EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0347

98/347/CE: Decisione del Consiglio del 19 maggio 1998 recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro - Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione

OJ L 155, 29.5.1998, p. 43–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/347/oj

31998D0347

98/347/CE: Decisione del Consiglio del 19 maggio 1998 recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro - Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 29/05/1998 pag. 0043 - 0052


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1998 recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro - Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (98/347/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

(1) considerando che nel contesto delle misure intese a ridurre la disoccupazione il Consiglio europeo, riunitosi ad Amsterdam il 16 e il 17 giugno 1997, ha invitato la Banca europea per gli investimenti (BEI) ed il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), tra l'altro, a mettere a punto un meccanismo volto a fornire capitale di rischio per i progetti ad alta tecnologia delle piccole e medie imprese (PMI) ed ha pertanto riconosciuto non solo il legame esistente tra le PMI, l'innovazione tecnologica e la creazione di posti di lavoro, ma anche il ruolo del capitale di rischio nel sostenere la crescita dell'occupazione;

(2) considerando che il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, riunitosi a Lussemburgo il 20 e il 21 novembre 1997, si è felicitato dell'iniziativa del parlamento europeo a favore della crescita e dell'occupazione, volta ad aumentare gli stanziamenti di bilancio previsti per l'occupazione; che nella sua decisione relativa al bilancio 1998 il Parlamento, d'intesa con il Consiglio, ha creato una nuova voce di bilancio B 5-5 (Mercato del lavoro e innovazione tecnologica) per il finanziamento, con un importo di 450 milioni di ecu nell'arco di tre anni, (1998-2000), delle PMI e di azioni e progetti innovatori sul mercato del lavoro; che, in questo ambito, 30 milioni di ecu sono stati stanziati nel 1998 per azioni e progetti innovatori sul mercato del lavoro; che il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte per nuovi strumenti finanziari di sostegno alle PMI innovatrici e creatrici di posti di lavoro, come elemento della presente iniziativa, ai fini di una sollecita adozione da parte del Consiglio; che questi nuovi strumenti devono rafforzare il Meccanismo europeo per le tecnologie (MET), finanziato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), mediante l'apertura di uno «sportello di capitale di rischio», appoggiare la costituzione di imprese comuni transnazionali tra le PMI all'interno dell'Unione europea a creare presso il Fondo europeo per gli investimenti un fondo speciale di garanzia per aumentare la capacità di assumere rischi delle istituzioni che finanziano le PMI;

(3) considerando che la BEI e il FEI hanno già risposto istituendo il Meccanismo europeo per le tecnologie (MET), che fornirà capitale di rischio per le PMI ad orientamento tecnologico utilizzando come intermediari fondi di capitale di rischio già esistenti;

(4) considerando che il 9 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato la decisione 97/15/CE relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (5); che le iniziative previste in tale programma si propongono tra l'altro di migliorare l'accesso ai finanziamenti mediante prestiti e capitale di rischio, agevolando l'elaborazione di strumenti finanziari specifici ed incentivando lo sviluppo di mercati dei capitali per le PMI a rapida crescita;

(5) considerando che il 5 novembre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/761/CE recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali per le PMI nella Comunità (6), iniziativa con una limitata dotazione finanziaria avviata nel quadro del terzo programma pluriennale per le PMI;

(6) considerando che il 15 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/917/CE, relativa all'adozione di un programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione (1994-1998) (7), il quale prevede misure intese a migliorare sul piano europeo le condizioni di finanziamento dello sfruttamento, della valorizzazione e della diffusione dei risultati della ricerca mediante appropriati programmi comunitari; che il 25 novembre 1996 la Commissione ha adottato la comunicazione intitolata «Primo piano d'azione per l'innovazione in Europa - L'innovazione al servizio della crescita e dell'occupazione», mirante ad agevolare il finanziamento dell'innovazione in Europa, in particolare favorendo gli investimenti in capitale di rischio e in partecipazioni azionarie, specie in investimenti di avvio e in imprese innovative a rapida crescita, che costituiscono una fonte importante di nuovi posti di lavoro, nonché rafforzando le attività del Fondo europeo per gli investimenti a favore dell'innovazione; che l'esecuzione della presente decisione deve essere adeguatamente coordinata con quella delle iniziative suddette;

