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Document 31998D0309

98/309/CE: Decisione del Consiglio del 1o maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

OJ L 139, 11.5.1998, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/309/oj

31998D0309

98/309/CE: Decisione del Consiglio del 1o maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 11/05/1998 pag. 0013 - 0013


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1° maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria (98/309/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 (1) stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 10 luglio 1995 il Consiglio ha deciso che in Austria esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni all'Austria al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo (2);

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dall'Austria entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1995 il disavanzo pubblico in Austria si è ridotto e nel 1997 ha raggiunto il 2,5 % del PIL, scendendo cioè al di sotto del valore di riferimento fissato dal trattato; per il 1998 è prevista un'ulteriore riduzione che dovrebbe portarlo al 2,3 % del PIL. Sulla base dell'aggiornamento del 1997 del programma di convergenza dell'Austria, si prevede che il disavanzo scenda all'1,9 % del PIL nel 2000.

Il rapporto debito/PIL ha registrato una punta massima del 69,5 % nel 1996 per poi scendere al 66,1 % nel 1997. Il programma di convergenza aggiornato dell'Austria prevede per il 1998 un'ulteriore riduzione, che dovrebbe proseguire anche negli anni successivi.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è attualmente in diminuzione, una tendenza che si prevede continuerà anche nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Austria è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 10 luglio 1995, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria, è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

(2) Raccomandazioni del Consiglio del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

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