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Document 31997R1303

Regolamento (CE) n. 1303/97 della Commissione del 4 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine a talune modalità relative alla cessione temporanea dei diritti al premio nel settore delle carni ovine e caprine

OJ L 177, 5.7.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrog. impl. da 32001R2550

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1303/oj

31997R1303

Regolamento (CE) n. 1303/97 della Commissione del 4 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine a talune modalità relative alla cessione temporanea dei diritti al premio nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1997 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1303/97 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine a talune modalità relative alla cessione temporanea dei diritti al premio nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (2), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 122/97 (4), prevede alcune norme per la cessione temporanea dei diritti al premio, in particolare l'obbligo per il produttore, nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, di recuperare tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due campagne consecutive; che per maggiore chiarezza è opportuno modificare tale disposizione e precisare che ogni periodo di cessione non può superare tre campagne consecutive; che è necessario a tal fine disporre che nella transizione tra l'applicazione delle vecchie e le nuove disposizioni non possa trascorrere un periodo di cessione superiore ai tre anni consecutivi, pur garantendo i diritti acquisiti in precedenza dai produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 3567/92, il testo del primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La cessione temporanea può riguardare soltanto campagne intere e almeno il numero di animali precisato all'articolo 7, paragrafo 1. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre campagne consecutive, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due campagne consecutive. Se il produttore non utilizza almeno il 70 % dei suoi diritti nel corso di ciascuna delle due campagne suddette, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.»

Articolo 2

1. Qualora il periodo della cessione temporanea di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 3567/92 sia iniziato nel 1996 e sia continuato nel 1997 o sia iniziato nel 1997, il periodo di cessione da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 1 decorre dall'inizio di tale cessione.

2. Tuttavia, il disposto del paragrafo 1 non si applica ai contratti di cessione temporanea stipulati in base al regime applicabile nel 1997 e notificati all'autorità competente entro il 13 giugno 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

(3) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.

(4) GU n. L 22 del 24. 1. 1997, pag. 18.

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