(7) considerando che nell'attuare le misure di assistenza finanziaria a favore delle PMI nel quadro del presente programma si dovrà rivolgere particolare attenzione, nel contesto degli obiettivi del programma, alle piccole imprese aventi al massimo cento dipendenti;

(8) considerando che la mancanza di capitale di rischio costituisce una particolare difficoltà per le nuove imprese e per le PMI che vogliono espandersi, soprattutto per quelle che si basano su nuove tecnologie ed idee innovative; che questo segmento del mercato del capitale di rischio è sottosviluppato in Europa e comporta i rischi più elevati, i quali possono tradursi in perdite rilevanti; che un intervento deciso del settore pubblico aiuterà gli operatori del settore privato a compiere ulteriori investimenti nelle PMI che si trovano in uno stadio iniziale di sviluppo ed in quelle emergenti;

(9) considerando che le PMI incontrano spesso difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari per la costituzione di imprese comuni transnazionali a causa dei rischi più elevati per gli istituti finanziari; che la costituzione di imprese comuni tra le PMI comunitarie consente di sfruttare meglio le possibilità offerte dal mercato interno, di incrementare gli investimenti e gli scambi e di esercitare effetti positivi sull'occupazione e sulla crescita economica; che le anticipazioni e le sovvenzioni costituiscono lo strumento più adatto a sormontare gli ostacoli di carattere finanziario che si frappongono alla costituzione di imprese comuni transnazionali da parte delle PMI;

(10) considerando che il credito bancario costituisce un'importante fonte di finanziamento esterno per le PMI; che per le PMI è difficile finanziarsi mediante prestiti, poiché le banche sono spesso riluttanti a concederne; che spesso le PMI possono accedere al credito solo prestando garanzie reali; che la concessione di garanzie su prestiti costituisce uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per agevolare l'accesso al credito; che devono essere ammessi a fruirne sia gli investimenti materiali, sia quelli immateriali; che mediante uno strumento di garanzia può essere ottenuto un considerevole effetto moltiplicatore;

(11) considerando che la presente decisione costituisce la base giuridica per misure specifiche che sono complementari ad altre misure comunitarie e che non possono essere messe in atto più efficacemente al livello degli Stati membri, ed è pertanto conforme al principio di sussidiarietà; che essa prevede solo le misure strettamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti ed è pertanto conforme al principio di proporzionalità;

(12) considerando che la Commissione dovrebbe adeguare la dotazione ai vari sistemi nell'arco del periodo di tre anni per tener conto della relativa capacità di assorbimento ed efficienza in termini di qualità delle previsioni presentate, del loro impatto sull'accesso delle PMI al finanziamento e del loro impatto immediato e a lungo termine sulla creazione di posti di lavoro durevoli;

(13) considerando che ai fini dell'esecuzione della presente decisione si deve applicare la definizione di PMI di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (8);

(14) considerando che il FEI è stato istituito nel giugno 1994 al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi comunitari incentivando gli investimenti nelle reti transeuropee e nelle PMI; che la Comunità è divenuta membro del FEI in virtù della decisione 94/375/CE del Consiglio (9); che il FEI è autorizzato a concedere garanzie per finanziamenti e ad assumere partecipazioni azionarie in conformità del suo statuto;

(15) considerando che gli accordi di cooperazione tra la Commissione e il FEI, menzionati negli articoli 3 e 5 tengono conto della nascita di un'ampia divulgazione dell'informazione concernente le misure;

(16) considerando che il FEI ha indicato la propria disponibilità a partecipare all'attuazione dello sportello MET per l'avviamento e del meccanismo di garanzia per le PMI, previsti dalla presente decisione; che il FEI, nell'attuazione dello sportello MET per l'avviamento, dovrebbe adoperarsi per assicurare la massima partecipazione di capitale di rischio del settore privato;

