (senza cedola)

La differenza fra il prezzo d'emissione e il prezzo di rimborso di un'obbligazione senza cedola deve essere trattata come interesse, da registrare alla scadenza dell'obbligazione.

II. Il trattamento degli interessi nel caso delle obbligazioni indicizzate

Per le obbligazioni indicizzate devono essere applicati due distinti trattamenti, a seconda che le obbligazioni siano collegate a un indice dei prezzi al consumo o a un attivo finanziario, quale una valuta estera o l'oro.

Se l'obbligazione è collegata a un indice dei prezzi al consumo, l'incremento del capitale dovuto all'andamento dell'indice deve essere considerato come un interesse da registrare alla scadenza dell'obbligazione.

Se l'obbligazione è collegata a un attivo finanziario quale una valuta estera o l'oro, l'incremento del capitale non deve essere considerato come un interesse, ma come un guadagno o una perdita di capitale, come nel caso delle obbligazioni emesse in valuta estera.

III. Interessi capitalizzati sui depositi e sugli altri strumenti finanziari considerati dal SEC79

Gli interessi e il capitale vanno registrati separatamente e l'importo capitalizzato va registrato al momento della scadenza del pagamento, e non ripartito su diversi periodi. Ciò significa che, nel caso dei depositi e degli strumenti finanziari simili che rappresentano passività delle unità istituzionali, gli interessi capitalizzati sono registrati come spese delle unità istituzionali quando sono versati ai sottoscrittori di tali strumenti.

IV. Trattamento delle obbligazioni fungibili emesse in più tranche («coupons courus»)

Nel caso di obbligazioni fungibili (obbligazioni emesse in «tranche» a date diverse senza che la data del pagamento della cedola sia modificata), la cedola maturata va registrata come anticipazione a breve termine fatta dal sottoscrittore e registrata fra gli «sfasamenti contabili» (Codice F72 del SEC 79).

In pratica, ciò significa che, quando un'unità istituzionale emette un'obbligazione in più tranche ma con la stessa cedola, aumenta il prezzo d'emissione delle tranche più recenti per versare lo stesso tasso d'interesse a tutti i sottoscrittori dell'obbligazione. La differenza fra il prezzo dell'obbligazione alla prima emissione e il prezzo alla seconda emissione è registrata come debito a breve termine nei confronti dei sottoscrittori della seconda emissione, debito che sarà rimborsato alla data di scadenza della cedola.

V. Obbligazioni lineari

Come quelle fungibili, le obbligazioni lineari sono emesse in varie tranche aventi le stesse caratteristiche, vale a dire con lo stesso tasso d'interesse nominale e le stesse scadenze per il pagamento delle cedole e il rimborso.

Sono caratterizzate dal fatto che le tranche possono essere emesse vari anni dopo la prima emissione. In tal caso, vengono emesse con sconti e premi che possono essere considerevoli a causa dei cambiamenti dei tassi d'interesse del mercato verificatisi in seguito alla prima emissione.

Per differenziare il valore nominale dal prezzo d'emissione (sconto o premio) al momento dell'emissione di una nuova tranche, deve essere fatta una distinzione tra le tranche emesse entro dodici mesi dalla prima emissione e quelle emesse più di dodici mesi dopo la prima emissione.

Per ogni tranche emessa nei dodici mesi seguenti la prima emissione, la differenza tra il valore nominale e il prezzo d'emissione (sconto o premio) deve essere considerata un guadagno o una perdita di capitale.

Per ogni tranche emessa più di dodici mesi dopo la prima emissione, la differenza fra valore nominale e prezzo d'emissione (sconto o premio) deve essere considerata un interesse.

VI. Leasing finanziario

Tutte le operazioni di leasing devono essere trattate come operazioni di leasing operativo. Ciò significa per esempio che se un'unità istituzionale vende un bene immobile o un'altra attività fissa e in seguito lo affitta con l'intenzione di acquistarlo alla fine del periodo di locazione (tale operazione presenta quindi numerose caratteristiche di un leasing finanziario), le operazioni vanno trattate come operazioni di leasing operativo. Di conseguenza, i ricavi della vendita di un bene immobile sono registrati come entrate che riducono il deficit. L'obbligo di acquistare l'attività alla fine della locazione costituisce un impegno «contingente» che non è registrato nel debito.

VII. Classificazione degli organismi nazionali che agiscono per conto della Comunità europea (FEAOG ecc.)

Le unità istituzionali che esercitano attività regolatrici del mercato e che distribuiscono sovvenzioni devono essere classificate nel modo seguente; se questi organismi istituzionali non possono essere distinti tra enti regolatori del mercato ed enti distributori di sovvenzioni, essi vanno classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche se i costi sostenuti nell'attività di regolazione rappresentano meno dell'80 % dell'insieme dei costi.

VIII. Swap (o contratti di scambio) di tassi d'interesse e swap di divise

Per quanto riguarda gli swap di tassi d'interesse, devono essere registrati solo i versamenti netti di interesse (entrate) fra le due parti impegnate nello swap.

Nel caso dello swap di divise, deve essere valutata l'esposizione debitoria in valuta estera al corso dei mercati dei cambi e non a quello dello scambio fissato nel contratto di swap.

IX. Fondi pensione

Taluni fondi pensione che finanziano prestazioni prevalentemente su base di ripartizione e, in misura minore, su base di capitalizzazione, vanno classificati nel sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale.

I criteri di classificazione definiscono tali fondi come unità istituzionali, che dispongono di contabilità completa e godono di autonomia di decisione, e finanziano le prestazioni agli assicurati senza riferimento all'esposizione individuale al rischio, il che significa che questi regimi di pensione dei lavoratori dipendenti sono costruiti secondo un principio di equilibrio finanziario collettivo.

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