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Document 31998D0077
98/77/EC: Commission Decision of 20 November 1997 on the approval of the single programming document for Community structural assistance in the region of Lorraine concerned by objective 2 in France (Only the French text is authentic)
98/77/CE: Decisione della Commissione del 20 novembre 1997 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lorraine ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
98/77/CE: Decisione della Commissione del 20 novembre 1997 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lorraine ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
GU L 14 del 20.1.1998, p. 15–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
98/77/CE: Decisione della Commissione del 20 novembre 1997 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lorraine ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1998 pag. 0015 - 0018
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1997 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lorraine ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (98/77/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (2), ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, sentiti il comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato, considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sia il contributo dei fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento; considerando che la Commissione ha stabilito, con la decisione 96/472/CE (4), l'elenco delle regioni colpite dal declino industriale ammissibile all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999; considerando che l'assegnazione globale massima prevista per il contributo dei fondi strutturali relativo al presente documento unico di programmazione è composta da stanziamenti provenienti dalla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno dei fondi strutturali per il periodo di programmazione dal 1997 al 1999 a titolo dell'obiettivo n. 2, in conformità con la decisione 96/468/CE della Commissione (5), e dagli stanziamenti non utilizzati che ammontano a 31,086 milioni di ECU, in conformità con la decisione C(96)4156 della Commissione del 18 dicembre 1996, a titolo del documento unico di programmazione relativo al periodo di programmazione dal 1994 al 1996; considerando che il 10 gennaio 1997, il governo francese ha presentato alla Commissione, per la regione Lorraine, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili a decorrere dalla suddetta data; considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nonché le indicazioni relative all'utilizzo delle risorse della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma definito nel documento stesso; considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei fondi e gli interventi della BEI e degli altri strumenti finanziari; considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statutarie; che, tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario; considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 (7), nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie; considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (9), definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR; considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (11), definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE; considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88; considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le opportune informazioni finanziarie per consentire la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi, nell'ambito della partnership, delle informazioni attualmente fornite dalle autorità francesi non permette ancora di effettuare la suddetta verifica; che conviene di conseguenza sospendere i pagamenti dopo il primo anticipo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 dello stesso regolamento fino a quando la Commissione non avrà potuto verificare il principio di addizionalità; considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più fondi; considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA), n. 2335/95 (13), prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto; considerando che occorre ricordare che la presente decisione è disciplinata dalle disposizioni relative all'ammissibilità delle spese, allegate alla decisione C(97)1035/1 della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e dei programmi di iniziativa comunitaria, adottate per la Francia; considerando che tutte le condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lorraine, ammissibile all'obiettivo n. 2 in Francia per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999. Articolo 2 Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali: a) le principali linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali della Francia; le linee prioritarie sono le seguenti: 1) favorire la creazione di attività, 2) perseguire lo sviluppo del Polo Europeo di Sviluppo (PED), 3) rafforzare la competitività delle imprese, 4) rafforzare l'ambiente e la qualità della formazione, 5) migliorare l'ambiente, 6) perseguire la riqualificazione urbana e sviluppare il sostegno ai quartieri svantaggiati, 7) valorizzare il potenziale turistico, 8) assistenza tecnica; b) il contributo dei fondi strutturali così come precisato all'articolo 4; c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti: - le modalità di sorveglianza e di valutazione, - le disposizioni di esecuzione finanziaria, - le norme per il rispetto delle politiche comunitarie; d) le modalità di verifica dell'addizionalità; e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione; f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste. Articolo 3 1. Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei fondi strutturali è la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. A tale stanziamento globale massimo si aggiunge l'importo di 31,086 milioni di ECU, non soggetto all'indicizzazione, proveniente da stanziamenti non utilizzati a titolo del documento unico di programmazione corrispondente al periodo 1994-1996. Articolo 4 Il contributo dei fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 173,587 milioni di ECU. Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione. Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 195 milioni di ECU per il settore pubblico e 12 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla BEI. Articolo 5 1. La ripartizione tra i fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Gli impegni di bilancio relativi alla prima quota sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi delle quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e ai progressi realizzati nell'attuazione degli interventi. 3. I pagamenti successivi al primo anticipo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono subordinati alla conferma da parte della Commissione del rispetto del principio di addizionalità, sulla base di opportune informazioni trasmesse dallo Stato membro. Articolo 6 La ripartizione tra i fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Articolo 7 L'aiuto comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001. Articolo 8 Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti. Articolo 9 La presente decisione è disciplinata dalle disposizioni allegate alla decisione C(97)1035/1. Articolo 10 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1997. Per la Commissione Monika WULF-MATHIES Membro della Commissione (1) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (2) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11. (3) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (4) GU L 193 del (5) GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 29. (6) GU L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36. (7) GU L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4. (8) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15. (9) GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34. (10) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21. (11) GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39. (12) GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. (13) GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.