(17) considerando che gli enti finanziari intermediari dovrebbero essere scelti secondo modalità aperte e trasparenti;

(18) considerando che il meccanismo di sostegno dell'«Impresa comune europea» (ICE) sarà gestito dalla Commissione conformemente alla sua decisione 97/761/CE;

(19) considerando che le misure finanziate dalla BEI e dal FEI non rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato; che tuttavia, ove tali misure comportino per le PMI beneficiarie effetti analoghi a quelli che produrrebbero degli aiuti di Stato, esse devono rispettare le condizioni e i limiti stabiliti per la compatibilità di aiuti di Stato analoghi,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo del programma

È istituito un programma di assistenza finanziaria a favore delle piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro, al fine di stimolare la creazione di posti di lavoro agevolando e promuovendo la costituzione e la crescita di PMI, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione sostenendone l'attività di investimento mediante l'aumento dei finanziamenti disponibili. Il programma è destinato alle PMI aventi un potenziale di crescita e quindi di creazione di posti di lavoro.

Articolo 2

Descrizione del programma

Il programma consiste dei tre meccanismi seguenti, tra loro complementari: uno sportello di capitale di rischio («Sportello MET per l'avviamento») gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), un sistema di contributi finanziari a sostegno della costituzione di imprese comuni transnazionali da parte delle PMI nell'ambito della Comunità («Impresa comune europea») gestito dalla Commissione, ed infine un sistema di garanzia («Meccanismo di garanzia per le PMI») gestito dal FEI.

Articolo 3

Sportello MET per l'avviamento

1. La Comunità assume partecipazioni di capitale di rischio nelle PMI in fase di costituzione o in fase iniziale di sviluppo e/o in PMI innovatrici, mediante investimento in fondi specializzati di capitale di rischio, se del caso in cooperazione con altri meccanismi di partecipazione stabiliti negli Stati membri, segnatamente in fondi di dimensioni più limitate o di nuova costituzione, in fondi attivi in ambito regionale o in fondi incentrati su industrie e tecnologie specifiche, o in fondi di capitale di rischio che finanziano lo sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi collegati a centri di ricerca o parchi scientifici, evitando sovrapposizioni con gli interventi della BEI o del FEI esistenti e una riduzione del rischio gravante su tali strumenti.

2. Il FEI sceglie, effettua e gestisce gli investimenti nei fondi di capitale di rischio, se del caso operando con sistemi nazionali. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione di detto sportello, comprese quelle relative alla costante verifica e controllo, sono determinate in un accordo di cooperazione concluso tra la Commissione ed il FEI.

3. L'accordo di cooperazione tiene conto dello schema indicativo di cui all'allegato I.

Articolo 4

Impresa comune europea (ICE)

1. La Comunità concede contributi finanziari alle PMI per la costituzione di nuove imprese comuni transnazionali nell'Unione europea. Il contributo comunitario è volto a coprire una parte delle spese sostenute per la concezione e la costituzione di imprese comuni transnazionali. Il contributo massimo per ciascun progetto è di 100 000 ecu, a copertura di quanto segue:

a) una percentuale massima del 50 % delle spese ammissibili, a concorrenza di 50 000 ecu;

b) una percentuale massima del 10 % dell'importo totale degli investimenti fissi. Particolare attenzione è rivolta alle piccole imprese aventi al massimo cento dipendenti.

2. Le spese ammissibili ai fini del paragrafo 1, lettera a), sono le spese essenziali connesse alla concezione ed alla costituzione, da parte di PMI europee, di imprese comuni transnazionali secondo la definizione di cui all'allegato II, punto 6.

3. Le richieste di contributi sono trasmesse alla Commissione attraverso una rete di intermediari finanziari. Per l'attuazione del sistema ICE si tiene conto dello schema indicativo di cui all'allegato II.

