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Document 31997R2028

Regolamento (CE) n. 2028/97 del Consiglio del 13 ottobre 1997 che fissa la quota di cereali che la Comunità deve fornire in base alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1995

OJ L 285, 17.10.1997, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2028/oj

31997R2028

Regolamento (CE) n. 2028/97 del Consiglio del 13 ottobre 1997 che fissa la quota di cereali che la Comunità deve fornire in base alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1995

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 17/10/1997 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2028/97 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1997 che fissa la quota di cereali che la Comunità deve fornire in base alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, che è stata conclusa per un periodo di tre anni, si applica provvisoriamente nella Comunità a decorrere dal 1° luglio 1995; che il regolamento (CE) n. 1292/96 è entrato in vigore soltanto l'8 luglio 1996;

considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1292/96, il Consiglio fissa la quota a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in cereali previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e degli Stati membri;

considerando che l'articolo 21, paragrafo 2 stabilisce che la Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto in cereali a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari ai quantitativi previsti dalla convenzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Del quantitativo di 1 755 000 tonnellate di cereali che rappresenta il contributo annuo minimo per il quale si sono impegnati la Comunità e gli Stati membri in base alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, la quota della Comunità è pari a 983 800 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

(1) GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

(2) GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 13.

(3) GU C 167 del 2. 6. 1997.

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