Articolo 5

Il meccanismo di garanzia per le PMI

1. La Comunità mette a disposizione una dotazione di bilancio al fine di coprire i costi delle garanzie e controgaranzie prestate dal FEI per aumentare i prestiti alle PMI incrementando la capacità dei sistemi di garanzia degli Stati membri, nel settore pubblico o in quello privato, compresi i sistemi di mutua garanzia; il sistema può inoltre fornire sostegno a strumenti di condivisione dei rischi a favore delle PMI resi disponibili dalla BEI o da altro ente finanziario appropriato. Un'adeguata cooperazione con gli Stati membri sarà assicurata tramite contatti tra il FEI e le autorità nazionali responsabili dell'attuazione del meccanismo.

2. La dotazione di bilancio copre l'intero costo del meccanismo, comprese le perdite sostenute dal FEI a seguito delle garanzie prestate o ogni altro costo o spesa ammissibile del meccanismo. Il costo del meccanismo per il bilancio comunitario è contenuto nei limiti di un massimale in modo che in nessun caso sia superiore alle dotazioni di bilancio rese disponibili per il FEI a titolo della presente azione; non vi è alcun impegno condizionale per il bilancio comunitario.

3. Viene assegnata la priorità alle piccole imprese aventi al massimo cento dipendenti. Le garanzie concesse dal FEI sono garanzie parziali. Viene sempre concluso un accordo di condivisione dei rischi tra il FEI e l'intermediario finanziario. Ogniqualvolta sia possibile, nell'attuare tale strumento, il FEI si serve di meccanismi di garanzia istituiti soprattutto per appoggiare l'erogazione di prestiti che il sistema bancario non concederebbe facilmente senza la copertura di una garanzia e per far sì che una parte del rischio sia assunta da chi eroga il prestito.

4. Le modalità e le condizioni dettagliate di attuazione del meccanismo di garanzia per le PMI, comprese quelle relative alla sua costante verifica e controllo, sono determinate in un accordo di cooperazione concluso tra la Commissione ed il FEI.

5. L'accordo di cooperazione tiene conto dello schema indicativo di cui all'allegato III.

Articolo 6

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione pagate al FEI sono determinate secondo l'usuale prassi di mercato e possono essere addebitate sugli stanziamenti assegnati all'iniziativa.

Articolo 7

Informazione e valutazione

1. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito all'esecuzione della presente decisione e delle varie misure adottate nel suo quadro, e in particolare sull'incidenza della decisione in termini di accesso della PMI ai finanziamenti, sui suoi effetti immediati in termini di creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di creazione di occupazione a lungo termine e sulla coerenza tra la dotazione finanziaria dei diversi sistemi e gli obiettivi del programma.

2. Entro quarantotto mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, la Commissione fornisce una valutazione del programma, in particolare della sua applicazione complessiva, dei suoi effetti immediati in termini di creazione di posti di lavoro e delle prospettive di creazione di occupazione a lungo termine.

Articolo 8

Disposizione finale

Fatto salvo quanto è detto nell'allegato I, punto 5, nell'allegato II, punto 4 e nell'allegato III, punto 10, il presente programma termina il 31 dicembre 2000.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 67.

(2) GU C 138 del 4. 5. 1998.

(3) Parere espresso il 26 marzo 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere espresso il 17 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 25.

(6) GU L 310 del 13. 11. 1997, pag. 28.

(7) GU L 361 del 31. 12. 1994, pag. 101.

(8) GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4.

(9) GU L 173 del 7. 7. 1994, pag. 12.

ALLEGATO I

SCHEMA INDICATIVO DI ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO MET PER L'AVVIAMENTO

1. Introduzione

Lo sportello MET per l'avviamento è gestito dal FEI su base fiduciaria. Il FEI investe i fondi comunitari destinati al regime predetto in fondi specializzati di capitale di rischio e/o se del caso in cooperazione con altri meccanismi di partecipazione stabiliti negli Stati membri, specialmente in fondi di dimensioni più limitate o di nuova costituzione, in fondi attivi in ambito regionale, in fondi incentrati su industrie o tecnologie specifiche o in fondi di capitale di rischio che finanziano lo sfruttamento dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi collegati a centri di ricerca o parchi scientifici; detti fondi a loro volta forniscono capitali di rischio alle PMI. Lo sportello rafforza il Meccanismo europeo per le tecnologie (MET) istituito dalla BEI di concerto con il FEI, adottando una politica d'investimento caratterizzata da un profilo di rischio più elevato per quanto concerne sia la scelta dei fondi intermediari, sia le politiche d'investimento seguite da questi ultimi.

2. Intermediari

Il FEI si sforza di dirigere i propri investimenti, nell'insieme della Comunità, soprattutto verso fondi di piccole dimensioni o di nuova costituzione, fondi attivi nell'ambito di regioni, assistite o meno, fondi che si concentrano su settori o tecnologie specifici, oppure fondi collegati a centri di ricerca e a parchi scientifici. Gli intermediari vengono prescelti in conformità delle migliori prassi di mercato, secondo modalità eque e trasparenti che evitino qualsiasi distorsione di concorrenza e tengano conto dell'esigenza di operare tramite una estesa gamma di fondi specializzati.

3. Investimento massimo

L'investimento massimo complessivo dello sportello MET per l'avviamento in ciascun fondo intermediario di capitale di rischio è pari al 25 % delle partecipazioni azionarie totali detenute dal fondo in questione e può giungere al 50 % di tali partecipazioni in casi eccezionali, ad esempio nuovi fondi che promettono di svolgere un ruolo catalizzatore particolarmente forte nello sviluppo del mercato dei capitali di rischio per una specifica tecnologia o in una determinata zona. Nella sua relazione annuale la Commissione spiega tutti i casi individuali in cui il FEI ha fatto investimenti superiori al 25 % delle partecipazioni azionarie totali. In nessun caso l'impegno in un solo fondo di capitale di rischio può superare i 10 milioni di ECU. I fondi di capitale di rischio intermediari si attengono alla prassi di mercato consolidata in materia di diversificazione del portafoglio. Il FEI cerca di garantire la massima partecipazione di capitale di rischio del settore privato.

4. Parità di rango dell'investimento

L'investimento dello sportello MET per l'avviamento nei fondi intermediari è di grado identico rispetto ad altri investimenti in partecipazione azionarie.

5. Durata di vita del meccanismo

Lo sportello MET per l'avviamento è un meccanismo a lungo termine destinato ad assumere posizioni di durata compresa tra i 5 e i 12 anni in fondi di capitale di rischio. Il FEI si adopera al fine di impegnare per intero i fondi assegnati al meccanismo al più tardi durante l'anno di calendario successivo a quello in cui sono stati effettuati i relativi pagamenti di bilancio. In ogni caso gli investimenti non possono avere durata superiore a 16 anni a decorrere dalla firma dell'accordo di cooperazione.

6. Realizzazione degli investimenti

Poiché la maggior parte degli investimenti nell'ambito dello sportello MET per l'avviamento sono effettuati in fondi di capitale di rischio non quotati e poco liquidi, la realizzazione di tali investimenti avviene mediante la distribuzione dei proventi ottenuti dai fondi intermediari con la vendita delle partecipazioni assunte nelle PMI.

7. Reinvestimento dei proventi degli investimenti realizzati

I proventi degli investimenti realizzati possono essere reinvestiti durante i primi quattro anni di funzionamento del regime in questione. Tale periodo può essere prolungato di tre anni al massimo, subordinatamente alla valutazione positiva del funzionamento del meccanismo 48 mesi dopo la sua adozione.

8. Conto fiduciario

Nell'ambito del FEI viene acceso un apposito conto fiduciario sul quale sono accreditati gli stanziamenti di bilancio che permettono il funzionamento del regime. Detto conto è fruttifero; gli interessi maturati vengono aggiunti alle risorse del meccanismo. Gli investimenti effettuati dal FEI nell'ambito dello sportello MET per l'avviamento, le commissioni di gestione del FEI ed altre spese ammissibili vengono addebitate a tale conto; i proventi degli investimenti realizzati vi vengono accreditati. Dopo quattro anni di funzionamento del meccanismo oppure, se il periodo di reinvestimento è prolungato, dopo la fine di tale periodo, ogni saldo rimanente sul conto fiduciario, diverso dai fondi impegnati ma non ancora erogati/investiti e dalla somma ragionevolmente necessaria per coprire i costi e le spese ammissibili, quali la commissione di gestione del FEI, viene restituito al bilancio comunitario.

9. Corte dei conti

Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee di esercitare le sue funzioni al fine di verificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

ALLEGATO II

SCHEMA INDICATIVO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA IMPRESA COMUNE EUROPEA

1. Introduzione

Il sistema Impresa comune europea (ICE) fornisce contributi finanziari a sostegno della costituzione di imprese comuni transnazionali tra PMI nella Comunità. Esso si fonda sull'iniziativa, di portata limitata, avviata nel quadro del terzo programma pluriennale per le PMI con la decisione 97/761/CE della Commissione, del 5 novembre 1997, recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali per le PMI nella Comunità.

2. Intermediari

Detto sistema è accessibile alle PMI tramite intermediari, che possono essere banche o altri istituti finanziari appropriati. La rete di intermediari finanziari sarà composta di intermediari selezionati conformemente alla decisione del 5 novembre 1997 a seguito di un nuovo invito alla manifestazione di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione valuterà l'ammissibilità delle domande alla luce degli obiettivi del sistema.

3. Procedura di selezione delle domande

Ogni domanda di contributi finanziari viene presentata ad uno degli intermediari, il quale è incaricato di valutarla e di trasmetterla alla Commissione in caso di valutazione favorevole. La Commissione controlla l'ammissibilità delle domande alla luce degli obiettivi dell'ICE, in particolare degli effetti in termini di occupazione.

4. Erogazione dei contributi finanziari

I contributi, di importo totale non superiore ai 100 000 ecu, sono versati alla PMI beneficiaria tramite l'intermediario finanziario, che provvede a trasferire la somma erogata senza indugio e senza detrazioni.

I pagamenti nell'ambito della prima quota a concorrenza di 50 000 ecu, destinata a coprire il 50 % delle spese autorizzate per la concezione e la preparazione dell'impresa comune, vengono effettuati in due rate. Un primo anticipo del 50 % (25 000 ecu al massimo) viene versato non appena la domanda è stata accettata dalla Commissione. Un secondo pagamento del 50 % (25 000 ecu al massimo) viene effettuato su presentazione dei documenti giustificativi per tutte le spese sostenute e sulla base di una dettagliata relazione sul progetto, che consenta di valutare sia la fattibilità dell'impresa comune, sia l'investimento previsto. Dopo l'accettazione dei documenti da parte della Commissione, l'anticipo rimborsabile viene convertito in aiuto a fondo perduto.

Il versamento della seconda quota, a concorrenza del 10 % dell'importo dell'investimento, avviene una volta che la Commissione abbia ricevuto prove soddisfacenti del completamento dell'investimento stesso e dell'inizio della nuova attività.

Ogni PMI beneficiaria di un contributo nell'ambito della seconda quota (10 % dell'investimento) è tenuta a comunicare alla Commissione, per cinque anni, informazioni sulle attività dell'impresa comune costituita e in particolare sul numero di posti di lavoro creati.

5. Costi di gestione esterni

Nell'ambito della gestione del programma si ricorre all'assistenza di esperti esterni specializzati nel monitoraggio dei progetti. Verranno utilizzati contraenti esterni selezionati a seguito di un invito alla manifestazione di interesse. Per la copertura dei costi esterni di gestione dell'iniziativa viene riservato al massimo il 5 % della dotazione di bilancio.

6. Definizione di impresa comune

Il concetto di «impresa comune» va interpretato in senso lato, cioè comprendendo qualsiasi forma di consorzio, partecipazione o impresa comune in senso stretto - implicante, di norma, la costituzione di una nuova persona giuridica - che svolga attività industriali, di prestazione di servizi, commerciali o artigianali, subordinatamente al rispetto delle condizioni seguenti:

- il progetto deve consentire di realizzare nuove attività economiche comportanti investimenti e la creazione di posti di lavoro nella Comunità. Il trasferimento di attività economiche esistenti non è ammissibile. Analogamente, non è ammissibile l'acquisizione di imprese esistenti;

- i partecipanti devono svolgere un ruolo attivo nell'impresa comune ed assumere responsabilità adeguate. Non sarà ammissibile alcuna impresa comune nella quale uno dei soci possieda più del 75 % del capitale. Ogni cambiamento intervenuto nelle partecipazioni nell'impresa comune nei primi tre anni a decorrere dalla firma del contratto concluso con la Commissione viene sottoposto alla Commissione affinché riesamini la sua partecipazione finanziaria;

- l'impresa comune deve essere costituita ex novo da almeno due PMI di due Stati membri diversi.

7. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle relative alla concezione e alla costituzione di un'impresa comune: le spese sostenute nel contesto dell'attività di preparazione (ricerche di mercato, preparazione del contesto legale, valutazione dell'impatto ambientale, norme tecniche, piano di gestione, ecc.); le spese per esperti esterni (avvocati, consulenti e contabili), cioè la remunerazione basata sui costi reali, le spese di trasporto, le spese di vitto e alloggio (secondo le disposizioni dei contratti di prestazione di servizi della Commissione); le spese per il personale interno (relative ai viaggi all'estero), cioè l'indennità giornaliera, le spese di trasporto e le spese di vitto e alloggio (secondo le disposizioni dei contratti di prestazione di servizi della Commissione).

Ai fini dell'aiuto a fondo perduto, che copre fino al 10 % dell'investimento effettuato, si considera come investimento l'acquisto o la produzione di beni materiali o immateriali contabilizzati come attività fisse nel conto patrimoniale dell'impresa comune e valutati conformemente alle norme contabili generalmente riconosciute.

Sono esclusi i costi di finanziamento e le spese per la ricerca di partecipanti.

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) possono essere prese a carico solo se le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) sono state prese a carico per importanti lavori svolti in preparazione di un'impresa comune transnazionale, avendo però cura che ciò avvenga solo per progetti con solide prospettive economiche. L'approvazione dell'aiuto all'investimento è subordinata alla produzione di adeguate prove della realizzazione dell'investimento e dell'avvio delle nuove attività.

8. Obblighi dei beneficiari

Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee o alla Commissione di esercitare le sue funzioni al fine di verificare la regolarità delle dichiarazioni dei beneficiari a sostegno delle domande di pagamento da essi presentate come pure dei pagamenti successivamente effettuati.

ALLEGATO III

SCHEMA INDICATIVO DI ATTUAZIONE DEL MECCANISMO DI GARANZIA PER LE PMI

1. Introduzione

Il meccanismo di garanzia per le PMI viene gestito dal FEI su base fiduciaria. Il FEI fornisce controgaranzie oppure, ove opportuno, cogaranzie per i sistemi di garanzia operanti negli Stati membri e garanzie dirette per quanto riguarda la BEI o qualsiasi altro intermediario finanziario equiparato a quest'ultima; le perdite derivanti dalle garanzie concesse sono coperte dai fondi comunitari. Ciò consente di indirizzare il regime in questione verso le PMI dotate di un rilevante potenziale di crescita che incontrano particolari difficoltà nell'ottenere finanziamenti, ad esempio le imprese di piccole dimensioni o di nuova costituzione, perché i rischi connessi ai prestiti loro concessi sono percepiti come elevati.

2. Intermediari

Gli intermediari sono i sistemi di garanzia operanti negli Stati membri nel settore pubblico o in quello privato, compresi i sistemi di mutua garanzia, la BEI o qualsiasi altro ente finanziario appropriato in relazione ai meccanismi che essi rendono disponibili per l'assunzione di rischi nelle PMI. Gli intermediari vengono selezionati conformemente alle migliori prassi di mercato secondo modalità eque e trasparenti, tenendo conto dell'effetto delle garanzie concesse in termini di: a) volume dei crediti messi a disposizione delle PMI, e/o b) agevolazione dell'accesso al credito da parte delle PMI e/o c) disponibilità dell'intermediario interessato ad assumere rischi connessi alla concessione di prestiti alle PMI.

3. Prestiti ammissibili a favore delle PMI

Le regole che disciplinano l'ammissibilità dei prestiti a favore delle PMI a fruire delle garanzie concesse nell'ambito del presente meccanismo vengono fissate individualmente per ciascun intermediario, nel contesto dei sistemi di garanzia da esso già gestiti, in modo da raggiungere il massimo numero possibile di PMI. Tali regole rispecchiano le condizioni e le prassi di mercato vigenti nel territorio interessato. Le garanzie e controgaranzie in questione vengono concesse principalmente al fine di coprire i prestiti a PMI aventi meno di 100 dipendenti. Si presta particolare attenzione ai prestiti concessi per finanziare attività immateriali.

4. Garanzie del FEI

Le garanzie concesse dal FEI si riferiscono a singoli prestiti in un portafoglio di prestiti specifico, che può essere un portafoglio già esistente nell'ambito del quale le garanzie portano ad una espansione dei prestiti alle PMI o essere creato entro un determinato periodo di tempo. Le garanzie concesse dal FEI coprono una parte del rischio di credito relativo al portafoglio in questione; tale rischio viene infatti condiviso con l'intermediario finanziario interessato.

5. Perdite massime cumulative del FEI

L'obbligo del FEI di pagare all'intermediario la propria quota delle perdite sui prestiti viene a cessare quando il totale cumulativo dei pagamenti effettuati al fine di coprire le perdite derivanti da un particolare portafoglio di prestiti, al netto dell'importo complessivo delle perdite recuperate, raggiunge un importo prefissato; oltre tale importo la garanzia del FEI è automaticamente annullata.

6. Parità di rango del FEI e dell'intermediario

Le garanzie concesse dal FEI sono generalmente di grado identico rispetto alle garanzie, o se del caso ai crediti, concessi dall'intermediario.

7. Conto fiduciario

Nell'ambito del FEI viene acceso un conto fiduciario sul quale sono accreditati gli stanziamenti di bilancio che permettono il funzionamento del regime. Detto conto è fruttifero; gli interessi maturati vengono aggiunti alle risorse del meccanismo in questione.

8. Diritto del FEI di prelevare fondi dal conto fiduciario

Il FEI ha il diritto di addebitare al conto fiduciario i pagamenti necessari per soddisfare le proprie obbligazioni relative alle perdite massime cumulative previste nell'ambito del meccanismo di garanzia e, subordinatamente all'approvazione della Commissione, qualsiasi altro costo ammissibile, come le sue commissioni di gestione, le spese legali ammissibili e le spese promozionali sostenute per far conoscere il regime.

9. Importi recuperati da versare sul conto fiduciario

Ogni importo recuperato sulle perdite relative a prestiti per i quali era stata escussa la garanzia viene accreditato al conto fiduciario.

10. Durata di vita del regime

Si prevede che le singole garanzie a favore delle PMI abbiano una durata di 5-10 anni. Purché il conto fiduciario contenga importi sufficienti, il FEI continuerà ad assumere nuovi impegni di garanzia fino al termine del quarto anno a decorrere dall'adozione del meccanismo. Ogni importo rimanente sul conto fiduciario al momento della scadenza delle garanzie concesse viene rimborsato al bilancio comunitario.

11. Corte dei conti

Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti delle Comunità europee di esercitare le sue funzioni al fine di verificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

Top